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Periodicità informativa

Cadenza visite per esposti a vibrazioni

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La cadenza della sorveglianza sanitaria per esposti a vibrazioni è SEMPRE definita dal medico competente nel protocollo sanitario. Il Titolo VIII Capo III del D.Lgs. 81/08 indica come riferimento minimo una periodicità almeno annuale al superamento dei valori d'azione (A(8) 2,5 m/s² mano-braccio o 0,5 m/s² corpo intero), salvo diversa indicazione del medico competente.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Quando è prevista

La sorveglianza è prevista al superamento dei valori d'azione: 2,5 m/s² A(8) per vibrazioni mano-braccio e 0,5 m/s² A(8) per vibrazioni al corpo intero (artt. 201-204 D.Lgs. 81/08). Riguarda mansioni come muratore, carrellista, autista di mezzi pesanti, operatori con utensili portatili a percussione.

Cadenza indicativa secondo normativa

  • Almeno annuale al superamento dei valori d'azione, salvo diversa indicazione del medico competente.
  • Visita preventiva all'assegnazione alla mansione.
  • Visita a richiesta del lavoratore se correlata al rischio professionale.

Fattori che possono modificare la cadenza

  • Patologie osteoarticolari, vascolari o neurologiche preesistenti.
  • Esposizione contemporanea a freddo o sforzo statico (mano-braccio).
  • Variazione delle attrezzature o dei cicli produttivi.
  • Anzianità di esposizione e segnalazioni del lavoratore.

Come 123MC adatta la cadenza al caso aziendale

Il medico competente integra i dati della valutazione vibrometrica nel protocollo sanitario, prevedendo le visite e gli esami strumentali necessari (es. valutazioni vascolari o neurologiche) per ciascuna mansione esposta.

Esami nel protocollo per gli esposti a vibrazioni (art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08)

Il medico competente definisce gli accertamenti nel protocollo sanitario ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08, in coerenza con le linee guida SIMLII sulle vibrazioni. Per gli esposti a HAV il protocollo include tipicamente anamnesi mirata, test funzionali vascolari (test al freddo) e valutazione neurologica sensitivo-motoria. Per gli esposti a WBV viene valutato il rachide lombare con anamnesi specifica e, se indicato, approfondimento ortopedico. Gli esiti concorrono alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica ai sensi dell'art. 41 c. 2 D.Lgs. 81/08. Per una panoramica di tutti gli accertamenti consulta il catalogo degli esami di sorveglianza sanitaria.

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Domande frequenti

Vale anche per i conducenti di trattori e mezzi agricoli?
Sì, qualora venga superato il valore d'azione per vibrazioni al corpo intero (A(8) 0,5 m/s²). La valutazione spetta al medico competente sulla base della stima vibrometrica.
Si fa con la stessa visita del rumore?
Può essere integrata nella stessa visita periodica, ma l'approfondimento clinico e gli esami sono specifici per ciascun rischio.
Cosa succede sopra il valore limite?
L'esposizione non può superare i valori limite (5 m/s² mano-braccio, 1,15 m/s² corpo intero). Il datore di lavoro deve adottare misure tecniche e organizzative immediate.
Con quale frequenza va effettuata la visita per esposti a HAV al superamento del valore di azione?
Ai sensi dell'art. 204 c. 1 del D.Lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria per esposti a vibrazioni mano-braccio (HAV) al superamento del valore di azione (A(8) 2,5 m/s²) è effettuata periodicamente, con cadenza almeno annuale salvo diversa indicazione del medico competente nel protocollo sanitario. Le linee guida SIMLII raccomandano di modulare la cadenza in base all'anzianità di esposizione e agli esiti delle visite precedenti.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 — art. 41 (sorveglianza sanitaria)
  2. D.Lgs. 81/08 — Titolo VIII Capo III (artt. 199-205, vibrazioni)
  3. Linee guida SIMLII per la sorveglianza degli esposti a vibrazioni

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