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Controlli Mansioni a Rischio

Sorveglianza Sanitaria Mansioni in Quota: Idoneità, Alcol e Droga

Risposta rapida

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I lavoratori che svolgono attività in quota (oltre i 2 metri rispetto a un piano stabile) rientrano tra le mansioni a rischio per le quali sono previsti la sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/08 e l'accertamento di assenza di assunzione di alcol (Intesa SR 16/03/2006). Per i ponteggisti e analoghe figure è prevista anche la verifica dei requisiti psicofisici. Il protocollo è definito dal medico competente.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Chi è coinvolto

Datore di lavoro, medico competente, lavoratori addetti a montaggio/smontaggio ponteggi, manutentori, addetti alle linee elettriche, copertura tetti e altre mansioni in quota.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 81/08 — art. 107 (definizione di lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile).
  • D.Lgs. 81/08 — Titolo IV Capo II (lavori in quota), artt. 25, 41.
  • L. 125/2001 — art. 15 (alcol nelle mansioni a rischio).
  • Intesa Stato-Regioni 16 marzo 2006 — elenco mansioni alcol.
  • Allegato XXI D.Lgs. 81/08 — formazione ponteggisti.
  • D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 — qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (rilevante per lavori in quota in spazi confinati: pozzi, cunicoli, cisterne, serbatoi, cunicoli interrati con accesso in quota).

Modalità corrette

  • Visita medica preventiva con valutazione di requisiti psicofisici (equilibrio, visus, udito).
  • Visite periodiche secondo protocollo del medico competente.
  • Accertamento alcol per le mansioni elencate dall’Intesa SR 16/03/2006.
  • Esami integrativi (ECG, test vestibolari, ecc.) ove indicati.
  • Verifica dell’idoneità all’uso dei DPI anticaduta.

Tutele del lavoratore

Riservatezza dei dati sanitari, contraddittorio sul giudizio, ricorso ex art. 41 D.Lgs. 81/08 entro 30 giorni, accesso alla cartella sanitaria e di rischio.

Come 123 Medico Competente gestisce il tema

Definiamo il protocollo specifico per le attività in quota, integrando i requisiti psicofisici, l’accertamento alcol e la valutazione dell’idoneità all’uso dei DPI anticaduta. Consulta il catalogo mansioni per i profili lavorativi tipici delle costruzioni e la sezione rischi lavorativi per gli agenti (rumore, polveri, vibrazioni) frequentemente associati ai lavori in quota.

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Domande frequenti

Sono previsti controlli stupefacenti per le mansioni in quota?
Le mansioni in quota rientrano principalmente nell'ambito alcol (Intesa SR 16/03/2006). L'accertamento stupefacenti riguarda le mansioni elencate dal Provv. CU 30/10/2007; la valutazione concreta è del medico competente.
Quale formazione è richiesta?
Per i lavori in quota e in particolare per il ponteggio è richiesta la formazione specifica prevista dall'Allegato XXI del D.Lgs. 81/08, oltre alla sorveglianza sanitaria.
Quali codici ATECO 2007 riguardano le mansioni in quota?
Le mansioni in quota sono presenti principalmente nella Sezione F (Costruzioni: divisioni 41 — costruzione di edifici, 42 — ingegneria civile, 43 — lavori di costruzione specializzati, inclusi ponteggi e coperture). Frequenti anche in Sezione D (fornitura energia: classe 35.11, manutenzione impianti), Sezione E (gestione reti idriche e fognature: divisione 37–39) e Sezione C (manutenzione industriale in altezza, classe 33.1). Il codice ATECO orienta la valutazione; il DVR ex art. 28 D.Lgs. 81/08 è il riferimento definitivo.
Con quale frequenza va effettuata la visita medica per chi lavora in quota?
La periodicità è stabilita dal medico competente nel protocollo sanitario (art. 41 co. 2 lett. b D.Lgs. 81/08). Per le mansioni in quota con esposizione a rischi fisici (vibrazioni, rumore) e con requisiti psicofisici stringenti, la cadenza è tipicamente annuale, con possibilità di accertamenti aggiuntivi in presenza di condizioni di salute che possano influire sull'idoneità all'uso dei DPI anticaduta.
Il giudizio di idoneità per lavori in quota è diverso da quello ordinario?
Il giudizio di idoneità alla mansione (art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08) per mansioni in quota include la valutazione specifica dei requisiti psicofisici necessari: equilibrio, acuità visiva, udito, assenza di patologie neurologiche o cardiologiche che aumentino il rischio di caduta. Il medico competente può esprimere idoneità con prescrizioni o limitazioni (es. divieto di lavoro a certe altezze) o inidoneità temporanea/permanente, comunicando il giudizio sia al datore di lavoro sia al lavoratore.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 — Titolo IV Capo II; artt. 25, 41; All. XXI
  2. L. 125/2001 — art. 15
  3. Intesa SR 16/03/2006 — elenco mansioni alcol
  4. INAIL — inail.it
  5. Ministero della Salute — salute.gov.it

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