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Ergonomia

Ergonomia sul Lavoro

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L'ergonomia occupazionale studia l'adattamento del lavoro alle caratteristiche dell'uomo per prevenire disturbi muscolo-scheletrici e affaticamento visivo. In questa sezione trovi guide pratiche su postazione VDT, movimentazione manuale dei carichi e metodi di valutazione (NIOSH, OCRA, RULA, REBA), con riferimenti al D.Lgs. 81/08 (Titoli VI e VII) e alle norme tecniche UNI ISO 11226, 11228 e 11229.

Copertura nazionale

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Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

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Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Argomenti trattati

Normativa applicabile

  • D.Lgs. 81/08, Titolo VI (artt. 167-171) — Movimentazione manuale dei carichi: obblighi di valutazione e misure preventive.
  • D.Lgs. 81/08, Titolo VII (artt. 172-179) — Attrezzature munite di videoterminali (VDT): requisiti della postazione, sorveglianza sanitaria, pause.
  • D.Lgs. 81/08, art. 175 — Interruzioni obbligatorie per i videoterminalisti (15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa).
  • D.Lgs. 81/08, Allegato XXXIV — Requisiti minimi della postazione VDT (piano di lavoro, sedia, monitor, illuminazione).
  • UNI ISO 11226 — Valutazione delle posture statiche di lavoro.
  • UNI ISO 11228-1/2/3 — Movimentazione manuale: sollevamento, traino/spinta, movimenti ripetitivi.
  • UNI ISO 11229 (serie) — Ergonomia dell'interazione uomo-sistema.
  • Linee guida INAIL sull'ergonomia e i disturbi muscolo-scheletrici.

Obblighi del datore di lavoro

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, Titolo VII, il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi connessi all'uso dei videoterminali (art. 174), ad assicurare la sorveglianza sanitaria periodica per i lavoratori al VDT (art. 176), a garantire le interruzioni previste dall'art. 175 e ad allestire le postazioni secondo i requisiti dell'Allegato XXXIV. La mancata attuazione di queste misure costituisce violazione degli obblighi di prevenzione del D.Lgs. 81/08.

Ruolo del medico competente

Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi ergonomici (art. 29 c. 1 D.Lgs. 81/08), esegue le visite mediche periodiche per i videoterminalisti e i lavoratori esposti a movimentazione manuale dei carichi, e propone misure preventive e adattamenti della postazione in coerenza con le indicazioni dell'Allegato XXXIV e delle norme tecniche UNI ISO di riferimento.

Ergonomia e smart working

I principi ergonomici del D.Lgs. 81/08 (Titolo VII e Allegato XXXIV) si applicano anche alle postazioni domestiche dei lavoratori in modalità agile ai sensi della L. 81/2017. L'informativa sui rischi prevista dall'art. 22 della L. 81/2017 deve includere indicazioni ergonomiche specifiche per la postazione home office.

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Domande frequenti

Chi valuta i rischi ergonomici in azienda?
La valutazione spetta al datore di lavoro con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente, che applicano metodi riconosciuti (NIOSH, OCRA, RULA/REBA) coerenti con le norme UNI ISO della serie 11228.
Quali norme tecniche regolano l'ergonomia?
Le principali sono le UNI ISO 11226 (posture statiche), 11228-1/2/3 (movimentazione manuale, traino/spinta, movimenti ripetitivi) e la serie 11229 sull'interazione uomo-sistema, richiamate dal D.Lgs. 81/08.
L'ergonomia è obbligatoria per legge?
Sì, in coerenza con il D.Lgs. 81/08. Il Titolo VII (artt. 172-179) impone al datore di lavoro di valutare i rischi legati ai videoterminali e di adeguare le postazioni ai requisiti dell'Allegato XXXIV. Il Titolo VI (artt. 167-171) prevede analoga valutazione per la movimentazione manuale dei carichi. Il mancato adempimento costituisce violazione di obblighi di sicurezza sanzionabili.
Il medico competente visita anche i lavoratori da remoto?
Sì. La sorveglianza sanitaria per i videoterminalisti ai sensi del Titolo VII del D.Lgs. 81/08 si applica anche ai lavoratori in smart working che utilizzano il VDT per più di 20 ore settimanali nette. Le visite vengono organizzate in studio o, ove disponibile, tramite clinica mobile.

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