Tipologie di giudizio
- Idoneità piena
- Idoneità con prescrizioni o limitazioni
- Inidoneità temporanea
- Inidoneità permanente alla mansione
Normativa
- D.Lgs. 81/08, art. 41 — sorveglianza sanitaria e idoneità
- D.Lgs. 81/08, art. 42 — provvedimenti del datore in caso di inidoneità
- D.Lgs. 81/08, art. 25 — obblighi del medico competente
Procedura
- Convocazione del lavoratore al rientro.
- Anamnesi, documentazione e visita.
- Esami integrativi se previsti dal protocollo.
- Notifica del giudizio per iscritto a lavoratore e datore.
- Eventuale ricorso entro 30 giorni all'organo di vigilanza (art. 41 c. 9).
Inidoneità permanente: conseguenze e obblighi del datore di lavoro
In caso di giudizio di inidoneità permanente alla mansione specifica, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/08, ad adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori — garantendo il trattamento corrispondente a quelle di provenienza — previa consultazione del medico competente. Solo se non è possibile alcuna ricollocazione, il datore può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nel rispetto delle tutele dei lavoratori con disabilità (L. 68/1999) e delle disposizioni del Codice del Lavoro.
Per un quadro statistico sugli infortuni con postumi permanenti per settore consulta il Database Infortuni Mortali 2020–2024 e l'Atlante Rischi sul Lavoro per regione.
Come 123 Medico Competente supporta
Effettuiamo la visita di idoneità nel rispetto della normativa e supportiamo il datore di lavoro nelle decisioni successive. Vedi giudizio di idoneità.