Indice delle pagine di approfondimento
A chi si applicano i controlli
I controlli non sono di applicazione generalizzata: riguardano esclusivamente i lavoratori adibiti alle mansioni indicate dall’allegato I dell’Intesa SR 16/03/2006 (alcol) e dall’allegato I del Provvedimento CU 30/10/2007 (stupefacenti). Per le altre mansioni la sorveglianza sanitaria segue il protocollo definito dal medico competente sulla base del DVR. Consulta il catalogo mansioni per i profili soggetti e la sezione rischio alcol e stupefacenti per il quadro normativo completo ex art. 41 co. 4 D.Lgs. 81/08 (divieto di accertamenti non previsti dalla legge).
Riferimenti normativi principali
- Legge 30 marzo 2001, n. 125, art. 15 — divieto di assunzione e somministrazione di alcol nelle mansioni a rischio.
- Intesa Stato-Regioni 16 marzo 2006 — elenco mansioni alcol.
- Provvedimento Conferenza Unificata 30 ottobre 2007 — accertamento di tossicodipendenza.
- Intesa Stato-Regioni 18 settembre 2008 — modalità operative degli accertamenti.
- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico stupefacenti.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico sicurezza, sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente.
Come 123 Medico Competente gestisce i controlli
Affianchiamo l’azienda nella corretta individuazione delle mansioni soggette, nella definizione del protocollo sanitario, nell’esecuzione degli accertamenti di primo livello e nell’eventuale invio alla struttura pubblica competente (SerT/SerD) per gli approfondimenti di secondo livello, con piena tutela della riservatezza del lavoratore.
Procedura in due fasi: primo e secondo livello
Gli accertamenti di assenza di assunzione di alcol e stupefacenti si articolano in due fasi distinte. Il primo livello è effettuato dal medico competente in azienda: per l’alcol mediante etilometro o test salivare; per gli stupefacenti mediante test immunoenzimatico su campione biologico. In caso di esito dubbio o positivo al primo livello, il lavoratore viene inviato alla struttura pubblica competente (SerT/SerD) per gli accertamenti di secondo livello, comprensivi di analisi di conferma (cromatografia GC-MS) e valutazione clinica. Solo l’esito confermato al secondo livello ha valore medico-legale. Approfondisci nella scheda seconda fase del controllo SerT/SerD.