Quando è prevista
La sorveglianza è prevista per i lavoratori esposti ad agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4 (Allegato XLVI). Riguarda settori come sanità, laboratori, veterinaria, smaltimento rifiuti, agroalimentare, depurazione.
Cadenza indicativa secondo normativa
- Almeno annuale, salvo diversa indicazione del medico competente (art. 41 e art. 279).
- Visita preventiva all'assegnazione e in caso di esposizione accidentale.
- Offerta di vaccinazioni efficaci, se disponibili (art. 279 c. 2).
Fattori che possono modificare la cadenza
- Gruppo di rischio dell'agente (2, 3, 4) e via di trasmissione.
- Stato vaccinale del lavoratore.
- Eventi sentinella (punture accidentali, contaminazioni).
- Condizioni di immunodepressione o gravidanza.
Come 123MC adatta la cadenza al caso aziendale
Il medico competente integra nel protocollo sanitario le valutazioni vaccinali, gli screening TB e i markers HBV/HCV in base ai compiti svolti e alla popolazione assistita.
Accertamenti nel protocollo per esposti ad agenti biologici (art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08)
Il medico competente definisce nel protocollo sanitario, ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08, gli accertamenti specifici per il rischio biologico, in coerenza con le linee guida SIMLII sul rischio biologico e con le indicazioni INAIL. Gli accertamenti possono includere: stato vaccinale (es. epatite B ai sensi dell'art. 279 c. 2 D.Lgs. 81/08), screening tubercolosi (Mantoux o Quantiferon), markers sierologici HBV/HCV, e visite post-esposizione accidentale. Gli esiti concorrono alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione ai sensi dell'art. 41 c. 2 D.Lgs. 81/08. Per una panoramica completa consulta il catalogo degli esami di sorveglianza sanitaria.