Rischi tipici del settore
Le farmacie hanno rischio biologico contenuto e videoterminali. I rischi più frequenti da gestire con sorveglianza sanitaria includono:
- Rischio biologico (contatto con clienti potenzialmente infetti, manipolazione farmaci)
- Videoterminali (VDT) (cassa, gestione ordini, sistemi informatici)
- Rischio chimico (manipolazione farmaci, preparazioni galeniche)
- Posture incongrue (lavoro in stazione eretta al banco)
Visite ed esami consigliati
Sulla base dei rischi e delle mansioni, il protocollo sanitario può prevedere visite mediche e accertamenti dedicati:
- Visita medica del lavoro — obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 in presenza di rischi soggetti a sorveglianza
- Visiotest — per addetti VDT oltre 20 ore settimanali ai sensi dell'art. 176 D.Lgs. 81/08
- Esami ematochimici — in coerenza con il protocollo per rischio biologico e chimico (artt. 229 e 279 D.Lgs. 81/08)
La definizione puntuale del protocollo resta in capo al medico competente sulla base della valutazione dei rischi.
Sorveglianza sanitaria — riferimenti normativi puntuali
Ai sensi del D.Lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria nelle farmacie è richiesta in presenza dei seguenti rischi:
- Rischio biologico: art. 279 D.Lgs. 81/08 — sorveglianza sanitaria obbligatoria per lavoratori esposti ad agenti biologici del gruppo 2 o superiore (es. farmacisti a contatto con pazienti infetti)
- Videoterminali: art. 176 D.Lgs. 81/08 — sorveglianza obbligatoria per addetti VDT oltre 20 ore settimanali (cassa, ordini, gestionale)
- Rischio chimico: art. 229 D.Lgs. 81/08 — sorveglianza obbligatoria se il rischio supera i valori limite o se la DVR non esclude effetti sulla salute (preparazioni galeniche, antiblastici)
Il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica ai sensi dell'art. 41 comma 6 D.Lgs. 81/08.
Protocollo sanitario tipico per Farmacie
In coerenza con i rischi prevalenti del comparto, il protocollo sanitario tipico per le farmacie prevede, ai sensi degli Artt. 25 e 41 D.Lgs. 81/08:
- Visita medica preventiva e periodica — con cadenza almeno biennale (Art. 41, comma 2, lett. a-b).
- Visiotest — per farmacisti e cassieri addetti a VDT oltre 20 ore settimanali, con periodicità quinquennale (biennale sopra i 50 anni), ai sensi dell'Art. 176 D.Lgs. 81/08.
- Esami ematochimici — per rischio biologico (Art. 279) e per farmacisti addetti a preparazioni galeniche o antiblastici (Art. 229).
- Valutazione muscoloscheletrica — per addetti al banco in stazione eretta prolungata, in coerenza con l'Art. 168 D.Lgs. 81/08.
Le sanzioni per omessa sorveglianza sanitaria sono disciplinate all'Art. 55 D.Lgs. 81/08: consulta la guida alle sanzioni per il datore di lavoro.
Come 123 Medico Competente organizza il servizio per Farmacie
- Analisi dei rischi e delle mansioni del settore.
- Nomina del medico competente e definizione del protocollo.
- Pianificazione delle visite mediche e degli accertamenti.
- Sopralluogo annuale nei luoghi di lavoro.
- Gestione delle scadenze e rinnovi nel tempo.
Profilo statistico INAIL del settore
Dati orientativi su infortuni e malattie professionali nel settore Farmacie, utili per calibrare il protocollo sanitario e la priorità degli accertamenti. Le serie storiche sono ricavate da elaborazione INAIL OpenData.
- Mansioni più esposte: quelle indicate nei rischi tipici sopra elencati.
- Frequenza infortunistica: variabile per dimensione aziendale e organizzazione del lavoro.
- Malattie professionali tabellate: collegate ai rischi storici del comparto.
Fonte: elaborazione INAIL OpenData. Dati orientativi, non sostituiscono la valutazione dei rischi aziendale.
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Settore e provincia
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