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Periodicità informativa

Cadenza visite per il settore sanità

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La cadenza della sorveglianza sanitaria nel settore sanità è SEMPRE definita dal medico competente nel protocollo sanitario. Per gli operatori sanitari (medici, infermieri, OSS, tecnici di laboratorio) la cadenza è di norma annuale per la convergenza di rischio biologico (Titolo X), chimico (gas anestetici, citostatici), MMC (movimentazione pazienti) e lavoro notturno, salvo diversa indicazione del medico competente.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Quando è prevista

È prevista per tutti gli operatori sanitari esposti ai rischi tipici: medici, infermieri, OSS, tecnici di laboratorio, ostetriche, fisioterapisti, addetti alle pulizie in ambito sanitario. Il rischio biologico (gruppi 2-3) e MMC sono i più frequenti.

Cadenza indicativa secondo normativa

  • Cadenza di norma annuale per il convergere di più rischi.
  • Riferimenti: Titolo X (biologico), Titolo VI (MMC con metodo MAPO), Titolo IX (chimico per gas anestetici, citostatici).
  • Sorveglianza specifica per esposizione a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 101/2020) — categoria A o B.
  • Vaccinazioni offerte ai sensi dell'art. 279 D.Lgs. 81/08 (HBV, antinfluenzale, MPR, varicella, TB).

Fattori che possono modificare la cadenza

  • Reparto di assegnazione (es. malattie infettive, oncologia, sala operatoria).
  • Esposizione a citostatici o gas anestetici.
  • Esposizione a radiazioni (categoria A: visita semestrale).
  • Lavoro notturno e turnazione.

Come 123MC adatta la cadenza al caso aziendale

Il medico competente integra nel protocollo sanitario la gestione vaccinale, gli screening TB, i markers HBV/HCV e il monitoraggio biologico per gli esposti.

Accertamenti nel protocollo per gli operatori sanitari (art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08)

Il medico competente definisce gli accertamenti nel protocollo sanitario ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08, in funzione del reparto e dei rischi prevalenti. Il protocollo per gli operatori sanitari include tipicamente: markers HBV/HCV e sierologia per agenti biologici di gruppo 3 (art. 279 D.Lgs. 81/08); screening tubercolosi (Mantoux o Quantiferon) per i reparti a rischio; spirometria per gli esposti a gas anestetici; audiometria per le aree con esposizione a rumore; valutazione del rachide per gli addetti alla movimentazione manuale dei pazienti (metodo MAPO). Gli esiti concorrono alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione ai sensi dell'art. 41 c. 2 D.Lgs. 81/08. Per una panoramica consulta il catalogo degli esami di sorveglianza sanitaria.

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Domande frequenti

La vaccinazione antinfluenzale è obbligatoria per gli operatori sanitari?
L'art. 279 prevede l'offerta di vaccinazioni efficaci. Alcune Regioni e datori di lavoro hanno introdotto obblighi specifici. L'obbligo HBV è normato per le professioni sanitarie a contatto con sangue.
Per chi lavora in radiologia la cadenza è diversa?
Sì. I lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti seguono il D.Lgs. 101/2020: cadenza semestrale per la categoria A, annuale per la categoria B.
Le OSS che movimentano pazienti devono fare la visita per MMC?
Sì. La movimentazione manuale dei pazienti è valutata con il metodo MAPO. La sorveglianza sanitaria è di norma annuale.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 — art. 41 (sorveglianza sanitaria)
  2. D.Lgs. 81/08 — Titolo X (agenti biologici), Titolo VI (MMC), Titolo IX (chimico)
  3. D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (radiazioni ionizzanti)

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