Risposta entro 24h lavorative — Richiedi preventivo
123

Settore

Medico Competente Farmacie

Risposta rapida

Lettura ~1 min
Nel settore Farmacie la sorveglianza sanitaria è organizzata sui rischi tipici della mansione. 123 Medico Competente affianca l'azienda nella nomina del medico competente, nella pianificazione delle visite mediche del lavoro e nella gestione del protocollo sanitario coerente con il D.Lgs. 81/08, con copertura nazionale e gestione operativa delle scadenze.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Rischi tipici del settore

Le farmacie hanno rischio biologico contenuto e videoterminali. I rischi più frequenti da gestire con sorveglianza sanitaria includono:

Visite ed esami consigliati

Sulla base dei rischi e delle mansioni, il protocollo sanitario può prevedere visite mediche e accertamenti dedicati:

  • Visita medica del lavoro — obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 in presenza di rischi soggetti a sorveglianza
  • Visiotest — per addetti VDT oltre 20 ore settimanali ai sensi dell'art. 176 D.Lgs. 81/08
  • Esami ematochimici — in coerenza con il protocollo per rischio biologico e chimico (artt. 229 e 279 D.Lgs. 81/08)

La definizione puntuale del protocollo resta in capo al medico competente sulla base della valutazione dei rischi.

Sorveglianza sanitaria — riferimenti normativi puntuali

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria nelle farmacie è richiesta in presenza dei seguenti rischi:

  • Rischio biologico: art. 279 D.Lgs. 81/08 — sorveglianza sanitaria obbligatoria per lavoratori esposti ad agenti biologici del gruppo 2 o superiore (es. farmacisti a contatto con pazienti infetti)
  • Videoterminali: art. 176 D.Lgs. 81/08 — sorveglianza obbligatoria per addetti VDT oltre 20 ore settimanali (cassa, ordini, gestionale)
  • Rischio chimico: art. 229 D.Lgs. 81/08 — sorveglianza obbligatoria se il rischio supera i valori limite o se la DVR non esclude effetti sulla salute (preparazioni galeniche, antiblastici)

Il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica ai sensi dell'art. 41 comma 6 D.Lgs. 81/08.

Protocollo sanitario tipico per Farmacie

In coerenza con i rischi prevalenti del comparto, il protocollo sanitario tipico per le farmacie prevede, ai sensi degli Artt. 25 e 41 D.Lgs. 81/08:

  • Visita medica preventiva e periodica — con cadenza almeno biennale (Art. 41, comma 2, lett. a-b).
  • Visiotest — per farmacisti e cassieri addetti a VDT oltre 20 ore settimanali, con periodicità quinquennale (biennale sopra i 50 anni), ai sensi dell'Art. 176 D.Lgs. 81/08.
  • Esami ematochimici — per rischio biologico (Art. 279) e per farmacisti addetti a preparazioni galeniche o antiblastici (Art. 229).
  • Valutazione muscoloscheletrica — per addetti al banco in stazione eretta prolungata, in coerenza con l'Art. 168 D.Lgs. 81/08.

Le sanzioni per omessa sorveglianza sanitaria sono disciplinate all'Art. 55 D.Lgs. 81/08: consulta la guida alle sanzioni per il datore di lavoro.

Come 123 Medico Competente organizza il servizio per Farmacie

  1. Analisi dei rischi e delle mansioni del settore.
  2. Nomina del medico competente e definizione del protocollo.
  3. Pianificazione delle visite mediche e degli accertamenti.
  4. Sopralluogo annuale nei luoghi di lavoro.
  5. Gestione delle scadenze e rinnovi nel tempo.

Profilo statistico INAIL del settore

Dati orientativi su infortuni e malattie professionali nel settore Farmacie, utili per calibrare il protocollo sanitario e la priorità degli accertamenti. Le serie storiche sono ricavate da elaborazione INAIL OpenData.

  • Mansioni più esposte: quelle indicate nei rischi tipici sopra elencati.
  • Frequenza infortunistica: variabile per dimensione aziendale e organizzazione del lavoro.
  • Malattie professionali tabellate: collegate ai rischi storici del comparto.

Fonte: elaborazione INAIL OpenData. Dati orientativi, non sostituiscono la valutazione dei rischi aziendale.

Approfondisci con dati e mappe di rischio

Settore e provincia

Operiamo in tutta Italia. Puoi richiedere il servizio per la tua sede indicando provincia e numero di lavoratori: organizziamo le visite nella zona di tua competenza. Vedi anche la copertura territoriale.

Rischi correlati al settore

Servizi utili

Esplora tutti i contenuti correlati

Settori affini

Esplora tutti i contenuti correlati

Normativa e costi

Domande frequenti

I farmacisti sono soggetti a sorveglianza sanitaria per rischio biologico?
Sì, in coerenza con l'art. 271 D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro valuta l'esposizione ad agenti biologici. Per le farmacie con accesso diretto al pubblico (compreso quello infetto), il rischio biologico è generalmente classificato. Se la valutazione rileva esposizione ad agenti del gruppo 2 o superiore, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 279 D.Lgs. 81/08 è obbligatoria.
Il farmacista che lavora al banco informatico per più di 20 ore a settimana deve fare il visiotest?
Sì, ai sensi dell'art. 176 D.Lgs. 81/08. Chi utilizza il videoterminale per oltre 20 ore settimanali (al netto delle pause) è soggetto a sorveglianza sanitaria che include, di norma, il visiotest. Il medico competente stabilisce periodicità e accertamenti integrativi.
Le preparazioni galeniche comportano un rischio chimico soggetto a sorveglianza?
In molti casi sì. Ai sensi dell'art. 223 D.Lgs. 81/08, le farmacie che effettuano preparazioni galeniche devono valutare il rischio chimico. Se la DVR rileva esposizione a sostanze pericolose (inclusi antiblastici), il medico competente è coinvolto nella sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 229.
Il medico competente è obbligatorio in farmacia?
In presenza di rischio biologico (art. 279 D.Lgs. 81/08), di addetti VDT oltre soglia (art. 176 D.Lgs. 81/08) o di rischio chimico da preparazioni (art. 229 D.Lgs. 81/08), la nomina del medico competente è generalmente necessaria. Verifichiamo insieme il caso specifico.
Come parte il servizio per il settore Farmacie?
Si parte da un preventivo basato su numero di dipendenti, mansioni (farmacista, magazziniere, cassiere) e provincia. Dopo la nomina pianifichiamo visite mediche, visiotest ove necessari e gestione delle scadenze.
Coprite tutta Italia?
Sì, il servizio è organizzato a livello nazionale. Le visite possono essere svolte in sede aziendale o presso strutture convenzionate, in base alla provincia.
I dipendenti di farmacia che non lavorano al banco sono soggetti a sorveglianza sanitaria?
Dipende dalla mansione e dai rischi associati. Il magazziniere che movimenta carichi pesanti può rientrare nel campo di applicazione dell'art. 168 D.Lgs. 81/08; chi usa videoterminali per oltre 20 ore settimanali è soggetto all'art. 176. La valutazione va fatta mansione per mansione: il medico competente definisce il protocollo sulla base dei rischi effettivamente presenti.
Ogni quanto va rinnovata la visita medica in farmacia?
La periodicità è definita dal medico competente nel protocollo sanitario. In linea generale: per il rischio VDT la visita è quinquennale (biennale sopra i 50 anni) ai sensi dell'art. 176 D.Lgs. 81/08; per il rischio biologico la periodicità è stabilita dal medico sulla base della classificazione degli agenti ai sensi degli artt. 271-279 D.Lgs. 81/08; per il rischio chimico la periodicità dipende dalla valutazione dell'esposizione ai sensi degli artt. 221-232 D.Lgs. 81/08.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08, art. 41 — Sorveglianza sanitaria
  2. D.Lgs. 81/08, art. 176 — Sorveglianza sanitaria per lavoratori addetti ai VDT
  3. D.Lgs. 81/08, artt. 266–286 (Titolo X) — Agenti biologici: obblighi e sorveglianza
  4. D.Lgs. 81/08, artt. 221–232 (Titolo IX, Capo I) — Agenti chimici pericolosi
  5. D.Lgs. 81/08, art. 25 — Obblighi del medico competente

Richiedi un preventivo per la tua azienda

Compila il modulo: ti contattiamo per valutare nomina, visite mediche e sorveglianza sanitaria adatte alla tua azienda.

  • Risposta entro 24h lavorative
  • Senza impegno
  • Trattamento dati conforme GDPR
Richiedi preventivo

oppure scrivi a info@123medicocompetente.it

Non inviare dati sanitari personali