Domande e risposte
Quali mansioni in logistica richiedono sorveglianza?
Magazzinieri e addetti picking/carico-scarico per MMC (artt. 167-171 D.Lgs. 81/08); mulettisti per vibrazioni trasmesse al corpo intero (artt. 200-209 D.Lgs. 81/08) e test tossicologici (Intesa Stato-Regioni 30/10/2007); autisti professionali per alcol (Intesa 16/03/2006) e idoneità alla guida; turnisti notturni per sorveglianza specifica (art. 14 D.Lgs. 66/2003).
Il mulettista deve fare il test tossicologico?
Sì. La mansione di conduttore di carrello elevatore (mulettista) rientra nell'elenco delle mansioni a rischio elevato di cui all'Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007 (G.U. n. 266 del 15/11/2007), attuativa dell'art. 41 c. 4 D.Lgs. 81/08, per le quali è obbligatorio il divieto di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope con accertamento periodico a cura del medico competente o di struttura sanitaria autorizzata. La procedura segue l'Accordo Stato-Regioni 18/09/2008 (G.U. n. 236 del 08/10/2008).
L'autista è soggetto ad alcol test?
Sì. Le mansioni di guida di veicoli a motore adibiti a uso professionale rientrano tra quelle dell'Intesa Stato-Regioni 16 marzo 2006 (G.U. n. 75 del 30/03/2006) per le quali è vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche durante l'orario di lavoro, con obbligo di controllo alcolimetrico a cura del medico competente ai sensi dell'art. 41 c. 4 D.Lgs. 81/08.
Quale periodicità per gli autisti?
Il protocollo sanitario predisposto dal medico competente ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 prevede in genere visita periodica annuale per gli autisti professionali, comprensiva di: esame della funzione visiva, ECG, screening alcol (Intesa 16/03/2006) e test tossicologici (Intesa 30/10/2007 e Accordo 18/09/2008). La periodicità può essere ridotta dal medico in presenza di fattori di rischio individuali (patologie cardiovascolari, precedenti positività).
I picker notturni hanno regime diverso?
Sì. I lavoratori notturni addetti al picking sono soggetti a sorveglianza sanitaria specifica ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, con visita preventiva prima dell'adibizione al turno notturno e visite periodiche con frequenza almeno biennale. Il protocollo sanitario deve prevedere esami mirati ai rischi del ritmo circadiano (ECG, glicemia, lipidemia) in aggiunta agli accertamenti MMC.
Il rischio MMC in magazzino come si valuta?
Con metodi standardizzati (NIOSH per sollevamento, Snook & Ciriello per spinta/traino, MAPO per movimentazione persone) ai sensi degli artt. 167-170 D.Lgs. 81/08; l'indice di rischio determina l'obbligo di sorveglianza sanitaria (art. 168 c. 2 lett. g) D.Lgs. 81/08) con visita medica mirata a rachide e arti superiori.
Le visite si possono fare on-site?
Sì. Ai sensi dell'art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08, le visite avvengono in orario di lavoro e i costi sono a carico del datore. L'organizzazione logistica è concordata tra datore e medico competente: presso hub e magazzini è possibile utilizzare la clinica mobile, soluzione indicata per strutture con numerosi addetti o con turni difficili da gestire esternamente. Il medico deve garantire la disponibilità delle attrezzature (audiometro, spirometro, strumenti per l'esame visivo) e condizioni adeguate di riservatezza ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08.
Cosa fare in caso di positività ai test?
Il lavoratore risultato positivo allo screening di primo livello (alcol o tossicologico) deve essere immediatamente sospeso dalla mansione a rischio e avviato all'accertamento di secondo livello (gas-cromatografia/spettrometria di massa per le droghe; secondo etilometro omologato o analisi del sangue per l'alcol) secondo le procedure dell'Accordo Stato-Regioni 18/09/2008. In caso di conferma della positività si attiva il percorso di reinserimento lavorativo coordinato dal medico competente ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/08, con eventuale segnalazione al SerD territoriale.
Lavoratori interinali: di chi è la responsabilità?
Ai sensi dell'art. 3 c. 5 D.Lgs. 81/08, per i lavoratori in somministrazione gli obblighi di prevenzione e protezione — inclusa la sorveglianza sanitaria — gravano sul datore di lavoro utilizzatore, che ha la concreta disponibilità dell'attività lavorativa. L'agenzia di somministrazione è tenuta a informare l'utilizzatore dei rischi tipici connessi all'attività del lavoratore e a cooperare all'attuazione delle misure di sicurezza. In caso di infortunio la responsabilità penale si concentra sull'utilizzatore.
Trasporto merci pericolose (ADR): regole specifiche?
Gli autisti che effettuano trasporto di merci pericolose in regime ADR (Accordo europeo recepito in Italia con D.Lgs. 35/2010) richiedono un'idoneità sanitaria rafforzata: il medico competente verifica in modo specifico le condizioni neurologiche, cardiovascolari e visive che potrebbero pregiudicare la guida sicura in emergenza, in aggiunta agli screening alcol e tossicologici obbligatori. La formazione ADR specifica ai sensi dell'art. 1.3 dell'allegato A all'ADR è obbligatoria e separata dalla sorveglianza sanitaria.
Qual è la periodicità delle visite mediche per gli autisti professionali?
Il protocollo sanitario predisposto dal medico competente ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 prevede in genere visita annuale per gli autisti professionali, con esami della vista, ECG, screening alcol (Intesa Stato-Regioni 16/03/2006) e test tossicologici (Intesa 30/10/2007). La periodicità può essere ridotta in presenza di patologie cardiovascolari o esiti di accertamenti precedenti.
Come si struttura un protocollo sanitario per un magazzino con picking intensivo?
Il protocollo deve includere la valutazione del rischio MMC con metodo NIOSH o Snook & Ciriello, la periodicità delle visite (in genere annuale), esami mirati a rachide e arti superiori e il monitoraggio degli infortuni ripetuti. Per mansioni con movimentazione frequente di carichi pesanti il medico competente può prescrivere ausili o limitazioni specifiche. Il sopralluogo periodico in magazzino permette di verificare la corretta applicazione delle misure ergonomiche. In presenza di mulettisti è necessario aggiungere al protocollo la sorveglianza per sostanze e alcol.
Domande correlate
Approfondimenti
Vibrazioni meccaniche in magazzino e sui mezzi
I conduttori di carrelli elevatori e gli operatori di macchine industriali sono esposti a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (martelli, smerigliatrici) o all'intero corpo (muletti, autocarri). Il D.Lgs. 81/08 (Titolo VIII, Capo III) fissa valori di azione e limite: al superamento del valore inferiore d'azione scatta la sorveglianza sanitaria con esami mirati a rachide e sistema muscolo-scheletrico. Il medico competente può prevedere nel protocollo esami strumentali come la RX rachide o l'elettromiografia se clinicamente indicati.