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Domanda

Quali esami fa il medico competente?

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Gli esami dipendono dal rischio della mansione: audiometria per rumore, spirometria per polveri o agenti chimici, visiotest per videoterminali, ECG per lavoro notturno, esami ematochimici per esposizione a metalli o solventi, test tossicologici per mansioni a rischio terzi. Tutti gli esami sono definiti nel protocollo sanitario aziendale steso dal medico competente.

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Risposta in dettaglio

Ai sensi dell'art. 41 c. 4 D.Lgs. 81/08, il medico competente definisce gli accertamenti integrativi necessari in coerenza con la valutazione dei rischi e le linee guida di settore. Gli esami devono essere proporzionati e giustificati dall'esposizione professionale. Il protocollo sanitario aziendale elenca per ciascuna mansione soggetta a sorveglianza gli accertamenti obbligatori e la loro periodicità.

Normativa di riferimento

Art. 41 c. 4 D.Lgs. 81/08 (accertamenti integrativi definiti dal medico competente); artt. 185-198 D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria per esposizione a rumore, con audiometria); art. 176 D.Lgs. 81/08 (sorveglianza per videoterminali); artt. 167-171 D.Lgs. 81/08 (sorveglianza per movimentazione manuale carichi); art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 (protocollo sanitario con indicazione degli accertamenti per mansione); D.Lgs. 81/08 Titolo IX (agenti chimici, fisici, biologici con relativi accertamenti specifici).

Cosa fare in azienda

Concordare il protocollo sanitario con il medico competente per ciascuna mansione esposta a rischio. Verificare la disponibilità delle attrezzature (cabina audiometrica, visiotest, spirometro) presso il centro medico prescelto. Comunicare tempestivamente al medico le modifiche ai rischi o alle mansioni affinché aggiorni il protocollo. Archiviare i referti degli accertamenti nella cartella sanitaria individuale ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08.

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Domande frequenti

Il lavoratore può rifiutare un esame?
Il lavoratore non può rifiutare gli accertamenti previsti dal protocollo sanitario senza motivazione valida: il rifiuto immotivato impedisce l'espressione del giudizio di idoneità e configura inadempimento degli obblighi di cui all'art. 20 c. 2 lett. i) D.Lgs. 81/08. Il medico ne dà comunicazione al datore di lavoro.
Gli esami sono sempre gli stessi?
No. Ai sensi dell'art. 41 c. 4 D.Lgs. 81/08, gli accertamenti integrativi sono definiti dal medico competente in coerenza con la valutazione dei rischi e con le linee guida scientifiche di settore (es. SIMLII). Variano per mansione, profilo di rischio, età e condizioni individuali del lavoratore.
Possono comprendere esami del sangue?
Sì, se giustificati dall'esposizione professionale. Ad esempio, per esposizione a piombo sono previsti dosaggio plumbemia e ALA-U ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo II; per solventi organici si effettuano prove di funzionalità epatica e renale in coerenza con le linee guida SIMLII.
Quali esami si fanno per l'esposizione a rumore?
Per i lavoratori esposti a rumore ai sensi degli artt. 185-198 D.Lgs. 81/08, il medico competente prescrive audiometria tonale liminare in cabina silente. La periodicità è annuale se il livello di esposizione supera 85 dB(A) (gruppo A) e biennale tra 80 e 85 dB(A) (gruppo B), salvo indicazione diversa del medico (art. 196 c. 2 D.Lgs. 81/08).
Che esami si fanno per i videoterminali?
Per i lavoratori addetti a videoterminali ai sensi dell'art. 176 D.Lgs. 81/08, il medico competente effettua visita oculistica e valutazione visiva (visus, refrazione, motilità oculare). La periodicità è biennale per i lavoratori con età superiore a 50 anni e quinquennale per gli altri, salvo indicazioni cliniche diverse.
Quali accertamenti per la movimentazione manuale dei carichi?
Per i lavoratori addetti a MMC ai sensi degli artt. 167-171 D.Lgs. 81/08, il medico competente effettua visita osteoarticolare e, se indicato, esami strumentali rachide (RX, ecografia) e prove di funzionalità muscolare. La periodicità è definita in funzione dell'indice NIOSH e dell'età del lavoratore.

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