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Controlli Mansioni a Rischio

Sanzioni in Caso di Positività Alcol/Droga: Conseguenze per Lavoratore e Datore

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In caso di positività ai controlli alcol o stupefacenti, il lavoratore adibito a mansione a rischio (ex Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007 per droghe; ex Accordo Stato-Regioni 18 settembre 2008 per alcol) può essere dichiarato temporaneamente non idoneo dal medico competente ai sensi dell'art. 41 co. 4 D.Lgs. 81/08. Sono previste sanzioni amministrative a carico di chi assume o somministra alcol nei casi vietati (L. 125/2001, art. 15). Il datore di lavoro che non rispetta le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria incorre nelle sanzioni del D.Lgs. 81/08, art. 55. Gli importi puntuali vanno verificati nel testo vigente.

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Chi è coinvolto

Lavoratore (profilo sanitario e disciplinare), datore di lavoro (profilo organizzativo e sanzionatorio), medico competente (giudizio di idoneità ex art. 41 co. 4 D.Lgs. 81/08), struttura pubblica di secondo livello (SERT/SerD) per la verifica in caso di stupefacenti.

Riferimenti normativi

  • Legge 125/2001 — art. 15 (sanzioni amministrative per assunzione/somministrazione di alcol nei casi vietati).
  • D.P.R. 309/90 — art. 125 (procedure tossicodipendenza).
  • D.Lgs. 81/08 — art. 41 co. 4 (accertamenti per mansioni a rischio); artt. 18, 55 (obblighi datore di lavoro e sanzioni).
  • Accordo Stato-Regioni 18 settembre 2008 — procedure per i controlli alcolimetrici e liste mansioni.
  • Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007 — elenco mansioni a rischio per stupefacenti e procedure di accertamento.
  • CCNL applicabile — profili disciplinari del rapporto di lavoro.

Profilo sanitario: giudizio di idoneità

Il medico competente, in caso di positività confermata, esprime un giudizio di temporanea non idoneità alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 co. 4 e co. 6 D.Lgs. 81/08, con eventuale rivalutazione successiva all’esito del percorso di secondo livello presso la struttura pubblica (SERT/SerD per stupefacenti; struttura sanitaria pubblica per alcol). Il lavoratore conserva il diritto a ricorrere avverso il giudizio (art. 41 co. 9 D.Lgs. 81/08).

Profilo amministrativo e penale

La L. 125/2001, art. 15, prevede sanzioni amministrative per chi assume o somministra alcol nelle mansioni vietate dall’Accordo Stato-Regioni 18 settembre 2008; il D.Lgs. 81/08, art. 55, sanziona le omissioni in materia di sorveglianza sanitaria con arresto o ammenda secondo il testo vigente. Per gli stupefacenti, il D.P.R. 309/90 e l’Intesa 30 ottobre 2007 regolano le conseguenze penali e amministrative. Gli importi puntuali vanno consultati nei testi vigenti.

Profilo disciplinare

L’eventuale azione disciplinare segue il CCNL e la valutazione del singolo caso, nel rispetto del contraddittorio e della procedura ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970). La proporzionalità della sanzione disciplinare deve tenere conto delle circostanze concrete, della mansione svolta e dei precedenti disciplinari.

Come 123 Medico Competente gestisce il tema

Forniamo il giudizio di idoneità con rigore procedurale ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08 e gestiamo la documentazione nel rispetto della riservatezza (D.Lgs. 196/2003 e GDPR); il profilo disciplinare resta competenza del datore di lavoro con il proprio consulente del lavoro.

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Domande frequenti

Quali sanzioni sono previste per la positività all'alcol durante il lavoro?
L'art. 15 della L. 125/2001 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per chi assume o somministra alcol nelle mansioni vietate dall'Accordo Stato-Regioni 18 settembre 2008. Il datore di lavoro che non attiva la sorveglianza sanitaria incorre nelle sanzioni dell'art. 55 D.Lgs. 81/08 (arresto o ammenda). Gli importi specifici vanno verificati nel testo vigente.
Chi effettua i controlli per alcol e stupefacenti?
I controlli alcolimetrici possono essere effettuati dal medico competente o dalle forze di polizia. Gli accertamenti tossicologici per stupefacenti nelle mansioni a rischio (Intesa 30 ottobre 2007) devono essere eseguiti da strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate; il secondo livello spetta obbligatoriamente a strutture pubbliche (SERT/SerD).
La positività comporta sempre il licenziamento?
No. Le conseguenze disciplinari vanno valutate caso per caso secondo CCNL e principi di proporzionalità (art. 7 L. 300/1970); il medico competente esprime esclusivamente il giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08.
Quali importi prevede la L. 125/2001?
La L. 125/2001 prevede sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è soggetto a rivalutazione; va consultato il testo vigente aggiornato.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Legge 30 marzo 2001, n. 125 — art. 15 — sanzioni per assunzione/somministrazione di alcol nelle mansioni vietate
  2. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — art. 125 — procedure per tossicodipendenza
  3. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — art. 41, co. 4 — accertamenti per mansioni a rischio; art. 55 — sanzioni per omissione sorveglianza sanitaria
  4. Accordo Stato-Regioni 18 settembre 2008 — Procedure per i controlli alcolimetrici e liste delle mansioni a rischio alcol
  5. Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007 — Elenco mansioni a rischio e procedure di accertamento per stupefacenti
  6. L. 20 maggio 1970, n. 300 — art. 7 — procedura disciplinare (Statuto dei Lavoratori)
  7. Ispettorato Nazionale del Lavoro — ispettorato.gov.it

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