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Procedura

Come gestire il rientro da malattia oltre 60 giorni

Risposta rapida

Lettura ~1 min
Per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, dopo un'assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi è obbligatoria una visita medica di rientro ex art. 41 c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/08. Va richiesta prima della ripresa effettiva della mansione, per verificare la persistenza dei requisiti di idoneità.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Quando applicare la procedura

Quando un lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria rientra da assenza per malattia di durata superiore a 60 giorni continuativi.

Documenti necessari

  • Certificazioni di malattia con date
  • Richiesta di visita di rientro
  • Eventuale documentazione clinica fornita volontariamente dal lavoratore
  • Cartella sanitaria e di rischio

Procedura passo passo

  1. Verifica durata assenza. Conta i giorni continuativi di assenza per malattia: l'obbligo scatta oltre i 60 giorni continuativi.
  2. Richiedi la visita al medico. Trasmetti modulo di richiesta visita di rientro prima della ripresa effettiva della mansione.
  3. Trasmetti documentazione clinica utile. Se disponibile e nei limiti della privacy, il lavoratore può consegnare al medico documentazione sanitaria del periodo di assenza.
  4. Esecuzione visita. Il medico verifica l'idoneità alla ripresa della mansione specifica.
  5. Ricezione giudizio. Acquisisci il giudizio: idoneo, idoneo con limitazioni/prescrizioni o non idoneo temporaneamente.
  6. Gestione delle prescrizioni. Se previste, applica limitazioni operative (orari, carichi, mansioni specifiche).
  7. Archivia il giudizio. Conserva il giudizio nel fascicolo del lavoratore.

Tempi tipici

  • Richiesta visita di rientro al medico: appena nota la data di fine malattia, con almeno 5-7 giorni di anticipo rispetto alla data di rientro prevista.
  • Calendarizzazione della visita: 1-3 giorni lavorativi dalla richiesta, in funzione della disponibilità del medico.
  • Esecuzione visita di rientro: 20-45 minuti ex art. 41 c. 2 lett. e-ter) D.Lgs. 81/08; il giudizio di idoneità viene emesso al termine.
  • Emissione giudizio con accertamenti integrativi: entro 3-5 giorni lavorativi se il protocollo sanitario prevede esami aggiuntivi.
  • Adempimento prescrizioni (se previste): prima del rientro in mansione; eventuali adeguamenti organizzativi o di DPI vanno concordati con il medico ex art. 42 D.Lgs. 81/08.

Errori comuni

  • Far rientrare il lavoratore senza visita
  • Conteggiare i giorni in modo errato
  • Non gestire eventuali prescrizioni del medico
  • Omettere l'archiviazione del giudizio

Come 123 Medico Competente gestisce questa procedura

Monitoriamo le assenze prolungate e attiviamo la visita di rientro in tempi rapidi, con gestione del giudizio e delle eventuali prescrizioni. Richiedi un preventivo.

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Domande frequenti

I 60 giorni sono lavorativi o di calendario?
Sono giorni di calendario continuativi di assenza per malattia, indipendentemente dai giorni lavorativi compresi nel periodo. Anche sabati, domeniche e festivi contano ai fini del computo.
Si applica anche se la mansione non è soggetta a sorveglianza?
No. La visita di rientro ex art. 41 c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/08 è prevista esclusivamente per i lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria. Per le mansioni non soggette a sorveglianza la visita non è obbligatoria per legge, ma può essere richiesta dal lavoratore.
Il lavoratore può rifiutare la visita?
No, la visita è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/08. Il rifiuto può comportare l'impossibilità di adibirlo alla mansione fino all'esecuzione della visita, e potenziali conseguenze disciplinari.
Cosa succede se il datore di lavoro fa rientrare il lavoratore senza visita?
Far rientrare il lavoratore alla mansione soggetta a sorveglianza senza la visita di rientro ex art. 41 c. 2 lett. e-ter costituisce violazione da parte del datore di lavoro, sanzionata ex art. 55 D.Lgs. 81/08 con arresto da due a quattro mesi o ammenda.
Chi richiede la visita di rientro, il datore di lavoro o il lavoratore?
La richiesta è a cura del datore di lavoro, che deve attivarsi prima della data prevista di rientro. È buona prassi trasmettere la richiesta scritta al medico competente appena si conosce la data di fine assenza, usando il <a href="/modulistica/fac-simile-richiesta-visita-medica/">fac-simile di richiesta visita medica</a>.
Il giudizio di idoneità emesso prima della malattia è ancora valido?
Il giudizio precedente decade per effetto della visita di rientro: il nuovo giudizio emesso a seguito della visita ex art. 41 c. 2 lett. e-ter sostituisce e aggiorna quello precedente. Se il medico emette un giudizio di idoneità con limitazioni, il datore di lavoro deve adeguare la mansione di conseguenza.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Art. 41 c. 2 lett. e-ter) D.Lgs. 81/08 — Visita medica di rientro dopo assenza prolungata
  2. Art. 41 c. 6-bis D.Lgs. 81/08 — Giudizio di idoneità alla mansione specifica
  3. Art. 55 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni per il datore di lavoro
  4. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico Sicurezza sul Lavoro

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