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Ergonomia

Ergonomia nello smart working

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Nello smart working l'ergonomia della postazione domestica deve rispettare i principi della postazione VDT: monitor frontale a 50-70 cm, sedia con supporto lombare, illuminazione adeguata, pause regolari. Il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa sui rischi e indicazioni d'uso (art. 22 L. 81/2017), mentre il lavoratore collabora attuando le indicazioni ricevute. Si applicano comunque D.Lgs. 81/08 Titolo VII e UNI ISO 9241.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cos'è l'ergonomia nello smart working

È l'applicazione dei principi ergonomici alle postazioni di lavoro al di fuori dei locali aziendali, nell'ambito del lavoro agile disciplinato dalla L. 81/2017. La tutela della salute resta in capo al datore di lavoro, con responsabilità collaborativa del lavoratore.

Fattori chiave

  • Postazione VDT con monitor esterno preferibile al solo notebook.
  • Sedia regolabile con supporto lombare; in alternativa cuscino lombare.
  • Piano di lavoro stabile e di profondità adeguata.
  • Illuminazione naturale + lampada da tavolo, senza riflessi sullo schermo.
  • Pause e cambi di postura come previsto dall'art. 175 D.Lgs. 81/08.
  • Informativa scritta del datore di lavoro sui rischi (art. 22 L. 81/2017).

Riferimenti normativi e norme tecniche

  • Legge 81/2017 — Disciplina del lavoro agile.
  • D.Lgs. 81/08, Titolo VII (artt. 172-179) e Allegato XXXIV.
  • UNI ISO 9241 — Ergonomia interazione uomo-sistema.
  • Linee guida INAIL sullo smart working e benessere visivo.

Come 123 Medico Competente supporta la valutazione

Predisponiamo informative ergonomiche per i lavoratori in smart working, integriamo il protocollo sanitario con le visite previste per i videoterminalisti e supportiamo i datori di lavoro nell'aggiornamento del DVR.

Obblighi del datore di lavoro nel lavoro agile

Ai sensi dell'art. 22 della Legge 81/2017, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore agile un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione della prestazione, inclusi i rischi ergonomici della postazione VDT domestica. Restano applicabili gli artt. 172-179 del D.Lgs. 81/2008 (Titolo VII) per quanto riguarda la valutazione del rischio videoterminali, la sorveglianza sanitaria periodica ex art. 176 e le interruzioni obbligatorie ex art. 175.

Approfondimenti

Normativa e rischi correlati

Domande frequenti

Il datore di lavoro deve fornire la sedia ergonomica per casa?
La normativa non impone la fornitura, ma il datore di lavoro deve informare il lavoratore sui requisiti minimi della postazione e sui rischi associati al lavoro al VDT.
Le pause VDT valgono anche da casa?
Sì, l'art. 175 del D.Lgs. 81/08 si applica anche quando il lavoro al VDT è svolto in smart working.
L'infortunio in smart working è tutelato?
Sì, in presenza dei requisiti previsti dalla L. 81/2017 e dalle indicazioni INAIL, l'infortunio occorso durante l'attività lavorativa agile è tutelato.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Legge 81/2017 — Lavoro agile
  2. D.Lgs. 81/08, Titolo VII
  3. Linee guida INAIL — Smart working

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