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Dimensioni aziendali

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Gli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria e medico competente non dipendono solo dal numero di dipendenti, ma dalla valutazione dei rischi e dalle mansioni svolte. La dimensione aziendale incide su organizzazione interna, riunione periodica (obbligatoria oltre i 15 dipendenti) e ruoli SPP. 123 Medico Competente organizza il servizio per micro-imprese, PMI e grandi aziende in tutta Italia.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Tabella comparativa per dimensione aziendale

DimensioneRiunione periodica (art. 35)RSPPServizio tipico
1 dipendenteNon obbligatoria (su richiesta RLS)Datore di lavoro / RSPP esternoMicro-impresa con un solo lavoratore subordinato.
Da 2 a 5 dipendentiNon obbligatoria (su richiesta RLS)Datore di lavoro / RSPP esternoPiccolissime imprese e attività artigiane di base.
Da 6 a 15 dipendentiNon obbligatoria (su richiesta RLS)RSPP interno o esternoPiccole imprese con struttura organizzativa essenziale.
Da 16 a 50 dipendentiObbligatoria annualeRSPP interno o esternoPiccole imprese strutturate con RSPP interno o esterno e protocolli definiti.
Da 51 a 100 dipendentiObbligatoria annualeRSPP interno o esternoMedie imprese con servizi di prevenzione organizzati e riunione periodica obbligatoria.
Da 101 a 250 dipendentiObbligatoria annualeRSPP interno strutturatoMedie imprese con organico e flussi documentali sanitari complessi.
Oltre 250 dipendentiObbligatoria annualeRSPP interno strutturatoGrandi imprese con multi-sito, multi-mansione e protocolli sanitari articolati.

Perché la dimensione conta

Il numero di lavoratori influenza l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, la necessità di RSPP interno o esterno e l'obbligo di riunione periodica annuale (oltre 15 dipendenti, art. 35 D.Lgs. 81/08). Gli obblighi di sorveglianza sanitaria, invece, dipendono dalla valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08. In ogni fascia dimensionale rimangono fermi gli obblighi non delegabili del datore di lavoro ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/08 — in particolare la redazione del DVR (art. 17 co. 1 lett. a) e la designazione del RSPP (art. 17 co. 1 lett. b) — nonché gli obblighi delegabili con atto scritto previsti dall'art. 18 D.Lgs. 81/08, tra cui la nomina del medico competente (art. 18 co. 1 lett. a).

Obblighi di sorveglianza sanitaria indipendenti dalla dimensione

Ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 la sorveglianza sanitaria scatta in presenza di rischi specifici rilevati nel DVR — indipendentemente dal numero di dipendenti. Le principali fattispecie: rumore oltre i valori inferiori d'azione (art. 185), vibrazioni oltre i valori d'azione (art. 204), agenti chimici con rischio non irrilevante (art. 229), agenti cancerogeni o mutageni (art. 242), agenti biologici (art. 279), movimentazione manuale dei carichi (art. 168), videoterminali per più di 20 h/settimana (art. 176), lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003 art. 14), mansioni a rischio alcol e stupefacenti (L. 125/2001 art. 15 e Provv. CU 30/10/2007). Anche un'impresa individuale con un solo addetto può essere tenuta alla nomina del medico competente. Consulta il catalogo dei rischi lavorativi e la sezione controlli per mansioni a rischio.

Come 123 Medico Competente adatta il servizio

  • Micro e piccole imprese: nomina del medico competente e protocollo essenziale.
  • PMI strutturate: pianificazione visite, sopralluoghi e supporto alla riunione periodica.
  • Grandi aziende multi-sito: protocolli articolati e gestione centralizzata delle scadenze.

Per approfondire i rischi tipici del tuo settore in base al codice ATECO consulta la sezione codici ATECO e sorveglianza sanitaria; per i profili professionali esposti a rischio specifico consulta il catalogo mansioni.

Per richiedere un preventivo personalizzato contatta 123 Medico Competente (P.M.I. SERVIZI S.R.L., P.IVA 10874781007) al numero +39 06 9968846 o all'indirizzo info@pmiservizi.it, oppure compila il modulo di preventivo online.

Formazione obbligatoria per dimensione aziendale

L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (emanato ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08) definisce i contenuti minimi e la durata della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per le aziende di qualsiasi dimensione con rischi “medio-alti” (settori manifatturiero, edile, sanitario, agricolo) la formazione specifica è di 12 ore; per rischi “bassi” (commercio, uffici) di 8 ore. Il medico competente, nell'ambito della collaborazione con il datore di lavoro (art. 25 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08), contribuisce a identificare i contenuti sanitari della formazione e a pianificare gli aggiornamenti quinquennali previsti dall'Accordo. Per i dettagli consulta la sezione mansioni e sorveglianza sanitaria e il ruolo del medico competente.

Rischi e mansioni: il collegamento con la sorveglianza

La dimensione aziendale non modifica i rischi ma ne determina la gestione organizzativa. Il catalogo dei rischi lavorativi descrive per ogni agente (rumore, vibrazioni, chimico, biologico, MMC, videoterminali) i valori limite normativi e gli accertamenti sanitari previsti; il catalogo mansioni associa ciascun profilo ai rischi tipici e agli esami del protocollo. Combinare dimensione, rischio e mansione permette di dimensionare correttamente il servizio di medicina del lavoro.

Obblighi differenziati per fascia dimensionale: confronto rapido

FasciaDipendentiRiunione periodica (art. 35)RSPPDettaglio
Micro-impresa (1–5 dip.)1–5Non obbligatoriaDatore di lavoro o RSPP esterno1 dip. / 2–5 dip.
Piccola impresa (6–15 dip.)6–15Non obbligatoriaInterno o esterno6–15 dip.
Piccola impresa (16–50 dip.)16–50Obbligatoria annuale (art. 35)Interno o esterno16–50 dip.
Media impresa (51–250 dip.)51–250Obbligatoria annualeInterno o esterno strutturato51–100 / 101–250
Grande azienda (250+ dip.)250+Obbligatoria annualeRSPP interno strutturatoOltre 250 dip.

Gli obblighi di sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/08) sono indipendenti dalla fascia dimensionale e dipendono dai rischi rilevati nel DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08).

Obblighi del datore di lavoro per dimensione aziendale (artt. 17–18 D.Lgs. 81/08)

ObbligoNormaDelegabile?Note per dimensione
Redazione del DVRArt. 17 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08No (obbligo non delegabile)Obbligatorio per tutte le dimensioni aziendali con lavoratori dipendenti
Designazione del RSPPArt. 17 co. 1 lett. b D.Lgs. 81/08No (obbligo non delegabile)Il datore può svolgere direttamente la funzione di RSPP (Allegato II D.Lgs. 81/08) in aziende a basso rischio fino a 30 lavoratori
Nomina del medico competenteArt. 18 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08Sì (con atto scritto)Obbligatoria in presenza di rischi che richiedono sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08, indipendentemente dalla dimensione aziendale
Riunione periodica annualeArt. 35 D.Lgs. 81/08—Obbligatoria nelle aziende con oltre 15 lavoratori; nelle aziende più piccole convocabile su richiesta dell'RLS
Aggiornamento del DVRArt. 29 co. 3 D.Lgs. 81/08Sì (con atto scritto)Obbligatorio in caso di modifiche del processo produttivo, dell'organizzazione del lavoro o di nuove mansioni, in ogni fascia dimensionale

Consulta la sezione normativa di riferimento per il testo integrale degli articoli citati.

Giudizio di idoneità e gestione delle scadenze

Il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica al termine di ciascuna visita (art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08). Il giudizio può essere: idoneità piena, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o inidoneità permanente. La gestione delle scadenze è cruciale indipendentemente dalla dimensione aziendale: un giudizio scaduto equivale a un lavoratore privo di copertura sanitaria. Il datore di lavoro che adibisce un lavoratore a mansione a rischio senza giudizio di idoneità aggiornato viola l'art. 41 D.Lgs. 81/08 ed è esposto alle sanzioni previste dall'art. 55 co. 5 lett. e D.Lgs. 81/08 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro per lavoratore). 123 Medico Competente offre un sistema di gestione automatica delle scadenze che invia notifiche preventive per ogni lavoratore, riducendo il rischio di omissioni nelle aziende di qualsiasi dimensione.

Per approfondire le tipologie di giudizio e le procedure di ricorso consulta la sezione giudizio di idoneità; per le cadenze delle visite la sezione periodicità visite mediche.

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Domande frequenti

Il medico competente dipende dal numero di dipendenti?
No, la nomina del medico competente dipende dalla valutazione dei rischi e dalle mansioni, non dal numero di lavoratori. Anche un'azienda con un solo dipendente può doverlo nominare.
Quando scatta l'obbligo di riunione periodica?
L'articolo 35 del D.Lgs. 81/08 prevede la riunione periodica almeno una volta l'anno nelle aziende con più di 15 lavoratori.
Coprite anche aziende multi-sede?
Sì, organizziamo il servizio anche per aziende strutturate con più sedi in tutta Italia, coordinando visite e scadenze in modo centralizzato.
Quali rischi determinano l'obbligo di sorveglianza sanitaria in un'azienda piccola?
Anche nelle micro-imprese l'obbligo scatta in presenza di rischi previsti dalla norma: rumore superiore ai valori d'azione, esposizione ad agenti chimici o biologici, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, lavoro notturno e altri. Il DVR è lo strumento di riferimento.
Come funziona il preventivo per una piccola impresa?
Compiliamo il preventivo in base a numero di lavoratori, mansioni svolte, rischi identificati nel DVR e provincia. Per le micro-imprese offriamo pacchetti flessibili con nomina del medico competente, visita preventiva e protocollo sanitario essenziale. Puoi richiedere un preventivo compilando il modulo online su 123medicocompetente.it oppure contattando 123 Medico Competente (P.M.I. SERVIZI S.R.L., P.IVA 10874781007) al +39 06 9968846 o via e-mail a info@pmiservizi.it.
Cosa succede se l'azienda cresce e supera la soglia dei 15 dipendenti?
Al superamento dei 15 lavoratori scatta l'obbligo di riunione periodica annuale (art. 35 D.Lgs. 81/08), alla quale devono partecipare datore di lavoro o suo delegato, RSPP, medico competente e RLS. Il medico competente porta alla riunione i dati aggregati anonimi sulla sorveglianza sanitaria e i risultati del sopralluogo. Se i rischi non cambiano, il protocollo sanitario rimane invariato; se l'organizzazione del lavoro si modifica, va aggiornato il DVR (art. 29 co. 3 D.Lgs. 81/08) e rivalutato il protocollo.
Il Modello 231 (MOG) include gli obblighi di sorveglianza sanitaria?
Sì. Le grandi aziende che adottano un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 devono presidiare la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) come area di rischio rilevante. La corretta gestione della sorveglianza sanitaria — nomina del medico competente, visite periodiche, giudizi di idoneità aggiornati — rientra tra le misure di compliance che possono esimere l'ente da responsabilità amministrativa in caso di reati colposi connessi alla sicurezza.
La periodicità delle visite mediche cambia in base alla dimensione aziendale?
No. La periodicità delle visite è stabilita dal medico competente nel protocollo sanitario in funzione dei rischi e delle mansioni, ai sensi dell'art. 41 co. 2 lett. b D.Lgs. 81/08 — indipendentemente dal numero di lavoratori. La dimensione aziendale incide invece sull'organizzazione logistica: le grandi aziende multi-sito gestiscono più calendari di visite in parallelo, mentre le micro-imprese ricevono un servizio concentrato in pochi accessi annuali.
Le microimprese sono esenti dalla sorveglianza sanitaria?
No. Le microimprese non sono esenti dalla sorveglianza sanitaria. L'obbligo dipende dai rischi presenti nell'attività lavorativa, non dalla dimensione aziendale. Ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08, anche un'azienda con 1 o 2 dipendenti è tenuta alla sorveglianza se i rischi identificati nel DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) lo richiedono — ad esempio in presenza di rumore superiore ai valori d'azione, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi o videoterminali oltre 20 h/settimana.
Le PMI hanno obblighi di sorveglianza sanitaria diversi dalle grandi aziende?
No. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria dipendono dai rischi rilevati nel DVR, non dalla dimensione aziendale. Ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08, una PMI con gli stessi rischi di una grande azienda ha i medesimi obblighi sanitari. Ciò che cambia con la dimensione è l'organizzazione del servizio di prevenzione (RSPP interno o esterno, art. 31 D.Lgs. 81/08) e l'obbligo di riunione periodica annuale (solo oltre 15 dipendenti, art. 35 D.Lgs. 81/08).
Un'azienda con 1 dipendente deve nominare il medico competente?
Solo se dal DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) emergono rischi soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08. Se il dipendente svolge una mansione esposta a rischi quali rumore superiore ai valori inferiori d'azione, agenti chimici, biologici o cancerogeni, movimentazione manuale dei carichi o videoterminali oltre 20 h/settimana, la nomina del medico competente (art. 18 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08) è obbligatoria. In assenza di tali rischi, non è richiesta.
Quali figure del sistema di prevenzione cambiano al crescere della dimensione aziendale?
Con 1–5 dipendenti il datore di lavoro può svolgere direttamente le funzioni di RSPP (Allegato II D.Lgs. 81/08) in molti settori a basso rischio. Oltre i 15 dipendenti scatta l'obbligo di riunione periodica annuale (art. 35 D.Lgs. 81/08) con la partecipazione di RSPP, medico competente e RLS. Nelle grandi aziende (oltre 200 dipendenti) la nomina di un RSPP interno con adeguato livello di formazione diventa il modello prevalente (artt. 31-32 D.Lgs. 81/08). Il medico competente è obbligatorio in tutte le fasce dimensionali in presenza di rischi che lo richiedono.
Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non nomina il medico competente o omette le visite?
Ai sensi dell'art. 55 co. 5 lett. e D.Lgs. 81/08, la violazione dell'art. 41 — ossia l'omessa sorveglianza sanitaria in presenza di rischi obbligatori — è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro per ciascun lavoratore privo di visita. L'omessa nomina del medico competente (art. 18 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08), quando è obbligatoria, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096,00 a 4.384,00 euro. Le sanzioni si applicano a prescindere dalla dimensione aziendale: anche un'impresa con 1 dipendente esposto a rischio è soggetta alle stesse conseguenze penali e amministrative di una grande azienda.
Come cambia il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) al variare della dimensione aziendale?
Ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 81/08, in tutte le aziende deve essere presente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Nelle aziende fino a 15 lavoratori l'RLS è eletto direttamente dai lavoratori; se non viene eletto, le funzioni sono esercitate dall'RLS Territoriale (RLST) indicato dalle organizzazioni sindacali. Nelle aziende con più di 15 lavoratori l'RLS è sempre eletto dai lavoratori. Il numero di RLS è definito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, dall'art. 47 co. 7 D.Lgs. 81/08: 1 RLS nelle aziende fino a 200 dipendenti, 3 da 201 a 1.000, 6 oltre 1.000. Il RLS ha diritto di consultare il DVR, di essere informato sui risultati della sorveglianza sanitaria (in forma anonima aggregata) e di partecipare alla riunione periodica (art. 35 D.Lgs. 81/08, obbligatoria oltre 15 dipendenti).
Un'azienda con 5 dipendenti è obbligata alla sorveglianza sanitaria e al medico competente?
Sì, se dal DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) emergono rischi soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08. Con 5 dipendenti la dimensione non esonera dall'obbligo: se anche uno solo dei lavoratori svolge una mansione esposta a rumore superiore ai valori inferiori d'azione (art. 185), vibrazioni oltre i valori d'azione (art. 204), agenti chimici con rischio non irrilevante (art. 229), agenti biologici (art. 279), MMC (art. 168) o videoterminali oltre 20 h/settimana (art. 176), la nomina del medico competente (art. 18 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08) è obbligatoria. Per un'azienda di 5 dipendenti il servizio è in genere composto da nomina del medico competente, sopralluogo, protocollo sanitario essenziale e visite periodiche. Per i costi indicativi consulta la sezione costi sorveglianza sanitaria; per avviare la nomina consulta la sezione nomina medico competente.
Qual è il costo del medico competente per una micro-impresa?
I costi dipendono da numero di lavoratori, mansioni, rischi identificati nel DVR e provincia di svolgimento. Per una micro-impresa (1–5 dipendenti) il servizio include tipicamente: nomina del medico competente, sopralluogo annuale nei luoghi di lavoro (art. 25 co. 1 lett. l D.Lgs. 81/08), redazione del protocollo sanitario (art. 25 co. 1 lett. b), visite mediche preventive e periodiche con giudizio di idoneità (art. 41 D.Lgs. 81/08) ed eventuali esami strumentali richiesti dal protocollo. La struttura del costo e le tariffe orientative sono descritte nella sezione costi sorveglianza sanitaria. Per ricevere un preventivo personalizzato richiedi un preventivo indicando mansioni e codice ATECO.
I lavoratori stagionali sono soggetti alla sorveglianza sanitaria?
Sì. I lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato sono equiparati ai lavoratori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 81/08. Se la mansione prevede rischi soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria (art. 41 D.Lgs. 81/08), il datore di lavoro è tenuto a effettuare la visita medica preventiva prima dell'adibizione alla mansione (art. 41 co. 2 lett. a D.Lgs. 81/08), indipendentemente dalla durata del contratto. Per contratti di breve durata la visita preventiva può essere sostituita, ai sensi dell'art. 41 co. 2-bis D.Lgs. 81/08, da un'attestazione di idoneità rilasciata da un medico competente nell'anno precedente per la stessa mansione e con gli stessi rischi. Questa semplificazione è particolarmente utile per i datori di lavoro del settore agricolo, turistico e della ristorazione che assumono stagionali ricorrenti.
Come funziona la sorveglianza sanitaria in un gruppo di imprese?
In un gruppo di imprese, ciascuna società è autonomamente soggetta agli obblighi del D.Lgs. 81/08. Il medico competente è nominato dalla singola entità legale (art. 18 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08), non dal gruppo nel suo complesso. Con apposita delega e coordinamento contrattuale, è possibile nominare un unico medico competente che gestisce più società del gruppo, elaborando protocolli sanitari distinti per ciascuna (art. 25 co. 1 lett. b D.Lgs. 81/08). Il DVR di ciascuna impresa deve riflettere i rischi effettivi dell'unità produttiva e non può essere sostituito da un DVR di gruppo. La capogruppo non ha responsabilità dirette in materia di sorveglianza sanitaria per i dipendenti delle controllate, salvo diversa previsione nell'atto di delega o in presenza di un appalto interno. 123 Medico Competente gestisce in modo coordinato più realtà giuridiche nell'ambito dello stesso gruppo, garantendo uniformità di protocollo e gestione centralizzata delle scadenze.
I lavoratori part-time sono soggetti alla sorveglianza sanitaria?
Sì, se la mansione prevede rischi soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08, indipendentemente dall'orario contrattuale. Il criterio determinante non è la durata del rapporto di lavoro ma la natura dell'esposizione: un lavoratore part-time esposto a rumore superiore ai valori inferiori d'azione (art. 185 D.Lgs. 81/08), ad agenti chimici con rischio non irrilevante (art. 229) o a MMC (art. 168) è soggetto agli stessi obblighi del lavoratore a tempo pieno. Fa eccezione parziale il rischio da videoterminali: la soglia delle 20 h/settimana (art. 176 D.Lgs. 81/08) è calcolata sull'orario effettivo, quindi un part-time con ridotto utilizzo del VDT potrebbe non raggiungere il limite di legge. Il DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) deve includere la valutazione dei rischi per tutte le mansioni, compresi i lavoratori part-time.
Un libero professionista senza dipendenti deve nominare il medico competente?
No. La sorveglianza sanitaria e la nomina del medico competente riguardano i lavoratori dipendenti o equiparati ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08. Un libero professionista che lavora in proprio, senza lavoratori dipendenti, non è soggetto agli obblighi del Titolo I del D.Lgs. 81/08 come datore di lavoro. Tuttavia, se il professionista opera come lavoratore autonomo in ambienti di lavoro di un committente, si applicano le disposizioni sulla sicurezza previste dall'art. 21 D.Lgs. 81/08. Non appena viene assunto anche un solo lavoratore dipendente, scatta l'obbligo di redazione del DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) e, se i rischi lo richiedono, di nomina del medico competente (art. 18 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08). La dimensione "zero dipendenti" non è quindi una fascia dimensionale esentata, ma una categoria giuridicamente distinta cui si applicano norme diverse.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/2008, art. 35 — Riunione periodica
  2. D.Lgs. 81/2008, art. 41 — Sorveglianza sanitaria
  3. D.Lgs. 81/2008, artt. 31-32 — Servizio di prevenzione e protezione
  4. D.Lgs. 81/2008, art. 47 — Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  5. D.Lgs. 81/2008, Allegato II — RSPP: casi di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
  6. D.Lgs. 81/2008, art. 55 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
  7. D.Lgs. 231/2001 — Responsabilità amministrativa degli enti
  8. Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  9. D.Lgs. 81/2008, art. 17 — Obblighi non delegabili del datore di lavoro (DVR e RSPP)
  10. D.Lgs. 81/2008, art. 18 — Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (nomina medico competente)
  11. D.Lgs. 81/2008, art. 28 — Contenuto del DVR
  12. D.Lgs. 81/2008, art. 29 — Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi e aggiornamento del DVR

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