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123

Procedura

Come richiedere la prima visita medica

Risposta rapida

Lettura ~1 min
La prima visita medica (preventiva) va richiesta al medico competente prima che il lavoratore inizi la mansione soggetta a sorveglianza sanitaria. Si trasmette al medico il modulo con dati anagrafici, mansione e rischi; al termine viene rilasciato il giudizio di idoneità da archiviare nel fascicolo personale.

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Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Quando applicare la procedura

Prima dell'avvio di mansione soggetta a sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.Lgs. 81/08, in caso di nuova assunzione o di cambio mansione che introduce nuovi rischi.

Documenti necessari

  • Modulo di richiesta visita firmato dal datore di lavoro
  • Descrizione della mansione e dei rischi
  • Documento d'identità del lavoratore
  • Tessera sanitaria
  • Eventuale documentazione sanitaria precedente rilevante

Procedura passo passo

  1. Identifica la mansione. Verifica che la mansione assegnata al lavoratore sia soggetta a sorveglianza sanitaria.
  2. Predisponi la richiesta. Compila il modulo di richiesta visita con dati lavoratore, mansione e rischi associati.
  3. Trasmetti al medico competente. Invia la richiesta indicando preferenze su data e sede della visita.
  4. Concorda appuntamento. Definisci data, orario e sede (ambulatorio, sede aziendale o clinica mobile).
  5. Lavoratore esegue visita. Il lavoratore si presenta con documento d'identità e tessera sanitaria.
  6. Ricevi il giudizio di idoneità. Il medico rilascia il giudizio (idoneo, idoneo con prescrizioni, non idoneo temporaneamente o definitivamente).
  7. Archivia il giudizio. Conserva copia del giudizio nel fascicolo del lavoratore.

Tempi tipici

L'appuntamento si fissa in pochi giorni lavorativi dalla richiesta. Il giudizio di idoneità è in genere disponibile al termine della visita o entro i giorni successivi se servono accertamenti integrativi.

Errori comuni

  • Avviare il lavoratore in mansione prima della visita
  • Non descrivere correttamente i rischi della mansione
  • Smarrire o non archiviare il giudizio di idoneità
  • Confondere visita preventiva e periodica

Come 123 Medico Competente gestisce questa procedura

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Domande frequenti

Quando va richiesta la visita preventiva?
Prima dell'avvio della mansione soggetta a sorveglianza sanitaria, non dopo. La visita può essere effettuata in fase preassuntiva o nel periodo di prova, ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. a) e lett. e-bis) D.Lgs. 81/08.
Entro quanto tempo si deve organizzare la prima visita medica dall'assunzione?
La visita preventiva deve essere eseguita prima dell'avvio della mansione soggetta a sorveglianza sanitaria, senza un termine massimo in giorni ma con il vincolo della precedenza rispetto all'avvio dell'attività. Per le assunzioni urgenti è ammessa la visita preassuntiva prima ancora della firma del contratto ex art. 41 c. 2 lett. e-bis) D.Lgs. 81/08.
Quanto dura la prima visita medica?
In genere tra 20 e 45 minuti, in funzione della mansione, dei rischi e degli accertamenti integrativi previsti dal protocollo sanitario ex art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08.
Cosa contiene il giudizio di idoneità?
Esito (idoneo, idoneo con limitazioni, non idoneo temporaneo o definitivo), eventuali prescrizioni da rispettare e data della prossima visita periodica. Va notificato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro ex art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08.
Chi conserva il giudizio di idoneità e per quanto tempo?
Il datore di lavoro conserva copia del giudizio di idoneità nel fascicolo del lavoratore. L'originale è custodito nella cartella sanitaria e di rischio del medico competente ex art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08. La conservazione minima è di almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto, salvo rischi speciali (es. cancerogeni: 40 anni ex art. 243).
Cosa succede se il lavoratore risulta non idoneo alla mansione?
Il datore di lavoro valuta il reimpiego in una mansione compatibile; in caso di impossibilità, si applicano le norme del CCNL e del D.Lgs. 81/08 (art. 42). Il lavoratore e il datore possono presentare ricorso all'organo di vigilanza entro 30 giorni ex art. 41 c. 9.
Chi sostiene le spese della visita medica preventiva?
Le spese per gli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti dal protocollo sanitario sono integralmente a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 33 c. 1 D.Lgs. 81/08. Il lavoratore non deve sostenere alcun costo per le visite obbligatorie né per gli esami integrativi prescritti dal medico competente.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Art. 41 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08 — Visita medica preventiva
  2. Art. 41 c. 2 lett. e-bis) D.Lgs. 81/08 — Visita preventiva in fase preassuntiva
  3. Art. 41 c. 6-7 D.Lgs. 81/08 — Giudizio di idoneità alla mansione specifica: notifica e contenuti
  4. Art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08 — Ricorso avverso il giudizio di idoneità
  5. Art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 — Programmazione della sorveglianza sanitaria e protocollo
  6. Art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08 — Istituzione e custodia della cartella sanitaria e di rischio

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