Cosa è il rischio chimico
Il rischio chimico riguarda l’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici durante l’attività lavorativa: materie prime, intermedi, prodotti finiti, sottoprodotti, detergenti, lubrificanti, fumi, polveri e vapori. La normativa di riferimento è il Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/08, che recepisce direttive europee in materia. La valutazione tiene conto delle proprietà tossicologiche delle sostanze e delle effettive modalità di esposizione.
Le schede di sicurezza
La scheda di dati di sicurezza (SDS) è il documento di base per la valutazione del rischio chimico. Contiene informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, sui pericoli, sui DPI, sulle misure di primo soccorso e di emergenza. Le SDS devono essere disponibili, aggiornate e consultabili dai lavoratori e dal medico competente. È opportuno conservarle in formato digitale e gestire un registro aggiornato delle sostanze utilizzate.
Valutazione del rischio
La valutazione classifica il rischio come basso per la sicurezza e/o irrilevante per la salute o, alternativamente, come superiore. Quando il rischio è basso/irrilevante si applicano le misure generali di tutela. Quando è superiore scattano misure specifiche di prevenzione (sostituzione delle sostanze più pericolose, riduzione all’origine, aspirazione localizzata, DPI, formazione mirata) e sorveglianza sanitaria.
Sorveglianza sanitaria
Per le esposizioni oltre soglia, il protocollo sanitario prevede accertamenti integrativi mirati: esami ematici, funzionalità respiratoria, indagini specifiche per gli organi bersaglio della sostanza. La periodicità è in genere annuale e può richiedere il monitoraggio biologico, che misura nei fluidi biologici la sostanza o suoi metaboliti, secondo i valori di riferimento BEI o equivalenti.
Agenti cancerogeni e mutageni
Gli agenti cancerogeni e mutageni sono disciplinati dal Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/08, con regole rafforzate: registro degli esposti, tempi di conservazione delle cartelle estesi, divieto di esposizione non strettamente necessaria, attenzione alle donne in gravidanza. La sorveglianza prosegue anche dopo la cessazione dell’esposizione, quando indicato dal rischio specifico.
DPI e misure collettive
La prevenzione del rischio chimico segue la gerarchia delle misure: eliminazione, sostituzione, misure tecniche collettive (aspirazione, ventilazione, segregazione), misure organizzative, DPI. I DPI (guanti, maschere, occhiali, tute) sono l’ultimo livello: vanno scelti in funzione della sostanza, formati al corretto uso e sostituiti regolarmente.
Formazione dei lavoratori
I lavoratori esposti devono ricevere formazione specifica sul rischio chimico, sull’uso delle SDS, sul significato dell’etichettatura CLP, sulla gestione delle emergenze (sversamenti, contatti, inalazioni) e sull’uso dei DPI. La formazione specifica integra quella generale prevista dagli accordi Stato-Regioni.
Documentazione e tracciabilità
Devono essere conservate: la valutazione del rischio chimico, l’elenco delle sostanze utilizzate, le SDS, il protocollo sanitario, i giudizi di idoneità, gli eventuali registri degli esposti per cancerogeni e mutageni. Una buona tracciabilità facilita gli aggiornamenti e tutela l’azienda in caso di controlli o eventi avversi.