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Codici ATECO coperti

Medico Competente per Codice ATECO

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123 Medico Competente assiste le aziende italiane su 25 macro-categorie ATECO, dall'agricoltura alle attività manifatturiere, dal commercio ai servizi, dalla sanità alle costruzioni. Per ciascuna macro-categoria definiamo nomina del medico competente, protocollo sanitario e gestione delle scadenze in conformità al D.Lgs. 81/08.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Tabella codici ATECO coperti (25 macro-categorie)

CodiceMacro-categoriaDescrizione
AAgricoltura, silvicoltura e pescaColtivazione, allevamento, silvicoltura e pesca.
CAttività manifatturiereTrasformazione fisica o chimica di materiali in nuovi prodotti.
C 25Fabbricazione di prodotti in metalloCarpenteria metallica, utensili, contenitori metallici.
C 10Industrie alimentariLavorazione e conservazione di carne, prodotti ittici, ortofrutta, latticini.
C 20Fabbricazione di prodotti chimiciIndustria chimica di base, fitofarmaci, vernici, detergenti.
FCostruzioniCostruzione di edifici, ingegneria civile, lavori di costruzione specializzati.
F 43Lavori di costruzione specializzatiImpianti elettrici, idraulici, finiture.
GCommercio all’ingrosso e al dettaglioDistribuzione di merci, GDO, dettaglio specializzato.
G 45Commercio e riparazione di autoveicoliVendita, manutenzione e riparazione di veicoli a motore.
HTrasporto e magazzinaggioTrasporto terrestre, magazzinaggio, attività di supporto ai trasporti.
H 49Trasporto terrestre e mediante condotteTrasporto merci e persone via strada e rotaia.
IAttività dei servizi di alloggio e ristorazioneAlberghi, ristoranti, bar, catering.
I 55AlloggioHotel, residence, B&B, strutture ricettive.
JServizi di informazione e comunicazioneEditoria, software, telecomunicazioni, servizi informatici.
KAttività finanziarie e assicurativeBanche, assicurazioni, intermediazione finanziaria.
MAttività professionali, scientifiche e tecnicheStudi legali, commercialisti, consulenze, architettura, ingegneria.
NNoleggio, agenzie di viaggio, servizi alle impreseServizi di supporto alle imprese, pulizia, vigilanza.
N 80Servizi di vigilanza e investigazioneVigilanza privata, servizi di sicurezza.
N 81Servizi per edifici e paesaggioPulizie civili e industriali, manutenzione del verde.
PIstruzioneScuole, asili, formazione.
QSanità e assistenza socialeOspedali, cliniche, ambulatori, assistenza residenziale.
Q 87Servizi di assistenza sociale residenzialeRSA, comunità residenziali, assistenza per disabili.
RAttività artistiche, sportive, di intrattenimentoPalestre, centri sportivi, intrattenimento.
S 96Altre attività di servizi per la personaParrucchieri, estetisti, centri benessere.
G 47.73Commercio al dettaglio di medicinaliFarmacie, parafarmacie.

Perché il codice ATECO conta per la sorveglianza sanitaria

Il codice ATECO identifica l'attività economica dell'impresa e orienta la valutazione dei rischi: ogni macro-categoria presenta esposizioni tipiche (chimico, biologico, rumore, movimentazione carichi, videoterminali) che determinano il protocollo sanitario del medico competente ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08. Il DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) rimane il riferimento definitivo per ciascuna impresa, ma il codice ATECO è il punto di partenza per individuare i rischi tipici del settore.

Sorveglianza sanitaria obbligatoria per macro-categoria ATECO

Sezione ATECOAttivitàRischi prevalentiNorma specificaClasse di rischio (ASR 2011)Approfondimento
AAgricoltura, silvicoltura, pescaAgenti biologici (Allegato XLVI D.Lgs. 81/08: Brucella, Leptospira, ecc.), pesticidi, vibrazioni, MMCD.Lgs. 81/08 artt. 204, 229, 279; Allegato XLVIAltoRischio biologico
B-EIndustrie estrattive e manifatturiereRumore, vibrazioni, agenti chimici e cancerogeni, MMCD.Lgs. 81/08 artt. 185, 204, 229, 242AltoRischio chimico
FCostruzioniRumore, polveri di silice (cancerogeno), vibrazioni, lavori in quotaD.Lgs. 81/08 artt. 185, 204, 242; Titolo IV Capo IIAltoRischio rumore
G-HCommercio e logistica/trasportiMMC, ergonomia, alcol/stupefacenti (autisti), vibrazioni corpo interoD.Lgs. 81/08 artt. 168, 204; L. 125/2001 art. 15; Provv. CU 30/10/2007Medio (G) / Alto (H)Rischio MMC
QSanità e assistenza socialeAgenti biologici gruppo 2-3 (Allegato XLVI D.Lgs. 81/08: HBV, HCV, SARS-CoV-2, ecc.), MMC, agenti chimici (disinfettanti, farmaci antiblastici)D.Lgs. 81/08 art. 279; Allegato XLVI; artt. 168, 229AltoRischio biologico

Dati indicativi basati sulle classificazioni INAIL per settore. Consulta il catalogo completo dei rischi lavorativi e il catalogo mansioni per i profili tipici per settore.

Servizi disponibili per ogni codice ATECO

Rischi tipici per macro-categoria ATECO

Ogni macro-categoria ATECO è associata a profili di rischio ricorrenti che orientano la stesura del DVR e il protocollo sanitario. A titolo esemplificativo: il settore edile (codice F) espone tipicamente a rumore, vibrazioni, polveri e lavori in quota; il manifatturiero (sezioni B–E) a agenti chimici, MMC e rumore; il commercio e la logistica (G–H) a MMC e rischi ergonomici; la sanità e assistenza (Q) a rischio biologico, chimico e MMC. Il protocollo sanitario viene personalizzato dal medico competente dopo sopralluogo e analisi del DVR.

ATECO e sorveglianza raccomandata: il ruolo del DVR

Il codice ATECO è un punto di partenza, non un automatismo. Ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08, il DVR individua i rischi specifici dell'unità produttiva; solo sulla base di quella valutazione il medico competente — ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 — costruisce il protocollo sanitario. Aziende dello stesso settore ATECO possono avere protocolli differenziati in funzione di macchinari, layout, orari di lavoro e mansioni effettive. Consulta l'elenco mansioni e sorveglianza sanitaria per dettagli per profilo professionale.

Come usare il codice ATECO per orientare la sorveglianza sanitaria

  1. Identifica il tuo codice ATECO: lo trovi nella visura camerale o nell'atto costitutivo. Se l\'azienda svolge più attività, il codice prevalente è quello che genera il maggior volume d'affari.
  2. Individua la macro-categoria: la lettera iniziale (es. A = Agricoltura, C = Manifatturiero, F = Costruzioni, Q = Sanità) orienta i rischi tipici del settore.
  3. Analizza i rischi tipici della categoria: ogni macro-categoria presenta esposizioni ricorrenti documentate dalla letteratura INAIL e dalle linee guida regionali. Usale come punto di partenza per la stesura o revisione del DVR.
  4. Aggiorna il DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08): il DVR deve essere coerente con le lavorazioni effettive; il codice ATECO fornisce il contesto, non sostituisce la valutazione specifica.
  5. Definisci il protocollo sanitario: il medico competente (art. 25 co. 1 lett. b D.Lgs. 81/08), sulla base del DVR e del sopralluogo, costruisce il protocollo per mansione, specificando tipologia di visite, esami e periodicità. Consulta il catalogo mansioni per i profili tipici per settore e la sezione periodicità visite mediche per le cadenze normative.

Settori ad alto rischio per codice ATECO

Sezione ATECOAttivitàRischi prevalentiNorma chiave
AAgricoltura, silvicoltura, pescaAgenti biologici (Allegato XLVI D.Lgs. 81/08), pesticidi, vibrazioni, MMCD.Lgs. 81/08 art. 279; Allegato XLVI; artt. 204, 229
B-EIndustrie estrattive e manifatturiereRumore, vibrazioni, agenti chimici e cancerogeni, MMCD.Lgs. 81/08 artt. 185, 204, 229, 242 (Titoli VII-IX)
FCostruzioniRumore, polveri di silice libera cristallina (cancerogeno art. 242), vibrazioni, lavori in quotaD.Lgs. 81/08 artt. 185, 204, 242; Titolo IV Capo II; D.Lgs. 235/2003
G-HCommercio e logistica/trasportiMMC, ergonomia, vibrazioni corpo intero, alcol/stupefacenti (autisti)D.Lgs. 81/08 artt. 168, 204 (Titolo VI); L. 125/2001 art. 15; Provv. CU 30/10/2007
QSanità e assistenza socialeAgenti biologici gruppo 2-3 (Allegato XLVI D.Lgs. 81/08), MMC, agenti chimici (farmaci antiblastici, disinfettanti)D.Lgs. 81/08 art. 279; Allegato XLVI; artt. 168, 229 (Titolo X)

Dati indicativi basati sulle classificazioni INAIL per settore. Il DVR aziendale (art. 28 D.Lgs. 81/08) rimane il riferimento definitivo per ciascuna impresa.

Obblighi specifici del medico competente per settore ATECO

Indipendentemente dal codice ATECO, il medico competente nominato ai sensi dell'art. 18 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08 è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 25 D.Lgs. 81/08: effettuare sopralluogo nei luoghi di lavoro almeno una volta l'anno, collaborare con il datore di lavoro alla redazione del DVR, redigere il protocollo sanitario per mansione, esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41 co. 6) e partecipare alla riunione periodica (art. 35, obbligatoria oltre 15 dipendenti). Per i settori a rischio elevato — in particolare manifatturiero, edile e sanitario — l'art. 41 co. 2 D.Lgs. 81/08 impone visite preventive, periodiche, in occasione di cambio mansione e al rientro da assenze superiori a 60 giorni.

Come 123 Medico Competente utilizza il codice ATECO

Quando un'azienda richiede un preventivo, il codice ATECO è uno dei dati che utilizziamo per orientare la proposta: ci permette di identificare i rischi tipici del settore e di dimensionare correttamente il servizio. Tuttavia, l'attivazione del servizio parte sempre dal DVR e dal sopralluogo del medico competente, come previsto dall'art. 25 D.Lgs. 81/08. Questo approccio garantisce che il protocollo sanitario sia calibrato sulle reali condizioni di lavoro dell'azienda, non su un modello standard di settore. Per approfondire gli obblighi in base alla struttura aziendale consulta la sezione dimensione aziendale; per la normativa di riferimento visita la sezione normativa; per i costi consulta la sezione costi sorveglianza sanitaria. Per avviare la collaborazione contatta 123 Medico Competente (P.M.I. SERVIZI S.R.L., P.IVA 10874781007) al +39 06 9968846 o a info@pmiservizi.it, oppure richiedi un preventivo online.

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Domande frequenti

Il mio codice ATECO non è in elenco: potete assistermi comunque?
Sì. L'elenco raggruppa le principali macro-categorie ATECO ma 123 Medico Competente (P.M.I. SERVIZI S.R.L., P.IVA 10874781007) copre tutte le attività in tutta Italia. Contattaci al +39 06 9968846 o via e-mail a info@pmiservizi.it indicando il tuo codice ATECO: ti proponiamo il protocollo sanitario adeguato sulla base dei rischi tipici del settore.
Il codice ATECO determina le visite mediche obbligatorie?
Il codice ATECO orienta la valutazione dei rischi, ma le visite obbligatorie dipendono dalle mansioni e dai rischi effettivi rilevati nel DVR. Il medico competente definisce il protocollo dopo il sopralluogo.
Posso avere lo stesso medico per più codici ATECO della mia azienda?
Sì. Se l'azienda ha più unità produttive con codici ATECO diversi possiamo nominare un unico medico competente che gestisce protocolli differenziati per ciascuna sede.
Come si aggiorna il protocollo sanitario quando cambia attività (e quindi codice ATECO)?
In caso di variazione dell'attività il DVR va aggiornato e il medico competente rivaluta il protocollo sanitario adeguandolo ai nuovi rischi. 123 Medico Competente supporta in tutto il processo di aggiornamento.
Quanto tempo ci vuole per avere il medico competente operativo dopo la nomina?
Dalla firma dell'atto di nomina il medico competente è operativo immediatamente. Il sopralluogo e la definizione del protocollo sono pianificati entro le prime settimane in base alle scadenze aziendali.
Un'azienda con più sedi e codici ATECO diversi ha bisogno di protocolli separati?
Sì. Ogni unità produttiva con attività differente (e quindi con codice ATECO distinto) può presentare rischi diversi. Il medico competente redige un protocollo sanitario specifico per ciascuna sede dopo sopralluogo e analisi del DVR di quell'unità (art. 25 co. 1 lett. b e l, D.Lgs. 81/08). 123 Medico Competente gestisce in modo coordinato più protocolli per aziende multi-sito.
Il codice ATECO influisce sui costi della sorveglianza sanitaria?
Indirettamente sì: settori ad alto rischio (edile, manifatturiero, sanitario) comportano protocolli più articolati, con esami strumentali aggiuntivi (audiometria, spirometria, esami ematochimici), che incidono sul costo complessivo. Il preventivo viene calcolato su mansioni, rischi e numero di lavoratori, non sul solo codice ATECO.
Quali mansioni a rischio sono più frequenti nel mio settore ATECO?
Dipende dalla macro-categoria. Nel settore edile (F) le mansioni più esposte sono operaio carpentiere, ponteggiatore e gruista (rumore, vibrazioni, lavori in quota). Nel manifatturiero (C) prevalgono operaio di produzione e verniciatore (agenti chimici, rumore). Nella logistica (H) l'addetto magazzino e il conducente professionale (MMC, alcol/stupefacenti ex L. 125/2001). Nel sanitario (Q) operatore socio-sanitario e infermiere (rischio biologico art. 279, MMC art. 168 D.Lgs. 81/08). Consulta il catalogo mansioni per i profili dettagliati.
L'aggiornamento ATECO 2025 cambia gli obblighi di sorveglianza sanitaria?
No. L'aggiornamento ATECO 2025 (allineato alla NACE Rev. 2.1) modifica la classificazione delle attività economiche ma non altera gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08: la sorveglianza sanitaria dipende dai rischi effettivi rilevati nel DVR, non dal codice ATECO assegnato. Per gli adempimenti correnti (DVR, formazione, INAIL) si utilizza ancora la classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022). 123 Medico Competente aggiorna le valutazioni non appena la nuova classificazione diventa obbligatoria per gli adempimenti di sicurezza.
Con quale periodicità vanno effettuate le visite in base al settore ATECO?
La periodicità non dipende dal codice ATECO ma dai rischi specifici della mansione, ai sensi dell'art. 41 co. 2 lett. b D.Lgs. 81/08. In linea generale: annuale per esposizione a rumore, vibrazioni, agenti chimici e MMC; ogni 2 anni per videoterminalisti senza patologie fino a 50 anni; semestrale o inferiore per rischi elevati (cancerogeni, biologici, lavoro notturno). Il medico competente fissa la cadenza nel protocollo sanitario dopo sopralluogo e analisi del DVR.
Il codice ATECO determina la durata della formazione sulla sicurezza?
Indirettamente sì. L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (art. 37 D.Lgs. 81/08) classifica le attività per livello di rischio in coerenza con i codici ATECO: rischio basso (es. uffici, commercio — sezioni J, K, L, M, N) comporta 4 ore di formazione specifica; rischio medio 8 ore; rischio alto (es. edilizia F, manifatturiero B–E, sanità Q, agricoltura A) 12 ore. La formazione generale è di 4 ore per tutti i lavoratori. Il livello di rischio dipende dalla mansione concreta e dal DVR, non esclusivamente dal codice ATECO.
Qual è l'obbligo di sorveglianza sanitaria specifico per il mio codice ATECO?
Gli obblighi non dipendono direttamente dal codice ATECO ma dai rischi effettivi identificati nel DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) per ciascuna mansione. Il codice ATECO orienta la valutazione indicando i rischi prevalenti del comparto: sezione A (Agricoltura) — agenti biologici (Allegato XLVI D.Lgs. 81/08), pesticidi (art. 229), vibrazioni (art. 204); sezione F (Costruzioni) — rumore (art. 185), vibrazioni (art. 204), polveri di silice cristallina cancerogena (art. 242); sezioni G-H (Commercio/Logistica) — MMC (art. 168), vibrazioni corpo intero (art. 204), alcol/stupefacenti per autisti (L. 125/2001 art. 15; Provv. CU 30/10/2007); sezione Q (Sanità) — agenti biologici gruppo 2-3 (art. 279; Allegato XLVI), MMC (art. 168), agenti chimici (art. 229). Per i profili professionali tipici di ciascun settore consulta il catalogo mansioni; per approfondimenti per settore merceologico consulta la sezione settori coperti.
Il settore ATECO influisce sulla scelta del medico competente?
No, la scelta del medico competente non è vincolata al codice ATECO. Il medico competente deve possedere i titoli abilitativi previsti dall'art. 38 D.Lgs. 81/08 (specializzazione in medicina del lavoro o equipollente) e deve essere iscritto nell'elenco nazionale dell'art. 38 co. 4. Ciò che varia con il settore ATECO è la profondità del protocollo sanitario: settori ad alto rischio (edile, manifatturiero, sanitario) richiedono esami strumentali specifici (audiometria, spirometria, esami ematochimici) e sopralluoghi più frequenti. Per approfondire i costi in base al settore consulta la sezione costi sorveglianza sanitaria.
Quali rischi e obblighi di sorveglianza sanitaria presenta il settore informatico (ATECO sezione J)?
Il settore informatico e delle telecomunicazioni (sezione J — Servizi di informazione e comunicazione) presenta come rischio prevalente l'utilizzo prolungato di videoterminali: i lavoratori che operano su VDT per più di 20 ore settimanali sono soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi dell'art. 176 D.Lgs. 81/08 (visita medica con visiotest e valutazione ergonomica della postazione). Il DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) deve includere la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato e la valutazione ergonomica ai sensi del Titolo VII D.Lgs. 81/08. Per le mansioni che prevedono sopralluoghi tecnici o interventi su impianti (es. sistemisti, tecnici di rete) possono aggiungersi rischi da MMC o lavoro in quota. Il protocollo sanitario è in genere meno articolato rispetto ai settori manifatturieri, ma la sorveglianza VDT rimane obbligatoria per la maggior parte dei profili del comparto.
Quali obblighi sanitari ha un'azienda del settore turistico-alberghiero (ATECO sezione I)?
Il settore turistico-alberghiero (sezione I — Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione) presenta rischi tipici differenziati per mansione. I rischi prevalenti sono: movimentazione manuale dei carichi (MMC) per cuochi, camerieri e facchini (art. 168 D.Lgs. 81/08); rischio biologico per addetti alle cucine e alle pulizie (art. 279 D.Lgs. 81/08; Allegato XLVI); rischio chimico da prodotti di pulizia e disinfezione (art. 229 D.Lgs. 81/08); rischio da lavoro notturno per il personale dei turni notturni (D.Lgs. 66/2003 art. 14). Per i baristi e gli addetti alla somministrazione di bevande alcoliche classificati tra le mansioni a rischio alcol dal Provvedimento CU 30/10/2007 (ai sensi dell'art. 15 L. 125/2001) possono essere previsti controlli specifici. Il protocollo sanitario è definito dal medico competente dopo sopralluogo e analisi del DVR aziendale (art. 41 D.Lgs. 81/08).
Come si determina la classe di rischio (bassa/media/alta) per il mio codice ATECO?
La classe di rischio è definita dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (emanato ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08) ai fini della formazione obbligatoria, e orienta anche la profondità del protocollo sanitario. Settori a rischio alto (12 ore di formazione specifica): agricoltura A, industrie estrattive e manifatturiere B–E, costruzioni F, trasporti e logistica H, sanità e assistenza Q, servizi pubblici O. Settori a rischio medio (8 ore): commercio al dettaglio e ingrosso G, alberghi e ristorazione I. Settori a rischio basso (4 ore): informatica e comunicazioni J, finanza K, immobiliare L, attività professionali e scientifiche M, noleggio e agenzie N. La classe di rischio non sostituisce la valutazione specifica del DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08): anche nei settori a basso rischio possono emergere esposizioni che impongono sorveglianza sanitaria obbligatoria ex art. 41 D.Lgs. 81/08 (es. VDT art. 176 per la sezione J).
Le attività professionali e di consulenza (ATECO sezione M) sono soggette a sorveglianza sanitaria?
Sì, se i lavoratori delle attività professionali, scientifiche e tecniche (sezione M) svolgono la mansione su videoterminale per più di 20 ore settimanali, scatta l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 176 D.Lgs. 81/08. Il DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) deve sempre includere la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato e la valutazione ergonomica delle postazioni di lavoro. Per le mansioni che prevedono sopralluoghi tecnici, attività di laboratorio o ispezioni in cantiere — frequenti per ingegneri, geometri, periti e consulenti di sicurezza — possono aggiungersi rischi specifici (rumore, agenti chimici, lavori in quota) che richiedono accertamenti aggiuntivi. Come per tutti i settori ATECO, è il DVR aziendale — non il codice ATECO — a determinare i rischi effettivi e gli obblighi di sorveglianza sanitaria per ciascuna mansione (art. 41 D.Lgs. 81/08).

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/2008, art. 28 — Valutazione dei rischi
  2. D.Lgs. 81/2008, art. 41 — Sorveglianza sanitaria
  3. D.Lgs. 81/2008, art. 25 — Obblighi del medico competente
  4. Classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022) — ISTAT
  5. Classificazione ATECO 2025 — ISTAT (in adozione progressiva)
  6. INAIL — Banca dati statistiche infortuni per settore ATECO
  7. Circolare Min. Lavoro n. 34/1999 — Medico competente e DVR
  8. Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  9. D.Lgs. 81/2008, Allegato XLVI — Classificazione agenti biologici per settore ATECO — Rilevante per sezioni A (agricoltura) e Q (sanità): Brucella, Leptospira, HBV, HCV, SARS-CoV-2 ecc.
  10. L. 125/2001, art. 15 — Mansioni a rischio alcol e stupefacenti
  11. Provvedimento CU 30/10/2007 — Intesa su accertamento assunzione alcol e stupefacenti — Rilevante per sezioni G-H (commercio/logistica): conducenti professionali
  12. D.Lgs. 66/2003, art. 14 — Lavoro notturno e sorveglianza sanitaria

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