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Periodicità informativa

Cadenza visite per il settore logistica

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La cadenza della sorveglianza sanitaria nel settore logistica è SEMPRE definita dal medico competente nel protocollo sanitario. Per le mansioni tipiche (magazziniere, carrellista, autista) la cadenza è di norma annuale per la convergenza di MMC, vibrazioni, lavoro notturno e controlli alcol-droghe per le mansioni a rischio elencate nei provvedimenti Conferenza Stato-Regioni del 2007 e 2008.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Quando è prevista

È prevista per gli operatori della logistica esposti ai rischi tipici del settore: magazziniere, carrellista, autista di mezzi pesanti, addetti picking e shipping, mulettista.

Cadenza indicativa secondo normativa

  • Cadenza tipicamente annuale per la convergenza di più rischi.
  • MMC: Titolo VI, sorveglianza di norma annuale.
  • Vibrazioni corpo intero (carrellisti, autisti): Titolo VIII Capo III, almeno annuale al superamento del valore d'azione.
  • Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003): almeno biennale.
  • Mansioni a rischio (autisti di mezzi pesanti, gruisti): controlli alcol-droghe annuali.

Fattori che possono modificare la cadenza

  • Tipo di mezzo (transpallet, muletto, gru).
  • Orario di lavoro (turni, notte, weekend).
  • Esposizione a freddo (logistica freezer) o polveri.
  • Patenti professionali (CQC) e relative idoneità.

Come 123MC adatta la cadenza al caso aziendale

Il medico competente integra nel protocollo sanitario i controlli MMC, vibrazioni, alcol-droghe e lavoro notturno, anche tramite clinica mobile per i grandi hub logistici.

Accertamenti nel protocollo per gli addetti alla logistica (art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08)

Il medico competente definisce gli accertamenti nel protocollo sanitario ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08, in funzione dei rischi della mansione specifica. Per gli addetti alla logistica il protocollo include tipicamente: valutazione clinica del rachide e degli arti superiori per gli esposti a MMC (Titolo VI D.Lgs. 81/08); esame audiometrico per le aree con esposizione a rumore (Titolo VIII Capo II); visita clinica per vibrazioni trasmesse al corpo intero per carrellisti e autisti (Titolo VIII Capo III); test alcolemia e tossicologici per le mansioni a rischio ai sensi dei provvedimenti Stato-Regioni 2007 e 2008 (carrellisti, conduttori di mezzi pesanti). Gli esiti concorrono alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione ai sensi dell'art. 41 c. 2 D.Lgs. 81/08. Per una panoramica consulta il catalogo degli esami di sorveglianza sanitaria.

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Domande frequenti

Il carrellista deve fare il test alcol e droghe?
Sì se rientra fra le mansioni a rischio dei provvedimenti Stato-Regioni del 2007 e 2008. La conduzione di carrelli industriali è inclusa.
Quale visita serve per la patente CQC?
La CQC ha proprio iter di rinnovo. La sorveglianza sanitaria aziendale è cosa distinta e si applica ai sensi del D.Lgs. 81/08 per i rischi della mansione svolta in azienda.
Per chi lavora in cella frigorifera serve una visita specifica?
Sì. L'esposizione a microclima severo (freddo) è valutata dal medico competente con eventuali accertamenti integrativi cardiovascolari e osteoarticolari.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 — art. 41 (sorveglianza sanitaria)
  2. D.Lgs. 81/08 — Titolo VI (MMC), Titolo VIII Capo III (vibrazioni)
  3. Intesa Stato-Regioni 30/10/2007 e Provvedimento Conferenza Unificata 18/9/2008 (alcol, droghe)

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