Quando è prevista
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando la valutazione dei rischi (art. 223) evidenzia un rischio per la salute non basso e non irrilevante. Si applica a mansioni che utilizzano agenti chimici pericolosi (verniciatori, addetti galvanica, laboratori, addetti puliture).
Cadenza indicativa secondo normativa
- Almeno annuale, salvo diversa indicazione del medico competente (art. 229 c. 3).
- Visita preventiva all'assegnazione alla mansione esposta.
- Monitoraggio biologico obbligatorio in presenza di valore limite biologico (Allegato XXXIX, es. piombo).
Fattori che possono modificare la cadenza
- Natura dell'agente e via di esposizione prevalente.
- Esiti del monitoraggio biologico e ambientale.
- Modifiche del ciclo produttivo o introduzione di nuove sostanze.
- Condizioni di salute individuali (epatopatie, nefropatie, allergie).
Come 123MC adatta la cadenza al caso aziendale
Il medico competente analizza le schede di sicurezza, la VdR chimica e i risultati del monitoraggio biologico per definire nel protocollo sanitario visite ed esami specifici (es. funzione epatica, funzione renale).
Accertamenti nel protocollo per esposti ad agenti chimici (art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08)
Il medico competente definisce nel protocollo sanitario gli accertamenti ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08, in coerenza con le linee guida SIMLII sul rischio chimico. Per gli esposti ad agenti chimici gli accertamenti variano in funzione della sostanza: il monitoraggio biologico è obbligatorio per le sostanze con valore limite biologico (Allegato XXXIX, es. piombo); per solventi organici si prevedono prove di funzionalità epatica e renale; per sensitizzanti cutanei e respiratori si effettuano test di funzionalità respiratoria (spirometria). Gli esiti degli accertamenti concorrono alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione ai sensi dell'art. 41 c. 2 D.Lgs. 81/08. Per una panoramica di tutti gli accertamenti consulta il catalogo degli esami di sorveglianza sanitaria.