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Modulistica

Fac-simile comunicazione rientro da malattia oltre 60 giorni

Risposta rapida

Lettura ~1 min
Modello con cui il datore di lavoro attiva il medico competente per la visita di rientro al lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi, ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. e-ter) D.Lgs. 81/08.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

A cosa serve il modulo

Attivare la visita di rientro ex art. 41 c. 2 lett. e-ter), obbligatoria per assenze continuative per malattia superiori a 60 giorni nei soli lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Quando si usa

Al rientro dal periodo di malattia: la visita deve precedere la ripresa effettiva delle mansioni per la verifica dell’idoneità.

Cosa deve contenere

  • Anagrafica del lavoratore.
  • Mansione e rischi associati.
  • Periodo di assenza e data del rientro previsto.
  • Riferimento normativo.
  • Firma del datore di lavoro.

Fac-simile

[Ragione sociale azienda]
[Indirizzo sede legale]
[CF/PI]

Spett.le
Dott. [Nome Cognome del medico]
Medico Competente

Luogo, [Data]

Oggetto: Richiesta visita medica di rientro ex art. 41 c. 2 lett. e-ter) D.Lgs. 81/08
per assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Egregio Dottore,

si comunica che il lavoratore di seguito indicato è rientrato in servizio dopo un periodo di
assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi:

Lavoratore: [Nome Cognome]
Data di nascita: [Data]
CF: [CF/PI]
Mansione: [Mansione]
Reparto / Unità: [Reparto]
Periodo di assenza: dal [Data inizio assenza] al [Data fine assenza]
Data rientro effettivo in servizio: [Data]

Rischi associati alla mansione secondo DVR / protocollo sanitario:
- [Rischio 1]
- [Rischio 2]

Si chiede di programmare la visita medica preventivamente al ritorno effettivo alla mansione,
al fine di verificare l'idoneità del lavoratore.

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Datore di Lavoro / Delegato
[Nome Cognome]
______________________

Procedura passo passo per la visita di rientro

  1. Verifica l’obbligo: accertati che il lavoratore sia soggetto a sorveglianza sanitaria e che l’assenza continuativa per malattia sia superiore a 60 giorni di calendario.
  2. Invia la comunicazione: trasmetti questo fac-simile al medico competente appena conosci la data di rientro prevista, indicando mansione, rischi e periodo di assenza.
  3. Attendi la calendarizzazione: il medico concorda data e sede della visita; il lavoratore non può riprendere la mansione soggetta a sorveglianza prima del giudizio di idoneità.
  4. Applica il giudizio: a seconda del giudizio emesso (idoneo, idoneo con prescrizioni, non idoneo temporaneo), adegua la mansione, i DPI o l’organizzazione, ai sensi degli artt. 41 e 42 D.Lgs. 81/08.
  5. Archivia la documentazione: conserva copia della comunicazione e del giudizio di idoneità nel fascicolo sicurezza del lavoratore.

Note legali

Modello indicativo a scopo informativo; verificare gli adempimenti con il consulente del lavoro / consulente sicurezza. La procedura operativa completa è in come gestire il rientro da malattia oltre 60 giorni.

Procedura operativa

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Normativa di riferimento

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Domande frequenti

Vale per tutti i lavoratori o solo per chi è soggetto a sorveglianza?
La visita di rientro ex art. 41 c. 2 lett. e-ter) D.Lgs. 81/08 è obbligatoria esclusivamente per i lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria, cioè per le mansioni soggette a rischi individuati nel DVR e nel protocollo sanitario. Per i lavoratori non soggetti a sorveglianza non vi è obbligo, ma la visita può essere richiesta dal lavoratore ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. c).
Si contano solo i giorni di malattia continuativi?
Sì, l'art. 41 c. 2 lett. e-ter) D.Lgs. 81/08 fa riferimento ad assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi. I giorni si contano di calendario (inclusi festivi e week-end), non lavorativi. Assenze brevi ripetute non si sommano ai fini dell'obbligo, salvo che siano continuative.
La visita di rientro deve precedere la ripresa della mansione?
Sì, la visita deve essere effettuata prima che il lavoratore riprenda effettivamente le mansioni soggette a sorveglianza sanitaria. Far rientrare il lavoratore senza visita configura violazione dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 in capo al datore di lavoro, sanzionata ex art. 55 D.Lgs. 81/08 con arresto da due a quattro mesi o ammenda.
Chi richiede la visita di rientro, il datore di lavoro o il lavoratore?
L'obbligo di attivare la visita di rientro è in capo al datore di lavoro ex art. 18 c. 1 lett. g) D.Lgs. 81/08. È buona prassi trasmettere la comunicazione al medico competente non appena si conosce la data di fine malattia, usando questo fac-simile per dare data certa alla richiesta.
Cosa succede se il medico emette non idoneità temporanea al rientro?
In caso di non idoneità temporanea alla mansione originaria, il datore di lavoro deve valutare l'adibizione del lavoratore a una mansione compatibile con le limitazioni, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/08. Il lavoratore non può essere adibito alla mansione non idonea fino al rilascio di un nuovo giudizio favorevole.
Serve documentazione sanitaria del periodo di malattia?
No, il lavoratore non è obbligato a consegnare documentazione sanitaria del periodo di assenza: il medico competente effettua la valutazione autonomamente. Tuttavia il lavoratore può, su base volontaria, consegnare documentazione clinica utile al medico per la valutazione di idoneità al rientro, sempre nel rispetto della riservatezza dei dati sanitari.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Art. 41, c. 2, lett. e-ter) D.Lgs. 81/08 — Visita medica di rientro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi
  2. Art. 18, c. 1, lett. g) D.Lgs. 81/08 — Obbligo del datore di lavoro di inviare i lavoratori alla sorveglianza sanitaria
  3. Art. 42 D.Lgs. 81/08 — Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
  4. Art. 55 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni per il datore di lavoro (mancata sorveglianza sanitaria)
  5. Interpello Min. Lavoro n. 12/2012 — Chiarimenti sull'obbligo di visita di rientro per assenza superiore a 60 giorni

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