Domande e risposte
Chi è considerato videoterminalista?
Ai sensi dell'art. 174 c. 1 D.Lgs. 81/08, è videoterminalista il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause obbligatorie di legge o di contratto. Il computo tiene conto dell'effettivo utilizzo, non della mera disponibilità dell'attrezzatura.
Quale visita è prevista per i videoterminalisti?
Ai sensi dell'art. 176 c. 1 D.Lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria comprende: visita preventiva prima dell'adibizione alla mansione, visita periodica alla scadenza prevista dal protocollo sanitario e visita su richiesta del lavoratore (art. 41 c. 2 lett. c) D.Lgs. 81/08). La visita include l'esame della funzione visiva e, se necessario, visita oculistica specialistica prescritta dal medico competente.
Con quale periodicità?
Ai sensi dell'art. 176 c. 2 D.Lgs. 81/08 la visita periodica è biennale per i lavoratori con prescrizioni o limitazioni in atto e per quelli che abbiano compiuto il 50° anno di età; quinquennale per tutti gli altri videoterminalisti privi di problematiche visive certificate. Il medico competente può indicare nel protocollo una frequenza più ravvicinata in base al profilo individuale di rischio.
Lo smart working è soggetto a sorveglianza?
Sì. Se il lavoratore in smart working utilizza il videoterminale per almeno 20 ore settimanali ai sensi dell'art. 174 c. 1 D.Lgs. 81/08, rientra nella definizione di videoterminalista e la sorveglianza sanitaria rimane obbligatoria ai sensi dell'art. 176 D.Lgs. 81/08. Il medico competente concorda con il datore di lavoro le modalità di effettuazione delle visite (studio medico, ambulatorio, clinica mobile).
Le pause sono obbligatorie?
Sì. Ai sensi dell'art. 175 c. 1 D.Lgs. 81/08, il lavoratore ha diritto a una pausa di almeno 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo al videoterminale. La contrattazione collettiva può prevedere modalità diverse, purché assicuri una pausa equivalente; in assenza di accordo si applica lo standard legale. Le pause non sono cumulabili a fine turno.
Il datore deve fornire occhiali?
Sì. Ai sensi dell'art. 177 c. 1 D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro è tenuto a fornire ai videoterminalisti mezzi di correzione visiva speciali, idonei al lavoro, qualora il medico competente accerti, in esito alla visita, che i normali mezzi di correzione di cui il lavoratore già dispone non siano adeguati all'attività al videoterminale. La fornitura è obbligatoria anche per i lavoratori che non posseggono alcuna correzione visiva ma ne risultino bisognosi.
Chi paga gli occhiali?
I mezzi di correzione visiva speciali prescritti ai sensi dell'art. 177 c. 1 D.Lgs. 81/08 sono a totale carico del datore di lavoro, senza possibilità di rivalsa sul dipendente. Il costo deve riguardare la correzione specifica per il lavoro al VDT, non l'intero costo del correttivo se quest'ultimo serve anche ad altre finalità visive. Il datore è tenuto alla sostituzione se la prescrizione cambia in esito a una visita successiva.
L'ambiente ufficio richiede valutazione illuminotecnica?
Sì. Ai sensi dell'art. 173 c. 1 D.Lgs. 81/08 e dell'Allegato XXXIV dello stesso decreto (requisiti minimi per le postazioni VDT), il datore deve garantire adeguate condizioni di illuminazione naturale e artificiale, eliminare fenomeni di abbagliamento e riflessione sugli schermi e assicurare un contrasto adeguato. La valutazione delle condizioni illuminotecniche rientra nel DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) e può richiedere misurazioni fonometriche e calcolo dell'illuminamento medio.
Le visite si possono fare in azienda?
Sì. Ai sensi dell'art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08 le visite avvengono in orario di lavoro e i costi sono a carico del datore. L'organizzazione logistica (studio del medico competente, ambulatorio convenzionato o clinica mobile direttamente in sede) è concordata tra datore e medico competente, privilegiando la soluzione che riduce al minimo la perdita di produttività.
Quali esami sono tipici?
Ai sensi dell'art. 176 c. 1 D.Lgs. 81/08 e del protocollo sanitario predisposto dal medico competente (art. 25 c. 1 lett. b), gli esami standard per i videoterminalisti includono: acuità visiva (visus), autorefrattometria, test della motilità oculare, valutazione della visione binoculare. Esami aggiuntivi (ECG, spirometria, screening muscoloscheletrico) vengono inclusi solo se il protocollo individua ulteriori rischi coesistenti (es. lavoro notturno, posture incongrue).
Il videoterminalista può rifiutare la visita medica?
No. La sorveglianza sanitaria per i videoterminalisti è obbligatoria ai sensi degli artt. 176 e 41 D.Lgs. 81/08. Il rifiuto ingiustificato costituisce inadempimento agli obblighi del lavoratore (art. 20 D.Lgs. 81/08) e può comportare sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 81/08.
L'azienda con solo impiegati al PC deve nominare il medico competente?
Sì, se i dipendenti utilizzano il videoterminale per almeno 20 ore settimanali (art. 174 D.Lgs. 81/08). L'obbligo di sorveglianza sanitaria (art. 176 D.Lgs. 81/08) comporta la nomina del medico competente ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08.
Domande correlate
Approfondimenti
Il rischio posturale negli uffici
Oltre al rischio visivo, i videoterminalisti sono esposti a rischi posturali (rachide cervicale, spalle, arti superiori) correlati a postazioni di lavoro non ergonomiche o a posture incongrue mantenute a lungo. Il medico competente, nel protocollo sanitario, può prevedere esami specifici per l'apparato muscolo-scheletrico e suggerire interventi ergonomici e di organizzazione del lavoro, quali postazioni regolabili, schermi anti-riflesso e pianificazione delle pause.
FAQ correlate nel silo
Cosa dice la normativa sui videoterminali
La sorveglianza sanitaria per i videoterminalisti è disciplinata dagli artt. 173–179 D.Lgs. 81/08. L'art. 174 definisce il videoterminalista come chi utilizza l'attrezzatura per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause obbligatorie. L'art. 176 stabilisce le tipologie e la periodicità delle visite: preventiva prima dell'adibizione, periodica biennale per i lavoratori con prescrizioni o sopra i 50 anni, quinquennale negli altri casi. Il datore è tenuto a fornire correzioni visive idonee su prescrizione del medico competente (art. 177 c. 1 D.Lgs. 81/08) e a garantire le pause di 15 minuti ogni 120 di lavoro continuativo (art. 175 D.Lgs. 81/08).
Casi pratici negli uffici
Ufficio con 20 dipendenti al PC, tutti oltre 20 ore/settimana: obbligo di nomina del medico competente (art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08) e sorveglianza ai sensi dell'art. 176 D.Lgs. 81/08; visita periodica biennale per lavoratori con prescrizioni visive o over 50, quinquennale per gli altri; visiotest incluso nel protocollo sanitario (art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08).
Dipendente in smart working per 25 ore/settimana: rientra nella definizione di videoterminalista (art. 174 D.Lgs. 81/08); la sorveglianza è obbligatoria; il medico competente concorda con il datore le modalità di visita (ambulatorio, clinica mobile, studio medico) in orario di lavoro ai sensi dell'art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08.
Impiegato che necessita di occhiali per VDT: il medico competente, in esito alla visita (art. 176 D.Lgs. 81/08), prescrive mezzi di correzione visiva speciali a carico del datore (art. 177 c. 1 D.Lgs. 81/08); il dipendente li ottiene senza alcun onere personale e ha diritto alla sostituzione in caso di aggiornamento della prescrizione.