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Rientro al Lavoro dopo Infortunio Grave

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Dopo un infortunio grave il lavoratore deve essere sottoposto a visita medica precedente la ripresa effettiva, quando l'assenza per motivi di salute supera i sessanta giorni continuativi (art. 41 c. 2 lett. e-ter, D.Lgs. 81/08). La visita serve a verificare l'idoneità alla mansione e a definire eventuali limitazioni o prescrizioni.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Definizione

Per «infortunio grave» si intende un evento che comporta lunga prognosi o postumi rilevanti per la mansione. La normativa richiede comunque la visita di rientro per assenze superiori a 60 giorni continuativi per motivi di salute.

Normativa

  • D.Lgs. 81/08, art. 41 c. 2 lett. e-ter)
  • D.Lgs. 81/08, art. 25 — collaborazione del medico competente
  • D.Lgs. 81/08, art. 18 c. 1 lett. bb) — invio a visita
  • D.P.R. 1124/65 — tutela INAIL

Procedura

  1. Il datore convoca il lavoratore prima della ripresa.
  2. Il medico competente valuta documentazione e condizioni cliniche.
  3. Eventuali esami integrativi mirati alla mansione.
  4. Giudizio di idoneità con eventuali limitazioni temporanee/permanenti.
  5. Programma di ricondizionamento se necessario.

Contesto statistico: infortuni con lunga prognosi in Italia

Secondo il Rapporto Annuale INAIL 2024, nel 2023 gli infortuni con prognosi superiore a 60 giorni hanno rappresentato una quota significativa degli eventi con postumi permanenti. I settori con la maggiore incidenza di infortuni gravi sono costruzioni (cadute dall'alto, Titolo IV D.Lgs. 81/08), manifatturiero (schiacciamenti, amputazioni) e agricoltura (ribaltamenti macchine). Il tasso di reinserimento lavorativo dopo infortuni gravi varia sensibilmente per settore e tipo di mansione; il medico competente svolge un ruolo determinante nella valutazione dell'idoneità e nell'identificazione di adattamenti ergonomici alla postazione (art. 25 D.Lgs. 81/08).

Per il dettaglio degli infortuni mortali e degli eventi gravi per settore e anno consulta il Database Infortuni Mortali 2020–2024 e l'Atlante Rischi sul Lavoro in Italia.

Come 123 Medico Competente supporta

Pianifichiamo la visita di rientro, eventuali approfondimenti e collaboriamo a definire mansioni compatibili. Vedi anche il ruolo del medico competente.

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Domande frequenti

Si può rientrare con limitazioni?
Sì, il medico competente può rilasciare idoneità con prescrizioni o limitazioni (es. niente sollevamento carichi).
Il lavoratore può rifiutare la visita?
No, la visita di rientro è obbligatoria; il rifiuto può comportare l'impossibilità di adibire alla mansione.
Chi paga la visita?
Le visite previste dal D.Lgs. 81/08 sono a carico del datore di lavoro (art. 15 c. 2).

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 — artt. 18 c. 1 lett. bb), 25, 41 c. 2 lett. e-ter), 42
  2. D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 — Testo Unico INAIL
  3. INAIL — Portale infortuni sul lavoro: rientro e idoneità
  4. INAIL — Rapporto Annuale 2024
  5. INAIL OpenData — Banca dati statistica infortuni

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