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Periodicità informativa

Cadenza visite alcol e droghe per mansioni a rischio

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La cadenza dei controlli per assenza di alcol-dipendenza e tossicodipendenza è SEMPRE definita dal medico competente nel protocollo sanitario. Per le mansioni a rischio elencate nell'Intesa Stato-Regioni 30/10/2007 (alcol) e nel Provvedimento Conferenza Unificata 18/9/2008 (sostanze stupefacenti), la cadenza è di norma annuale, salvo cadenze più ravvicinate decise dal medico competente.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Quando è prevista

I controlli si applicano alle mansioni a elevato rischio per la sicurezza propria e altrui elencate nei provvedimenti citati: conducenti di mezzi pesanti, autisti di taxi/NCC, addetti a macchine complesse, gruisti, capi cantiere, addetti a esplosivi, ferrovieri, personale di volo, conducenti di mezzi pubblici.

Cadenza indicativa secondo normativa

  • Visita preventiva all'assegnazione alla mansione a rischio.
  • Controlli periodici di norma annuali, salvo diversa indicazione del medico competente.
  • Controlli su richiesta del datore di lavoro in caso di ragionevole sospetto.
  • Controlli dopo episodio infortunistico o incidente.
  • Controlli al rientro dopo accertamento positivo (follow-up clinico).

Fattori che possono modificare la cadenza

  • Esiti degli accertamenti precedenti.
  • Percorsi terapeutici in atto (SerD, alcologia).
  • Modifiche normative regionali integrative.

Come 123MC adatta la cadenza al caso aziendale

Il medico competente integra nel protocollo sanitario i controlli con etilometro e ricerca metaboliti urinari, gestendo le procedure di II livello al SerD/SerT in caso di esito positivo.

Come si svolge il controllo: accertamenti di I e II livello (Intesa Stato-Regioni 30/10/2007)

Il protocollo per le mansioni a rischio prevede, ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007 (alcol) e del Provvedimento Conferenza Unificata 18/9/2008 (sostanze stupefacenti), un accertamento di I livello effettuato dal medico competente o da altro medico autorizzato: test con etilometro (alcolemia) per l'alcol e ricerca di metaboliti nelle urine per le sostanze stupefacenti. In caso di positività al test di I livello si attiva l'accertamento di II livello presso i SerD (Servizi per le Dipendenze) territorialmente competenti, unici abilitati alla diagnosi definitiva di alcol- o tossicodipendenza. Il medico competente non effettua il II livello: il suo ruolo è limitato all'accertamento di I livello, alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione a rischio e alla gestione del follow-up clinico. Per una panoramica degli accertamenti consulta il catalogo degli esami di sorveglianza sanitaria.

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Domande frequenti

Con quale frequenza sono previsti i controlli per alcol e droghe nelle mansioni a rischio?
L'Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007 (alcol) e il Provvedimento Conferenza Unificata 18 settembre 2008 (droghe) prevedono controlli periodici con cadenza di norma annuale per le mansioni a rischio elencate negli allegati ai provvedimenti, salvo diversa indicazione del medico competente. Quest'ultimo può disporre controlli più ravvicinati in caso di segnalazione di episodi a rischio, esito positivo precedente in follow-up terapeutico, o modifiche organizzative della mansione.
Posso rifiutarmi di sottopormi al test?
Il rifiuto comporta l'impossibilità di adibire il lavoratore alla mansione a rischio, ai sensi dei provvedimenti vigenti. Il rifiuto stesso può essere valutato dal medico competente ai fini del giudizio di idoneità alla mansione.
Il test positivo comporta licenziamento?
No automaticamente. Comporta inidoneità temporanea alla mansione a rischio e attivazione del percorso di II livello presso il SerD. La gestione del rapporto di lavoro segue le procedure di legge e i CCNL applicabili.
L'elenco delle mansioni è esaustivo?
L'elenco è quello degli allegati ai provvedimenti del 2007 e 2008, integrato da eventuali specificazioni regionali. Il medico competente verifica che le mansioni aziendali siano correttamente classificate rispetto agli elenchi vigenti.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 — art. 41 (sorveglianza sanitaria)
  2. Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007 (alcol)
  3. Provvedimento Conferenza Unificata 18 settembre 2008 (sostanze stupefacenti)
  4. L. 125/2001 (alcol e problemi alcol-correlati)

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