Risposta entro 24h lavorative — Richiedi preventivo
123

Aggiornamenti

Aggiornamento 2026: Intesa Stato-Regioni Stupefacenti

Risposta rapida

Lettura ~1 min
Secondo il quadro vigente al 2026, l'accertamento di assenza di tossicodipendenza per mansioni a rischio si fonda sull'Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 e relativo Accordo del 2008, in coordinamento con l'art. 41 D.Lgs. 81/08. Si suggerisce di verificare prassi regionali e l'ultima versione consolidata.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Contesto normativo

L’Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CSR) e il successivo Accordo Stato-Regioni 18 settembre 2008 individuano le mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza e prevedono accertamenti di assenza di tossicodipendenza, da effettuarsi in coordinamento con l’art. 41 del D.Lgs. 81/08.

Novità principali al 2026

Secondo il quadro vigente al 2026 l’impianto dell’Intesa 30 ottobre 2007 e dell’Accordo 18 settembre 2008 rimane confermato. Eventuali aggiornamenti riguardano linee guida e protocolli operativi regionali. Si suggerisce di verificare l’ultima versione consolidata e le indicazioni della ASL/Regione competente.

Adempimenti richiesti

  • Mappare le mansioni aziendali rientranti nell’Allegato I dell’Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007.
  • Integrare le procedure di accertamento nel protocollo sanitario aziendale.
  • Affidare gli accertamenti al medico competente o a strutture sanitarie autorizzate.
  • Gestire la riservatezza dei dati sanitari nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Impatto pratico per le aziende

  • Verificare periodicamente l’elenco delle mansioni interessate e aggiornare il protocollo sanitario.
  • Formare i lavoratori sulle procedure e sulle tutele previste dall’Intesa.
  • Conservare la documentazione degli accertamenti nel rispetto dei tempi di conservazione previsti.

Fonti

Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CSR); Accordo Stato-Regioni 18 settembre 2008; D.Lgs. 81/08, art. 41. Verificare presso fonte ufficiale: statoregioni.it.

Approfondimenti correlati

Esplora tutti i contenuti correlati

Riferimenti normativi e sanzioni

Esplora tutti i contenuti correlati

Domande frequenti

Per quali mansioni si applicano gli accertamenti?
Per quelle elencate nell'Allegato I dell'Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007 (es. conducenti di veicoli, addetti ad attività in quota, operatori di impianti pericolosi, lavori a rischio per terzi).
Sono garantite la riservatezza e le tutele del lavoratore?
Sì. I dati sanitari sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e le procedure dell'Intesa prevedono tutele specifiche. Il lavoratore può richiedere il controesame presso struttura pubblica.
Cosa succede in caso di accertamento positivo?
Il medico competente informa il datore di lavoro dell'eventuale non idoneità temporanea alla mansione a rischio; per l'accertamento definitivo di tossicodipendenza il lavoratore è inviato al Ser.D. territoriale. Verificare le procedure aggiornate presso la ASL competente.
Cosa cambia con gli aggiornamenti 2026 sugli accertamenti di tossicodipendenza?
Al 2026 l'impianto dell'Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CSR) e dell'Accordo Stato-Regioni 18 settembre 2008 resta confermato. Eventuali aggiornamenti riguardano linee guida operative regionali e protocolli dei Ser.D. territoriali. Si suggerisce di verificare le indicazioni aggiornate presso la ASL di riferimento e la Conferenza Stato-Regioni su statoregioni.it.
Dal quando è in vigore l'Intesa Stato-Regioni sugli accertamenti di tossicodipendenza?
L'Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CSR) è in vigore dal 2007 ed è integrata dall'Accordo Stato-Regioni del 18 settembre 2008, che ha definito le procedure operative. Il coordinamento con la sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.Lgs. 81/08 è applicabile dall'entrata in vigore del Testo Unico (15 maggio 2008). Verificare le eventuali modifiche aggiornate su statoregioni.it.
Il lavoratore può rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti di tossicodipendenza?
Il rifiuto del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti previsti dall'Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007 per le mansioni a rischio è considerato inadempimento contrattuale, in quanto la sorveglianza sanitaria rientra tra gli obblighi del lavoratore ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/08 (cooperazione con il datore di lavoro e con il medico competente). Le conseguenze disciplinari sono disciplinate dal contratto collettivo applicabile. Il lavoratore conserva tuttavia il diritto al controesame presso struttura pubblica. Per casi specifici rivolgersi a un legale specializzato.
Quali sanzioni si applicano se il datore di lavoro non integra gli accertamenti tossicodipendenza nel protocollo sanitario?
L'omessa integrazione degli accertamenti di assenza di tossicodipendenza nel protocollo sanitario, per le mansioni indicate nell'Allegato I dell'Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007, costituisce un inadempimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08, sanzionato dall'art. 55 del medesimo decreto con arresto o ammenda a carico del datore di lavoro. In sede ispettiva l'INL può emettere prescrizione ai sensi del D.Lgs. 758/94. Verificare gli importi aggiornati su ispettorato.gov.it e le sanzioni specifiche nella sezione /sanzioni/ del sito.
La normativa sugli accertamenti di tossicodipendenza si applica a tutti i datori di lavoro?
No. L'obbligo di accertamento di assenza di tossicodipendenza si applica solo ai datori di lavoro che impiegano personale in mansioni a rischio elencate nell'Allegato I dell'Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CSR), come ad esempio: conducenti di veicoli stradali, operatori di impianti pericolosi, addetti a lavori in quota, personale sanitario con funzioni operatorie. I datori di lavoro le cui attività non rientrano nell'Allegato I non sono tenuti agli accertamenti obbligatori. La Cass. Pen., Sez. IV, n. 28358/2023 ha confermato la responsabilità concorrente del datore di lavoro e del medico competente per infortuni occorsi a lavoratori tossicodipendenti quando le mansioni rientravano nell'Allegato I e gli accertamenti non erano stati attivati. Si suggerisce di verificare l'elenco completo su statoregioni.it con il medico competente.
Come cambia la normativa sugli accertamenti di tossicodipendenza al 2026?
Al 2026 l'impianto dell'Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CSR) e dell'Accordo Stato-Regioni del 18 settembre 2008 resta confermato. Le evoluzioni principali riguardano: le linee guida operative dei Ser.D. territoriali per gli accertamenti di secondo livello; le indicazioni del Garante Privacy (Reg. UE 2016/679, art. 9) sulla conservazione dei dati degli accertamenti tossicologici nei fascicoli sanitari aziendali; l'adeguamento dei protocolli sanitari in presenza di nuove sostanze psicoattive non ricomprese negli elenchi originari. Si suggerisce di verificare le indicazioni aggiornate della ASL di riferimento e il registro provvedimenti del Garante su garanteprivacy.it.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CSR) — accertamento tossicodipendenza per mansioni a rischio — statoregioni.it — verificare eventuali aggiornamenti regionali
  2. Accordo Stato-Regioni 18 settembre 2008 — procedure operative accertamento tossicodipendenza — statoregioni.it — verificare ultima versione consolidata
  3. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — art. 41 (sorveglianza sanitaria) — Gazzetta Ufficiale — verificare ultima versione consolidata
  4. Regolamento UE 2016/679 (GDPR) — artt. 9, 32 (categorie particolari di dati) — Verificare normativa italiana di attuazione (D.Lgs. 196/2003 come mod. dal D.Lgs. 101/2018)
  5. Nota INL n. 3257/2021 — obblighi sorveglianza sanitaria
  6. Ministero della Salute / Ser.D. — indicazioni operative sugli accertamenti — Verificare circolari aggiornate
  7. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale — banca dati italgiure — Pronunce su giudizio di idoneità e accertamenti tossicodipendenza
  8. Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 28358/2023 — omessa attivazione degli accertamenti di tossicodipendenza per mansioni a rischio ex Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007: responsabilità concorrente del datore di lavoro e del medico competente per infortunio occorso a lavoratore tossicodipendente — Verificare testo integrale su italgiure.giustizia.it

Richiedi un preventivo per la tua azienda

Compila il modulo: ti contattiamo per valutare nomina, visite mediche e sorveglianza sanitaria adatte alla tua azienda.

  • Risposta entro 24h lavorative
  • Senza impegno
  • Trattamento dati conforme GDPR
Richiedi preventivo

oppure scrivi a info@123medicocompetente.it

Non inviare dati sanitari personali