Risposta entro 24h lavorative — Richiedi preventivo
123

Periodicità informativa

Cadenza visite per il settore edilizia

Risposta rapida

Lettura ~1 min
La cadenza della sorveglianza sanitaria nel settore edilizia è SEMPRE definita dal medico competente nel protocollo sanitario. Per le mansioni tipiche (muratore, carpentiere, gruista, ferraiolo) la cadenza è di norma annuale per la coesistenza di più rischi (rumore, vibrazioni, MMC, polveri, lavori in quota), salvo diversa indicazione del medico competente in base al DVR e alla mansione.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Quando è prevista

È prevista per i lavoratori del cantiere temporaneo e mobile (Titolo IV D.Lgs. 81/08) esposti ai rischi tipici dell'edilizia. Riguarda figure come muratore, carpentiere, ferraiolo, gruista, addetto alla posa di asfalto, operatore di escavatore.

Cadenza indicativa secondo normativa

  • Visita preventiva all'assunzione o al cambio mansione.
  • Cadenza tipicamente annuale per la convergenza di più rischi.
  • Riferimenti specifici: Titolo VIII Capo II (rumore), Capo III (vibrazioni), Titolo VI (MMC), Titolo IX Capo I (chimico, polveri di cemento).
  • Visita di idoneità ai lavori in quota su indicazione del medico competente.

Fattori che possono modificare la cadenza

  • Tipologia di cantiere e durata.
  • Presenza di amianto o silice cristallina respirabile (Titolo IX Capi II e III).
  • Lavori in quota (DPI di III categoria, anticaduta).
  • Età e anzianità del lavoratore.

Come 123MC adatta la cadenza al caso aziendale

Il medico competente programma nel protocollo sanitario visite e accertamenti integrati per i rischi convergenti, anche tramite clinica mobile in cantiere per i cantieri di lunga durata.

Principali accertamenti nel protocollo edilizia (art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08)

  • Audiometria tonale per esposti a rumore sopra LEX 80 dB(A) (art. 196 D.Lgs. 81/08, Titolo VIII Capo II): almeno annuale sopra LEX 85 dB(A), almeno biennale tra 80 e 85 dB(A).
  • Valutazione rachide e arti superiori per esposti a vibrazioni HAV/WBV al superamento dei valori di azione (art. 204 D.Lgs. 81/08, Titolo VIII Capo III): almeno annuale.
  • Esame muscolo-scheletrico per addetti alla movimentazione manuale carichi: periodicità definita dal medico competente in base al livello di rischio NIOSH/OCRA (Titolo VI D.Lgs. 81/08).
  • Idoneità ai lavori in quota: visita mirata con valutazione cardiovascolare, neurologica e visiva per i lavoratori che operano in quota (art. 116 e Titolo IV D.Lgs. 81/08).
  • Spirometria e esame delle vie respiratorie in caso di esposizione a polveri di cemento, silice cristallina o amianto (Titolo IX Capi I, II e III D.Lgs. 81/08).

Approfondimenti correlati

Esplora tutti i contenuti correlati

Domande frequenti

Serve una visita specifica per i lavori in quota?
Sì. Il medico competente effettua una valutazione mirata di idoneità ai lavori in quota, considerando equilibrio, vista, patologie cardiovascolari e neurologiche.
I lavoratori autonomi devono fare la visita?
I lavoratori autonomi non sono soggetti alla sorveglianza sanitaria del datore di lavoro (salvo specifiche eccezioni). In cantiere si applicano gli artt. 21 e 89 e segg. del D.Lgs. 81/08.
Con polveri di cemento serve una visita specifica?
Sì. Il cemento può causare dermatiti e patologie respiratorie. Il medico competente valuta la sorveglianza per agenti chimici e/o cancerogeni in presenza di silice cristallina.
Qual è la cadenza tipica nel settore edile in presenza di più rischi?
Quando un lavoratore è esposto contemporaneamente a più rischi (rumore, vibrazioni, MMC, agenti chimici), il medico competente fissa la cadenza più restrittiva tra quelle normativamente previste per ciascun rischio ai sensi dell'art. 41 c. 2 del D.Lgs. 81/08. In edilizia, per la tipica convergenza di rischi, la cadenza risultante è di norma annuale, con visita preventiva all'assunzione o al cambio mansione.
La sorveglianza sanitaria vale anche per i subappaltatori?
Sì. Ciascun datore di lavoro presente in cantiere è responsabile della sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori. Il coordinatore per la sicurezza (CSE) verifica l'idoneità sanitaria nell'ambito della pianificazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 — art. 41 (sorveglianza sanitaria)
  2. D.Lgs. 81/08 — Titolo IV (cantieri temporanei e mobili)
  3. D.Lgs. 81/08 — Titoli VIII (rumore, vibrazioni), VI (MMC), IX (chimico, cancerogeni, amianto)

Richiedi un preventivo per la tua azienda

Compila il modulo: ti contattiamo per valutare nomina, visite mediche e sorveglianza sanitaria adatte alla tua azienda.

  • Risposta entro 24h lavorative
  • Senza impegno
  • Trattamento dati conforme GDPR
Richiedi preventivo

oppure scrivi a info@123medicocompetente.it

Non inviare dati sanitari personali