Chi è coinvolto
Datore di lavoro, medico competente, organi di vigilanza e lavoratore: ciascuno nei propri ruoli può rilevare o subire l’illegittimità del controllo.
Riferimenti normativi
- Legge 30 marzo 2001, n. 125 — art. 15.
- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — art. 125.
- Provvedimento CU 30/10/2007 e Intesa SR 18/09/2008.
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 196/03.
- Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) — art. 5 (divieto di accertamenti sanitari ad opera del datore).
Casi tipici di illegittimità
- Controllo su mansione non rientrante negli elenchi.
- Test eseguito direttamente dal datore di lavoro o dal preposto.
- Assenza di catena di custodia del campione biologico.
- Mancata informativa preventiva al lavoratore.
- Comunicazione al datore di lavoro di dati clinici eccedenti il giudizio di idoneità.
- Controllo sistematico generalizzato non motivato dal protocollo sanitario.
Tutele del lavoratore
Il lavoratore può contestare l’esito presso il collegio medico territorialmente competente, segnalare al Garante per la Privacy il trattamento illecito di dati sanitari e rivolgersi al giudice del lavoro per la tutela del rapporto.
Come 123 Medico Competente gestisce il tema
Verifichiamo che le mansioni siano effettivamente soggette, che le procedure siano conformi alla normativa e che la documentazione resti circoscritta al giudizio di idoneità, evitando trattamenti illeciti di dati sanitari.