Quando scatta l’obbligo
L’obbligo della visita di rientro scatta dopo un’assenza per malattia di durata superiore a sessanta giorni continuativi, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. La visita deve essere effettuata prima della ripresa effettiva della mansione. La norma non si applica ai lavoratori non sottoposti a sorveglianza, anche se in caso di assenze prolungate è comunque buona prassi una valutazione cautelativa.
Finalità della visita
La visita ha l’obiettivo di accertare la persistenza dell’idoneità alla mansione specifica, considerando l’eventuale evoluzione delle condizioni di salute durante la malattia. Può portare a una conferma dell’idoneità, all’introduzione di nuove prescrizioni o limitazioni, fino a un eventuale giudizio di inidoneità temporanea o permanente.
Calcolo dei sessanta giorni
I sessanta giorni si computano in modo continuativo. Brevi interruzioni con rientro al lavoro interrompono il computo. È importante tracciare correttamente i periodi di assenza, anche per evitare contestazioni in sede ispettiva sulla mancata effettuazione della visita. In caso di dubbio è opportuno richiedere ugualmente la visita al medico competente.
Procedura operativa
Il datore di lavoro segnala al medico competente i casi che rientrano nell’obbligo e programma la visita prima della ripresa. Il lavoratore presenta certificazioni e referti significativi dell’evento di malattia, nel rispetto della tutela della riservatezza. Il medico esprime quindi il giudizio e lo consegna a lavoratore e datore.
Riservatezza dei dati
Il datore di lavoro non ha titolo a conoscere la diagnosi che ha determinato l’assenza. Riceve esclusivamente il giudizio di idoneità con le eventuali prescrizioni. I dati clinici restano nella cartella sanitaria custodita dal medico competente, secondo i principi del GDPR e le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.
Possibili esiti
Gli esiti possibili sono i medesimi previsti in generale dall’art. 41: idoneità piena, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente. In caso di limitazioni il datore di lavoro deve riorganizzare la mansione; in caso di inidoneità, valutare l’assegnazione a mansione compatibile.
Lavoratori non sottoposti a sorveglianza
Per i lavoratori non sottoposti a sorveglianza sanitaria, la norma non impone la visita di rientro. Tuttavia, dopo assenze molto prolungate o quando la patologia può avere impatti residui sulla mansione, è prudenziale richiedere comunque una valutazione medica, anche su istanza del lavoratore.
Documentazione e tracciabilità
È utile conservare nella documentazione di sicurezza le evidenze delle visite di rientro effettuate (data, esito, eventuali prescrizioni applicate). In caso di infortunio successivo alla ripresa, la prova di aver effettuato regolarmente la visita di rientro è un elemento di tutela del datore di lavoro e contribuisce a dimostrare la diligenza nell’adempimento degli obblighi.