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Controlli Mansioni a Rischio

Tutele e Privacy del Lavoratore nei Controlli Alcol e Droga

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Il lavoratore sottoposto ai controlli alcol o droga ha diritto a informativa preventiva, riservatezza dei dati sanitari, contraddittorio sull'esito e revisione del giudizio. Il datore di lavoro riceve esclusivamente il giudizio di idoneità, mai i dati clinici. Il trattamento dei dati sanitari segue il GDPR (UE) 2016/679, il D.Lgs. 196/03 e i provvedimenti del Garante Privacy.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Chi è coinvolto

Lavoratore, medico competente (titolare/responsabile del trattamento dei dati sanitari a seconda dell’organizzazione), datore di lavoro, Garante per la Privacy in caso di segnalazione.

Riferimenti normativi

  • Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
  • D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy).
  • D.Lgs. 81/08 — art. 25 (obblighi del medico competente).
  • L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) — art. 5.
  • Provvedimenti del Garante Privacy in materia di dati sanitari.

Diritti del lavoratore

  • Informativa preventiva sulle modalità e finalità del controllo.
  • Riservatezza assoluta sui risultati clinici.
  • Comunicazione al datore di lavoro limitata al giudizio di idoneità.
  • Accesso alla propria cartella sanitaria e di rischio.
  • Contraddittorio e ricorso al collegio medico territorialmente competente.

Cosa non può fare il datore di lavoro

  • Eseguire direttamente accertamenti sanitari (art. 5 L. 300/1970).
  • Conoscere risultati clinici o diagnosi.
  • Conservare dati sanitari nominativi al di fuori del giudizio di idoneità.
  • Divulgare informazioni sullo stato di salute del lavoratore.

Come 123 Medico Competente gestisce il tema

Garantiamo la separazione tra dato clinico e giudizio di idoneità, custodiamo la cartella sanitaria e di rischio nel rispetto del GDPR e forniamo al datore di lavoro esclusivamente l’informazione necessaria all’adempimento degli obblighi di sorveglianza.

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Domande frequenti

Il datore di lavoro può chiedere copia del referto?
No. Ai sensi dell'art. 25, co. 1, lett. f D.Lgs. 81/08, il medico competente comunica al datore di lavoro esclusivamente il giudizio di idoneità, non il referto né la diagnosi. La comunicazione di dati clinici eccedenti il giudizio costituisce violazione del GDPR (UE) 2016/679.
Come segnalo un trattamento illecito dei miei dati?
È possibile presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (garanteprivacy.it) e segnalazione agli organi di vigilanza territorialmente competenti (ATS/ASL, Ispettorato Nazionale del Lavoro).
Il lavoratore può accedere alla propria cartella sanitaria e di rischio?
Sì. Ai sensi dell'art. 25, co. 1, lett. c D.Lgs. 81/08, il medico competente consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro e, su richiesta, anche durante il rapporto. È anche possibile esercitare il diritto di accesso ai dati ex art. 15 GDPR (UE) 2016/679.
Qual è la base giuridica del trattamento dei dati sanitari nei controlli alcol e droga?
La base giuridica del trattamento è l'obbligo legale previsto dalla normativa di sicurezza sul lavoro (art. 6, par. 1, lett. c GDPR; art. 9, par. 2, lett. b GDPR per le categorie particolari di dati), in coerenza con la L. 125/2001, il Provv. CU 30/10/2007 e il D.Lgs. 81/08. Il consenso del lavoratore non è richiesto né sufficiente per questi trattamenti.
Per quanto tempo vengono conservati i dati dei controlli?
I dati della cartella sanitaria e di rischio sono conservati per almeno dieci anni dalla cessazione dell'attività lavorativa, fatta eccezione per le esposizioni ad agenti con effetti a lungo termine (es. agenti cancerogeni: quarant'anni), ai sensi dell'art. 25, co. 1, lett. c D.Lgs. 81/08 e delle disposizioni regionali applicabili.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. GDPR (UE) 2016/679 — artt. 6, 9, 15 — basi giuridiche e diritti dell'interessato
  2. D.Lgs. 196/03 — Codice Privacy aggiornato dal D.Lgs. 101/2018
  3. D.Lgs. 81/08 — art. 25, co. 1 lett. c e f — obblighi del medico competente e cartella sanitaria
  4. L. 300/1970 — art. 5 — divieto di accertamenti sanitari da parte del datore
  5. Garante per la Protezione dei Dati Personali — garanteprivacy.it

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