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Smart Working

Infortunio durante lo smart working

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Il lavoratore agile è coperto dall'assicurazione INAIL per gli infortuni occorsi durante l'attività lavorativa, indipendentemente dal luogo, e per l'infortunio in itinere, quando la scelta del luogo di lavoro sia dettata da esigenze connesse alla prestazione o sia ragionevole (art. 23 L. 81/2017). Il datore deve denunciare l'infortunio nei termini di legge.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

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Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cos'è l'infortunio in smart working

È l'evento traumatico avvenuto, per causa violenta in occasione di lavoro, durante la prestazione resa in modalità agile. La copertura assicurativa non dipende dal luogo (casa, spazio di coworking, altro luogo idoneo) ma dal nesso con l'attività lavorativa.

Normativa di riferimento

  • L. 81/2017, art. 23 — assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
  • D.P.R. 1124/1965 e D.Lgs. 38/2000 — infortunio sul lavoro e in itinere.
  • Circolari INAIL in materia di lavoro agile.
  • D.Lgs. 81/08 — obblighi generali di prevenzione.

Obblighi del datore di lavoro

  • Denuncia INAIL nei termini previsti.
  • Conservazione documentale di accordo, informativa e formazione.
  • Cooperazione con il medico competente per eventuale visita ex art. 41 D.Lgs. 81/08.

Ruolo del medico competente

Il medico competente può essere coinvolto per la visita di rientro dopo assenza per infortunio o malattia superiore a 60 giorni e per la revisione del giudizio di idoneità.

Come 123 Medico Competente supporta l'azienda

Affianchiamo l'HR nella gestione documentale del rientro post-infortunio, programmando le visite previste dall'art. 41 e aggiornando il protocollo sanitario.

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Domande frequenti

L'infortunio a casa è coperto dall'INAIL?
Sì, quando avviene in occasione di lavoro durante la prestazione agile, ai sensi dell'art. 23 L. 81/2017. Il nesso causale con l'attività lavorativa va dimostrato; la valutazione spetta all'INAIL caso per caso.
L'infortunio in itinere è riconosciuto anche per lo smart worker?
Sì, l'art. 23 L. 81/2017 estende la tutela INAIL per l'infortunio in itinere quando il tragitto è ragionevole e funzionale all'attività lavorativa (es. recarsi in sede o in un luogo di lavoro alternativo). Le valutazioni di merito spettano all'INAIL.
Va fatta una visita medica al rientro dopo infortunio?
Sì. Per assenze per motivi di salute superiori a 60 giorni continuativi è prevista la visita di rientro al lavoro ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/2008, finalizzata a verificare l'idoneità alla mansione specifica.
Cosa deve fare il lavoratore subito dopo un infortunio in smart working?
Il lavoratore deve comunicare l'evento infortunistico al datore di lavoro prima possibile, fornendo le informazioni necessarie (data, ora, luogo, dinamica). Il datore di lavoro è obbligato a presentare denuncia all'INAIL nei termini previsti dal D.P.R. 1124/1965; il ritardo nella denuncia non pregiudica la copertura assicurativa del lavoratore.
Lo smart worker è coperto anche se lavora in uno spazio di coworking?
Sì. L'art. 23 L. 81/2017 prevede la copertura INAIL indipendentemente dal luogo in cui si svolge la prestazione agile, purché la scelta del luogo sia ragionevole e connessa alle esigenze lavorative. Spazi di coworking rientrano generalmente in questa fattispecie.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. L. 22 maggio 2017 n. 81, art. 23
  2. D.Lgs. 81/08
  3. INAIL - Smart Working e tutela infortuni
  4. Protocollo nazionale lavoro agile, 7 dicembre 2021

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