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Controlli Mansioni a Rischio

Controlli Alcol: Modalità Corrette di Esecuzione

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L'accertamento di assenza di assunzione di alcol va eseguito dal medico competente o, nei casi previsti, dagli organi di vigilanza, secondo le modalità indicate dall'Intesa Stato-Regioni 16 marzo 2006. Lo strumento di rilevazione deve essere idoneo (es. etilometro tarato) e il lavoratore deve essere informato preventivamente. È sempre garantito il diritto al contraddittorio e all'eventuale ripetizione.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

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Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Chi è coinvolto

Il medico competente esegue gli accertamenti nell’ambito della sorveglianza sanitaria; gli organi di vigilanza (ATS/ASL, INL) possono intervenire in via ispettiva. Il datore di lavoro garantisce le condizioni organizzative per il corretto svolgimento.

Riferimenti normativi

  • Legge 30 marzo 2001, n. 125 — art. 15.
  • Intesa Stato-Regioni 16 marzo 2006.
  • D.Lgs. 81/08 — artt. 25, 41.

Modalità corrette

  • Utilizzo di strumento idoneo e regolarmente tarato (etilometro).
  • Esecuzione in ambiente riservato, con identificazione del lavoratore.
  • Doppia misurazione a distanza ravvicinata in caso di positività al primo test.
  • Verbalizzazione dell’esito e firma del lavoratore.
  • Possibilità per il lavoratore di chiedere accertamenti di conferma presso struttura pubblica.

Tutele del lavoratore

Il lavoratore ha diritto alla riservatezza, all’informazione preventiva, al contraddittorio sull’esito e alla revisione del giudizio nei modi previsti. I dati sanitari sono trattati secondo il GDPR e l’art. 25 D.Lgs. 81/08.

Come 123 Medico Competente gestisce il tema

Definiamo il protocollo, calendarizziamo i controlli, eseguiamo gli accertamenti di primo livello con strumentazione idonea e tracciamo la documentazione nel rispetto della normativa.

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Domande frequenti

Il datore di lavoro può eseguire direttamente il test?
No. L'accertamento spetta al medico competente o, in funzione di vigilanza, agli organi pubblici (ATS/ASL, INL). L'art. 5 della L. 300/1970 vieta al datore di lavoro di eseguire direttamente accertamenti sull'idoneità e sulle infermità del lavoratore.
È sufficiente una sola misurazione?
In caso di esito positivo al primo test, l'Intesa SR 16/03/2006 prevede la ripetizione a distanza ravvicinata; in caso di conferma, il lavoratore può richiedere accertamenti di conferma presso una struttura pubblica.
L'etilometro deve essere regolarmente tarato?
Sì. L'Intesa SR 16/03/2006 prescrive che lo strumento di rilevazione sia idoneo e regolarmente tarato; in difetto, il risultato è contestabile e il controllo può essere dichiarato illegittimo.
È possibile eseguire il test salivare in alternativa all'etilometro?
Sì, in alcuni contesti il test salivare è ammesso come test di screening di primo livello, purché il kit sia validato e le procedure siano conformi all'Intesa SR 16/03/2006. In caso di positività, la verifica con etilometro resta il riferimento per il secondo accertamento.
Come vengono conservati i dati del test?
I dati sanitari del test sono conservati nella cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, ai sensi dell'art. 25, co. 1, lett. c D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro riceve solo il giudizio di idoneità; i risultati analitici restano riservati ai sensi del GDPR (UE) 2016/679.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Legge 30 marzo 2001, n. 125 — art. 15
  2. Intesa Stato-Regioni 16 marzo 2006 — modalità operative, doppia misurazione e strumenti
  3. D.Lgs. 81/08 — artt. 25, co. 1 lett. c; 41
  4. L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) — art. 5 — divieto di accertamenti sanitari da parte del datore
  5. Ministero della Salute — salute.gov.it

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