Tabella comparativa per dimensione aziendale
| Dimensione | Riunione periodica (art. 35) | RSPP | Servizio tipico |
|---|---|---|---|
| 1 dipendente | Non obbligatoria (su richiesta RLS) | Datore di lavoro / RSPP esterno | Micro-impresa con un solo lavoratore subordinato. |
| Da 2 a 5 dipendenti | Non obbligatoria (su richiesta RLS) | Datore di lavoro / RSPP esterno | Piccolissime imprese e attività artigiane di base. |
| Da 6 a 15 dipendenti | Non obbligatoria (su richiesta RLS) | RSPP interno o esterno | Piccole imprese con struttura organizzativa essenziale. |
| Da 16 a 50 dipendenti | Obbligatoria annuale | RSPP interno o esterno | Piccole imprese strutturate con RSPP interno o esterno e protocolli definiti. |
| Da 51 a 100 dipendenti | Obbligatoria annuale | RSPP interno o esterno | Medie imprese con servizi di prevenzione organizzati e riunione periodica obbligatoria. |
| Da 101 a 250 dipendenti | Obbligatoria annuale | RSPP interno strutturato | Medie imprese con organico e flussi documentali sanitari complessi. |
| Oltre 250 dipendenti | Obbligatoria annuale | RSPP interno strutturato | Grandi imprese con multi-sito, multi-mansione e protocolli sanitari articolati. |
Perché la dimensione conta
Il numero di lavoratori influenza l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, la necessità di RSPP interno o esterno e l'obbligo di riunione periodica annuale (oltre 15 dipendenti, art. 35 D.Lgs. 81/08). Gli obblighi di sorveglianza sanitaria, invece, dipendono dalla valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08. In ogni fascia dimensionale rimangono fermi gli obblighi non delegabili del datore di lavoro ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/08 — in particolare la redazione del DVR (art. 17 co. 1 lett. a) e la designazione del RSPP (art. 17 co. 1 lett. b) — nonché gli obblighi delegabili con atto scritto previsti dall'art. 18 D.Lgs. 81/08, tra cui la nomina del medico competente (art. 18 co. 1 lett. a).
Obblighi di sorveglianza sanitaria indipendenti dalla dimensione
Ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 la sorveglianza sanitaria scatta in presenza di rischi specifici rilevati nel DVR — indipendentemente dal numero di dipendenti. Le principali fattispecie: rumore oltre i valori inferiori d'azione (art. 185), vibrazioni oltre i valori d'azione (art. 204), agenti chimici con rischio non irrilevante (art. 229), agenti cancerogeni o mutageni (art. 242), agenti biologici (art. 279), movimentazione manuale dei carichi (art. 168), videoterminali per più di 20 h/settimana (art. 176), lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003 art. 14), mansioni a rischio alcol e stupefacenti (L. 125/2001 art. 15 e Provv. CU 30/10/2007). Anche un'impresa individuale con un solo addetto può essere tenuta alla nomina del medico competente. Consulta il catalogo dei rischi lavorativi e la sezione controlli per mansioni a rischio.
Come 123 Medico Competente adatta il servizio
- Micro e piccole imprese: nomina del medico competente e protocollo essenziale.
- PMI strutturate: pianificazione visite, sopralluoghi e supporto alla riunione periodica.
- Grandi aziende multi-sito: protocolli articolati e gestione centralizzata delle scadenze.
Per approfondire i rischi tipici del tuo settore in base al codice ATECO consulta la sezione codici ATECO e sorveglianza sanitaria; per i profili professionali esposti a rischio specifico consulta il catalogo mansioni.
Per richiedere un preventivo personalizzato contatta 123 Medico Competente (P.M.I. SERVIZI S.R.L., P.IVA 10874781007) al numero +39 06 9968846 o all'indirizzo info@pmiservizi.it, oppure compila il modulo di preventivo online.
Formazione obbligatoria per dimensione aziendale
L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (emanato ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08) definisce i contenuti minimi e la durata della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per le aziende di qualsiasi dimensione con rischi “medio-alti” (settori manifatturiero, edile, sanitario, agricolo) la formazione specifica è di 12 ore; per rischi “bassi” (commercio, uffici) di 8 ore. Il medico competente, nell'ambito della collaborazione con il datore di lavoro (art. 25 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08), contribuisce a identificare i contenuti sanitari della formazione e a pianificare gli aggiornamenti quinquennali previsti dall'Accordo. Per i dettagli consulta la sezione mansioni e sorveglianza sanitaria e il ruolo del medico competente.
Rischi e mansioni: il collegamento con la sorveglianza
La dimensione aziendale non modifica i rischi ma ne determina la gestione organizzativa. Il catalogo dei rischi lavorativi descrive per ogni agente (rumore, vibrazioni, chimico, biologico, MMC, videoterminali) i valori limite normativi e gli accertamenti sanitari previsti; il catalogo mansioni associa ciascun profilo ai rischi tipici e agli esami del protocollo. Combinare dimensione, rischio e mansione permette di dimensionare correttamente il servizio di medicina del lavoro.
Obblighi differenziati per fascia dimensionale: confronto rapido
| Fascia | Dipendenti | Riunione periodica (art. 35) | RSPP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| Micro-impresa (1–5 dip.) | 1–5 | Non obbligatoria | Datore di lavoro o RSPP esterno | 1 dip. / 2–5 dip. |
| Piccola impresa (6–15 dip.) | 6–15 | Non obbligatoria | Interno o esterno | 6–15 dip. |
| Piccola impresa (16–50 dip.) | 16–50 | Obbligatoria annuale (art. 35) | Interno o esterno | 16–50 dip. |
| Media impresa (51–250 dip.) | 51–250 | Obbligatoria annuale | Interno o esterno strutturato | 51–100 / 101–250 |
| Grande azienda (250+ dip.) | 250+ | Obbligatoria annuale | RSPP interno strutturato | Oltre 250 dip. |
Gli obblighi di sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/08) sono indipendenti dalla fascia dimensionale e dipendono dai rischi rilevati nel DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08).
Obblighi del datore di lavoro per dimensione aziendale (artt. 17–18 D.Lgs. 81/08)
| Obbligo | Norma | Delegabile? | Note per dimensione |
|---|---|---|---|
| Redazione del DVR | Art. 17 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08 | No (obbligo non delegabile) | Obbligatorio per tutte le dimensioni aziendali con lavoratori dipendenti |
| Designazione del RSPP | Art. 17 co. 1 lett. b D.Lgs. 81/08 | No (obbligo non delegabile) | Il datore può svolgere direttamente la funzione di RSPP (Allegato II D.Lgs. 81/08) in aziende a basso rischio fino a 30 lavoratori |
| Nomina del medico competente | Art. 18 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08 | Sì (con atto scritto) | Obbligatoria in presenza di rischi che richiedono sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08, indipendentemente dalla dimensione aziendale |
| Riunione periodica annuale | Art. 35 D.Lgs. 81/08 | — | Obbligatoria nelle aziende con oltre 15 lavoratori; nelle aziende più piccole convocabile su richiesta dell'RLS |
| Aggiornamento del DVR | Art. 29 co. 3 D.Lgs. 81/08 | Sì (con atto scritto) | Obbligatorio in caso di modifiche del processo produttivo, dell'organizzazione del lavoro o di nuove mansioni, in ogni fascia dimensionale |
Consulta la sezione normativa di riferimento per il testo integrale degli articoli citati.
Giudizio di idoneità e gestione delle scadenze
Il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica al termine di ciascuna visita (art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08). Il giudizio può essere: idoneità piena, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o inidoneità permanente. La gestione delle scadenze è cruciale indipendentemente dalla dimensione aziendale: un giudizio scaduto equivale a un lavoratore privo di copertura sanitaria. Il datore di lavoro che adibisce un lavoratore a mansione a rischio senza giudizio di idoneità aggiornato viola l'art. 41 D.Lgs. 81/08 ed è esposto alle sanzioni previste dall'art. 55 co. 5 lett. e D.Lgs. 81/08 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro per lavoratore). 123 Medico Competente offre un sistema di gestione automatica delle scadenze che invia notifiche preventive per ogni lavoratore, riducendo il rischio di omissioni nelle aziende di qualsiasi dimensione.
Per approfondire le tipologie di giudizio e le procedure di ricorso consulta la sezione giudizio di idoneità; per le cadenze delle visite la sezione periodicità visite mediche.