Chi è coinvolto
Lavoratore (profilo sanitario e disciplinare), datore di lavoro (profilo organizzativo e sanzionatorio), medico competente (giudizio di idoneità ex art. 41 co. 4 D.Lgs. 81/08), struttura pubblica di secondo livello (SERT/SerD) per la verifica in caso di stupefacenti.
Riferimenti normativi
- Legge 125/2001 — art. 15 (sanzioni amministrative per assunzione/somministrazione di alcol nei casi vietati).
- D.P.R. 309/90 — art. 125 (procedure tossicodipendenza).
- D.Lgs. 81/08 — art. 41 co. 4 (accertamenti per mansioni a rischio); artt. 18, 55 (obblighi datore di lavoro e sanzioni).
- Accordo Stato-Regioni 18 settembre 2008 — procedure per i controlli alcolimetrici e liste mansioni.
- Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007 — elenco mansioni a rischio per stupefacenti e procedure di accertamento.
- CCNL applicabile — profili disciplinari del rapporto di lavoro.
Profilo sanitario: giudizio di idoneità
Il medico competente, in caso di positività confermata, esprime un giudizio di temporanea non idoneità alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 co. 4 e co. 6 D.Lgs. 81/08, con eventuale rivalutazione successiva all’esito del percorso di secondo livello presso la struttura pubblica (SERT/SerD per stupefacenti; struttura sanitaria pubblica per alcol). Il lavoratore conserva il diritto a ricorrere avverso il giudizio (art. 41 co. 9 D.Lgs. 81/08).
Profilo amministrativo e penale
La L. 125/2001, art. 15, prevede sanzioni amministrative per chi assume o somministra alcol nelle mansioni vietate dall’Accordo Stato-Regioni 18 settembre 2008; il D.Lgs. 81/08, art. 55, sanziona le omissioni in materia di sorveglianza sanitaria con arresto o ammenda secondo il testo vigente. Per gli stupefacenti, il D.P.R. 309/90 e l’Intesa 30 ottobre 2007 regolano le conseguenze penali e amministrative. Gli importi puntuali vanno consultati nei testi vigenti.
Profilo disciplinare
L’eventuale azione disciplinare segue il CCNL e la valutazione del singolo caso, nel rispetto del contraddittorio e della procedura ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970). La proporzionalità della sanzione disciplinare deve tenere conto delle circostanze concrete, della mansione svolta e dei precedenti disciplinari.
Come 123 Medico Competente gestisce il tema
Forniamo il giudizio di idoneità con rigore procedurale ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08 e gestiamo la documentazione nel rispetto della riservatezza (D.Lgs. 196/2003 e GDPR); il profilo disciplinare resta competenza del datore di lavoro con il proprio consulente del lavoro.