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FAQ

FAQ – Alcol e droga sul lavoro

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Le risposte alle domande più frequenti su alcol test e test tossicologici sui luoghi di lavoro: mansioni soggette, esecuzione, conseguenze e privacy.

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Domande e risposte

Quali mansioni rientrano nell'obbligo alcol?

Quelle elencate nell'Allegato I dell'Intesa Stato-Regioni 16/03/2006 (G.U. n. 75 del 30/03/2006), attuativa dell'art. 41 c. 4 D.Lgs. 81/08: conducenti di veicoli a motore adibiti al trasporto di persone e merci (compresi taxi, bus, mezzi pesanti), lavoratori addetti a macchine pericolose (gru, carrelli elevatori, macchine operatrici), addetti all'edilizia e ai lavori in quota, lavoratori in settori ad alto rischio infortuni (siderurgia, petrolchimica, energia elettrica), operatori sanitari in pronto soccorso, chirurgia e rianimazione, e guardie giurate. In tutti questi casi è vietata l'assunzione di bevande alcoliche durante l'orario di lavoro e nei periodi immediatamente antecedenti.

Quali mansioni rientrano nell'obbligo tossicologico?

Quelle dell'Intesa Stato-Regioni 30/10/2007 e Accordo 18/09/2008, tra cui autisti di veicoli pesanti, mulettisti e lavoratori in settori a rischio elevato, in conformità all'art. 41 D.Lgs. 81/08.

Chi esegue i test?

Il medico competente (art. 25 D.Lgs. 81/08) o struttura sanitaria abilitata, con procedure tracciabili e catena di custodia documentata.

Come avviene il test alcol?

Con etilometro o test salivare certificato; in caso di positività si effettua conferma strumentale a livello superiore prima di qualsiasi provvedimento.

I test sono a sorpresa?

Possono essere programmati o non programmati (a campione), sempre nel rispetto della normativa vigente, del GDPR e della dignità del lavoratore.

Cosa succede se il test è positivo?

Il lavoratore è sospeso dalla mansione a rischio e avviato a percorso di accertamento; in caso di conferma della positività si attivano percorsi di reinserimento o procedimenti disciplinari secondo il CCNL.

Il lavoratore può rifiutare il test?

Il rifiuto può comportare giudizio di non idoneità temporanea alla mansione da parte del medico competente, con le conseguenze previste dall'art. 20 D.Lgs. 81/08 in capo al lavoratore inadempiente.

Il datore deve adottare una procedura interna?

Sì. Una procedura aziendale scritta è necessaria per dare attuazione agli obblighi derivanti dall'Intesa Stato-Regioni 16/03/2006 (alcol) e dall'Accordo Stato-Regioni 18/09/2008 (stupefacenti). La procedura deve identificare: le mansioni soggette al controllo, le modalità e la frequenza dei test (programmati e a campione), i soggetti abilitati all'esecuzione, la catena di custodia dei campioni biologici, le misure da adottare in caso di positività allo screening, le garanzie di riservatezza (art. 9 GDPR) e il percorso di reinserimento. Il documento va approvato con il coinvolgimento dell'RLS (art. 50 D.Lgs. 81/08) e distribuito ai lavoratori prima dell'avvio dei controlli, in coerenza con il DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) e il protocollo sanitario predisposto dal medico competente (art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08).

Si possono fare test pre-assunzione?

Solo per le mansioni specificamente previste dagli accordi Stato-Regioni e con consenso informato del candidato, nell'ambito della visita preventiva ex art. 41 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08.

I dati dei test sono coperti da privacy?

Sì, sono dati sanitari particolari (art. 9 GDPR) trattati con misure di sicurezza adeguate; il datore di lavoro riceve solo il giudizio di idoneità, non la diagnosi né il referto.

Cosa deve fare il datore dopo la sospensione del lavoratore positivo?

Deve rimuoverlo immediatamente dalla mansione a rischio, documentare l'accaduto e attendere la pronuncia del medico competente prima di qualsiasi reintegro, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/08.

Esiste un obbligo di informare i lavoratori sui test?

Sì, i lavoratori devono essere previamente informati delle mansioni soggette a controllo, delle modalità e delle conseguenze, anche tramite la formazione obbligatoria ex artt. 36-37 D.Lgs. 81/08.

Qual è il quadro normativo completo per i test tossicologici in azienda?

Il quadro normativo si articola su tre livelli: l'art. 41 c. 4 D.Lgs. 81/08 attribuisce al medico competente la facoltà di disporre esami clinici e biologici, compresi test per uso di stupefacenti, in coerenza con i protocolli attuativi; l'Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007 (G.U. n. 266 del 15/11/2007) elenca le 80+ categorie di mansioni a rischio e definisce le procedure per accertamenti tossicologici obbligatori; l'Accordo Stato-Regioni 18 settembre 2008 (G.U. n. 236 del 08/10/2008) disciplina le procedure per gli accertamenti di primo e secondo livello, la catena di custodia dei campioni biologici, il percorso di reinserimento lavorativo e le responsabilità del medico competente nelle diverse fasi. I test devono essere eseguiti esclusivamente da strutture e medici autorizzati, con metodologie certificate che garantiscano la tracciabilità del campione.

Cosa succede se il test alcol o tossicologico risulta positivo al primo livello ma negativo alla conferma?

Il test di primo livello (screening) ha valore presuntivo, non definitivo. Se la conferma di secondo livello (gas-cromatografia/spettrometria di massa per le droghe; secondo etilometro omologato o analisi del sangue per l'alcol) dà esito negativo, il lavoratore non può essere sottoposto ad alcun provvedimento disciplinare o di allontanamento definitivo dalla mansione. La procedura di accertamento di secondo livello è disciplinata dall'Accordo Stato-Regioni 18/09/2008 e garantisce i diritti del lavoratore in termini di difesa e riservatezza. I risultati del secondo livello sono definitivi ai fini del giudizio di idoneità.

Domande correlate

Normativa di riferimento

Approfondimenti

Accertamento di secondo livello e percorso di reinserimento

In caso di positività confermata al test tossicologico o all'etilometro, il lavoratore è avviato all'accertamento di secondo livello presso un SerD o struttura sanitaria autorizzata, secondo le procedure previste dall'Accordo Stato-Regioni 18/09/2008. Il percorso di reinserimento lavorativo, ove attivato, è coordinato dal medico competente in collaborazione con i servizi territoriali e può prevedere test periodici di monitoraggio. La gestione deve essere documentata e rispettare i diritti del lavoratore in materia di riservatezza e dignità.

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Domande frequenti

Quali mansioni rientrano nell'obbligo alcol?
Quelle elencate nell'Allegato I dell'Intesa Stato-Regioni 16/03/2006 (G.U. n. 75 del 30/03/2006), attuativa dell'art. 41 c. 4 D.Lgs. 81/08: conducenti di veicoli a motore adibiti al trasporto di persone e merci (compresi taxi, bus, mezzi pesanti), lavoratori addetti a macchine pericolose (gru, carrelli elevatori, macchine operatrici), addetti all'edilizia e ai lavori in quota, lavoratori in settori ad alto rischio infortuni (siderurgia, petrolchimica, energia elettrica), operatori sanitari in pronto soccorso, chirurgia e rianimazione, e guardie giurate. In tutti questi casi è vietata l'assunzione di bevande alcoliche durante l'orario di lavoro e nei periodi immediatamente antecedenti.
Quali mansioni rientrano nell'obbligo tossicologico?
Quelle dell'Intesa Stato-Regioni 30/10/2007 e Accordo 18/09/2008, tra cui autisti di veicoli pesanti, mulettisti e lavoratori in settori a rischio elevato, in conformità all'art. 41 D.Lgs. 81/08.
Chi esegue i test?
Il medico competente (art. 25 D.Lgs. 81/08) o struttura sanitaria abilitata, con procedure tracciabili e catena di custodia documentata.
Come avviene il test alcol?
Con etilometro o test salivare certificato; in caso di positività si effettua conferma strumentale a livello superiore prima di qualsiasi provvedimento.
I test sono a sorpresa?
Possono essere programmati o non programmati (a campione), sempre nel rispetto della normativa vigente, del GDPR e della dignità del lavoratore.
Cosa succede se il test è positivo?
Il lavoratore è sospeso dalla mansione a rischio e avviato a percorso di accertamento; in caso di conferma della positività si attivano percorsi di reinserimento o procedimenti disciplinari secondo il CCNL.
Il lavoratore può rifiutare il test?
Il rifiuto può comportare giudizio di non idoneità temporanea alla mansione da parte del medico competente, con le conseguenze previste dall'art. 20 D.Lgs. 81/08 in capo al lavoratore inadempiente.
Il datore deve adottare una procedura interna?
Sì. Una procedura aziendale scritta è necessaria per dare attuazione agli obblighi derivanti dall'Intesa Stato-Regioni 16/03/2006 (alcol) e dall'Accordo Stato-Regioni 18/09/2008 (stupefacenti). La procedura deve identificare: le mansioni soggette al controllo, le modalità e la frequenza dei test (programmati e a campione), i soggetti abilitati all'esecuzione, la catena di custodia dei campioni biologici, le misure da adottare in caso di positività allo screening, le garanzie di riservatezza (art. 9 GDPR) e il percorso di reinserimento. Il documento va approvato con il coinvolgimento dell'RLS (art. 50 D.Lgs. 81/08) e distribuito ai lavoratori prima dell'avvio dei controlli, in coerenza con il DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) e il protocollo sanitario predisposto dal medico competente (art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08).
Si possono fare test pre-assunzione?
Solo per le mansioni specificamente previste dagli accordi Stato-Regioni e con consenso informato del candidato, nell'ambito della visita preventiva ex art. 41 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08.
I dati dei test sono coperti da privacy?
Sì, sono dati sanitari particolari (art. 9 GDPR) trattati con misure di sicurezza adeguate; il datore di lavoro riceve solo il giudizio di idoneità, non la diagnosi né il referto.
Cosa deve fare il datore dopo la sospensione del lavoratore positivo?
Deve rimuoverlo immediatamente dalla mansione a rischio, documentare l'accaduto e attendere la pronuncia del medico competente prima di qualsiasi reintegro, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/08.
Esiste un obbligo di informare i lavoratori sui test?
Sì, i lavoratori devono essere previamente informati delle mansioni soggette a controllo, delle modalità e delle conseguenze, anche tramite la formazione obbligatoria ex artt. 36-37 D.Lgs. 81/08.
Qual è il quadro normativo completo per i test tossicologici in azienda?
Il quadro normativo si articola su tre livelli: l'art. 41 c. 4 D.Lgs. 81/08 attribuisce al medico competente la facoltà di disporre esami clinici e biologici, compresi test per uso di stupefacenti, in coerenza con i protocolli attuativi; l'Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007 (G.U. n. 266 del 15/11/2007) elenca le 80+ categorie di mansioni a rischio e definisce le procedure per accertamenti tossicologici obbligatori; l'Accordo Stato-Regioni 18 settembre 2008 (G.U. n. 236 del 08/10/2008) disciplina le procedure per gli accertamenti di primo e secondo livello, la catena di custodia dei campioni biologici, il percorso di reinserimento lavorativo e le responsabilità del medico competente nelle diverse fasi. I test devono essere eseguiti esclusivamente da strutture e medici autorizzati, con metodologie certificate che garantiscano la tracciabilità del campione.
Cosa succede se il test alcol o tossicologico risulta positivo al primo livello ma negativo alla conferma?
Il test di primo livello (screening) ha valore presuntivo, non definitivo. Se la conferma di secondo livello (gas-cromatografia/spettrometria di massa per le droghe; secondo etilometro omologato o analisi del sangue per l'alcol) dà esito negativo, il lavoratore non può essere sottoposto ad alcun provvedimento disciplinare o di allontanamento definitivo dalla mansione. La procedura di accertamento di secondo livello è disciplinata dall'Accordo Stato-Regioni 18/09/2008 e garantisce i diritti del lavoratore in termini di difesa e riservatezza. I risultati del secondo livello sono definitivi ai fini del giudizio di idoneità.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Intesa Stato-Regioni 16/03/2006 – alcol e lavoro
  2. Intesa Stato-Regioni 30/10/2007 (G.U. n. 266/2007) – mansioni a rischio per droghe
  3. Accordo Stato-Regioni 18/09/2008 (G.U. n. 236/2008) – procedure accertamento tossicologico
  4. Art. 41 c. 4, D.Lgs. 81/2008 – accertamenti per sostanze stupefacenti
  5. Artt. 36-37, D.Lgs. 81/2008 – informazione e formazione dei lavoratori

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