Risposta in dettaglio
Ai sensi dell'art. 41 c. 4 D.Lgs. 81/08, il medico competente definisce gli accertamenti integrativi necessari in coerenza con la valutazione dei rischi e le linee guida di settore. Gli esami devono essere proporzionati e giustificati dall'esposizione professionale. Il protocollo sanitario aziendale elenca per ciascuna mansione soggetta a sorveglianza gli accertamenti obbligatori e la loro periodicità.
Normativa di riferimento
Art. 41 c. 4 D.Lgs. 81/08 (accertamenti integrativi definiti dal medico competente); artt. 185-198 D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria per esposizione a rumore, con audiometria); art. 176 D.Lgs. 81/08 (sorveglianza per videoterminali); artt. 167-171 D.Lgs. 81/08 (sorveglianza per movimentazione manuale carichi); art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 (protocollo sanitario con indicazione degli accertamenti per mansione); D.Lgs. 81/08 Titolo IX (agenti chimici, fisici, biologici con relativi accertamenti specifici).
Cosa fare in azienda
Concordare il protocollo sanitario con il medico competente per ciascuna mansione esposta a rischio. Verificare la disponibilità delle attrezzature (cabina audiometrica, visiotest, spirometro) presso il centro medico prescelto. Comunicare tempestivamente al medico le modifiche ai rischi o alle mansioni affinché aggiorni il protocollo. Archiviare i referti degli accertamenti nella cartella sanitaria individuale ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08.