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Smart Working

Informativa sui rischi nello smart working

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L'art. 22 della L. 81/2017 impone al datore di lavoro di consegnare al lavoratore agile e al RLS, almeno una volta all'anno, un'informativa scritta che indichi i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto. È atto obbligatorio e va integrato con la valutazione dei rischi e con il protocollo del medico competente.

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Cos'è l'informativa rischi

È un documento scritto che descrive i rischi della prestazione resa in modalità agile, sia generali (es. ergonomia, VDT, isolamento) sia specifici legati alla mansione. Va consegnata al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con cadenza almeno annuale.

Normativa di riferimento

  • L. 81/2017, art. 22 — sicurezza sul lavoro nel lavoro agile.
  • D.Lgs. 81/08, artt. 17, 28, 36 e 37 — valutazione, informazione e formazione.
  • D.Lgs. 81/08, Titolo VII — videoterminali.
  • Protocollo nazionale lavoro agile, 7 dicembre 2021.

Contenuti minimi consigliati

  • Rischi da uso del videoterminale e indicazioni ergonomiche.
  • Rischi elettrici e da impianti della postazione domestica.
  • Rischi da postura e movimenti ripetitivi.
  • Stress lavoro-correlato, isolamento, gestione di tempi e pause.
  • Comportamenti corretti e misure di prevenzione attese dal lavoratore.
  • Procedure di segnalazione di infortuni e near miss.

Ruolo del medico competente

Il medico competente partecipa alla definizione dei contenuti sanitari dell'informativa, coerentemente con la valutazione dei rischi e con il protocollo sanitario.

Come 123 Medico Competente supporta l'azienda

Predisponiamo bozze di informativa coerenti con normativa e protocollo sanitario, integrando le indicazioni per i videoterminalisti agili e per la gestione del rischio stress.

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Domande frequenti

Ogni quanto va aggiornata l'informativa?
Almeno una volta all'anno e ogni volta che mutino i rischi o l'organizzazione del lavoro agile, ai sensi dell'art. 22 L. 81/2017.
A chi va consegnata?
Al lavoratore agile e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ai sensi dell'art. 22 L. 81/2017. Il RLS ne prende conoscenza per esercitare le funzioni di cui all'art. 50 D.Lgs. 81/2008.
L'informativa sostituisce il DVR?
No. L'informativa sui rischi (art. 22 L. 81/2017) integra la valutazione dei rischi aziendale ma non sostituisce il DVR previsto dall'art. 28 D.Lgs. 81/2008, né la formazione obbligatoria ex art. 37.
L'informativa deve citare i rischi psicosociali dello smart working?
Sì. Lo stress da isolamento, l'iperconnessione e il conflitto vita-lavoro sono rischi specifici del lavoro agile da includere nell'informativa, in coerenza con l'art. 28 c. 1-bis D.Lgs. 81/2008 e con l'Accordo Europeo sullo stress sul lavoro dell'8 ottobre 2004, recepito con Accordo interconfederale del 9 giugno 2008.
Cosa rischia il datore di lavoro che non consegna l'informativa?
La mancata consegna dell'informativa rischi (art. 22 L. 81/2017) è un inadempimento degli obblighi di sicurezza che può esporre il datore a sanzioni ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/2008. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro può rilevarlo in sede di vigilanza.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. L. 22 maggio 2017 n. 81, art. 22
  2. D.Lgs. 81/08
  3. Protocollo nazionale lavoro agile, 7 dicembre 2021
  4. INAIL - Smart Working

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