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Aggiornamento 2026: Intesa Stato-Regioni Alcol

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Secondo il quadro vigente al 2026, l'accertamento di assenza di assunzione di alcol per mansioni a rischio si fonda sulla Legge 125/2001 e sull'Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006, con elenco delle attività interessate. Il medico competente effettua gli accertamenti; si suggerisce di verificare eventuali aggiornamenti regionali.

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Contesto normativo

La Legge 30 marzo 2001, n. 125 vieta l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche durante l’attività lavorativa per determinate mansioni a rischio. L’Intesa Stato-Regioni 16 marzo 2006 (Rep. Atti n. 2540) individua le attività lavorative interessate e le relative procedure di accertamento.

Novità principali al 2026

Secondo il quadro vigente al 2026 l’impianto della Legge 125/2001 e dell’Intesa 16 marzo 2006 resta confermato. Possibili aggiornamenti riguardano protocolli operativi regionali e prassi delle ASL: si suggerisce di verificare l’ultima versione consolidata e le indicazioni della ASL/Regione di riferimento.

Adempimenti richiesti

  • Mappare le mansioni aziendali rientranti nell’Allegato I dell’Intesa Stato-Regioni 16 marzo 2006.
  • Inserire gli accertamenti alcolimetrici nel protocollo sanitario aziendale.
  • Definire con il medico competente le modalità operative e la frequenza degli accertamenti.
  • Formare e informare i lavoratori interessati sulle disposizioni applicabili.

Impatto pratico per le aziende

  • Identificare le mansioni rientranti nell’elenco dell’Intesa Stato-Regioni 16 marzo 2006.
  • Inserire gli accertamenti nel protocollo sanitario e aggiornarli a ogni revisione.
  • Coordinare con il medico competente le modalità e le tempistiche di accertamento.

Giudizio di idoneità e conseguenze aziendali

A seguito dell’accertamento alcolimetrico, il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08. In caso di non idoneità temporanea il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure conseguenti (es. diversa assegnazione temporanea della mansione), nel rispetto delle tutele previste dalla contrattazione collettiva applicabile. Il giudizio di non idoneità permanente comporta obblighi specifici di informazione all’INAIL e di gestione del rapporto di lavoro. Per l’apparato sanzionatorio in caso di inadempimento agli obblighi di sorveglianza sanitaria consultare la scheda sanzioni mancata nomina medico competente. Per gli orientamenti giurisprudenziali in materia di giudizio di idoneità e accertamenti speciali consultare il database sentenze Cassazione.

Fonti

Legge 30 marzo 2001, n. 125; Intesa Stato-Regioni 16 marzo 2006 (Rep. Atti n. 2540). Verificare presso fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale.

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Domande frequenti

Per quali mansioni si applica?
Per quelle elencate nell'Allegato I dell'Intesa Stato-Regioni 16 marzo 2006 (es. conducenti di veicoli, addetti a lavori in quota, operatori di impianti a rischio, attività con pericolo per terzi).
Chi effettua gli accertamenti?
Il medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria aziendale, secondo le procedure operative definite nell'Intesa Stato-Regioni 16 marzo 2006.
Quali conseguenze per il lavoratore risultato positivo?
Il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica; in caso di non idoneità temporanea il datore di lavoro adotta le misure conseguenti. Le procedure disciplinari restano di competenza del datore di lavoro nel rispetto del contratto collettivo applicabile.
Cosa cambia con gli aggiornamenti 2026 sugli accertamenti alcolimetrici?
Al 2026 l'impianto della Legge 125/2001 e dell'Intesa Stato-Regioni 16 marzo 2006 (Rep. Atti n. 2540) resta invariato. Eventuali aggiornamenti riguardano protocolli operativi regionali e prassi delle ASL competenti. Si suggerisce di verificare le indicazioni aggiornate presso la ASL di riferimento e le circolari del Ministero della Salute.
Dal quando è in vigore l'Intesa Stato-Regioni sugli accertamenti alcolimetrici?
L'Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006 (Rep. Atti n. 2540) è in vigore dal 2006 e trova il suo fondamento nella Legge 30 marzo 2001, n. 125. L'elenco delle mansioni (Allegato I) è quello di riferimento a livello nazionale, fatte salve eventuali specificazioni regionali. Verificare la versione consolidata su statoregioni.it o Gazzetta Ufficiale.
Il medico competente può rifiutarsi di effettuare gli accertamenti alcolimetrici?
No. Il medico competente nominato ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08 è tenuto a inserire gli accertamenti alcolimetrici nel protocollo sanitario quando l'azienda ha mansioni rientranti nell'Allegato I dell'Intesa Stato-Regioni 16 marzo 2006 (Rep. Atti n. 2540). Il rifiuto ingiustificato integra un inadempimento degli obblighi di cui all'art. 25 D.Lgs. 81/08. Verificare con un consulente del lavoro le modalità operative aggiornate.
Le sanzioni per violazioni della Legge 125/2001 si cumulano con quelle del D.Lgs. 81/08?
Le violazioni della Legge 30 marzo 2001, n. 125 (assunzione di alcolici nelle mansioni a rischio) e quelle in materia di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/08 seguono distinti regimi sanzionatori: le prime sono disciplinate dagli artt. 15-16 della Legge 125/2001; le seconde dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08. In sede ispettiva possono essere contestate congiuntamente. Per il quadro sanzionatorio aggiornato verificare su ispettorato.gov.it.
La normativa sugli accertamenti alcolimetrici si applica a tutti i datori di lavoro?
No. L'obbligo di sottoporre i lavoratori ad accertamento di assenza di assunzione di alcol si applica solo ai datori di lavoro che impiegano personale in mansioni a rischio indicate nell'Allegato I dell'Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006 (Rep. Atti n. 2540). L'elenco comprende, tra le principali categorie: conducenti di veicoli stradali, addetti a lavori in quota (quota > 2 m), operatori di gru e mezzi di sollevamento, addetti ad impianti a rischio esplosione, personale sanitario con compiti operatori. I datori di lavoro con attività non rientranti nell'Allegato I non sono tenuti agli accertamenti alcolimetrici obbligatori. Si suggerisce di verificare l'elenco completo su statoregioni.it e con il medico competente.
Come cambia la normativa sugli accertamenti alcolimetrici al 2026?
Al 2026 l'impianto della Legge 30 marzo 2001, n. 125 e dell'Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006 (Rep. Atti n. 2540) resta invariato nei contenuti essenziali. Eventuali aggiornamenti riguardano protocolli operativi regionali e le prassi delle ASL competenti per gli accertamenti di secondo livello. La Cass. Pen., Sez. IV, n. 41944/2022 ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per infortuni causati da lavoratore in stato di ebbrezza in mansione rientrante nell'Allegato I dell'Intesa, per omessa attivazione degli accertamenti. Si suggerisce di verificare le indicazioni aggiornate della propria ASL di riferimento e le circolari del Ministero della Salute su salute.gov.it.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Legge 30 marzo 2001, n. 125 — disciplina degli alcolici nei luoghi di lavoro — Gazzetta Ufficiale — verificare ultima versione consolidata
  2. Intesa Stato-Regioni 16 marzo 2006 (Rep. Atti n. 2540) — mansioni a rischio e accertamenti alcolimetrici — statoregioni.it — verificare eventuali aggiornamenti regionali
  3. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — art. 41 (sorveglianza sanitaria) — Gazzetta Ufficiale — verificare ultima versione consolidata
  4. Nota INL n. 3257/2021 — obblighi sorveglianza sanitaria
  5. Ministero della Salute — indicazioni operative su accertamenti alcolimetrici — Verificare circolari aggiornate
  6. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale — banca dati italgiure — Pronunce su giudizio di idoneità e accertamenti alcolimetrici
  7. Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 41944/2022 — responsabilità del datore di lavoro per infortuni causati da lavoratore in stato di ebbrezza in mansione a rischio inclusa nell'Allegato I dell'Intesa Stato-Regioni 16 marzo 2006: omessa attivazione degli accertamenti alcolimetrici — Verificare testo integrale su italgiure.giustizia.it

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