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Esami Ematochimici

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Gli esami ematochimici sono analisi di laboratorio su sangue, urine o altri campioni biologici previste, nella medicina del lavoro, quando il protocollo sanitario lo richiede in funzione dei rischi della mansione (per esempio rischio chimico, biologico, particolari mansioni alimentaristiche). La scelta degli esami è del medico competente.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cosa sono

Sono analisi su matrici biologiche utili a valutare lo stato di salute o l'assorbimento di specifici agenti. In medicina del lavoro vengono utilizzati come monitoraggio biologico o per valutazioni cliniche mirate.

Quando servono

Quando il protocollo sanitario li prevede per specifici rischi (esposizioni chimiche, biologiche, particolari attività). Non sono obbligatori in modo generalizzato.

Normativa di riferimento

D.Lgs. 81/08, art. 41 (sorveglianza sanitaria), art. 229 (monitoraggio biologico per agenti chimici pericolosi), art. 234 (accertamenti specifici per esposizione a piombo), Titolo IX Capo II artt. 238-245 (cancerogeni e mutageni) e Titolo X Capo II (agenti biologici).

Come li organizza 123 Medico Competente

Definiamo gli esami nel protocollo, gestiamo la raccolta dei campioni in studio o in azienda e ne integriamo i referti nella valutazione del medico competente.

Esami coinvolti

Possono comprendere emocromo, indici epatici/renali, monitoraggio biologico per metalli o solventi, esami specifici per mansioni alimentaristiche, sempre selezionati in base ai rischi.

Periodicità degli esami ematochimici

La cadenza è definita dal medico competente nel protocollo, in coerenza con l'art. 41 D.Lgs. 81/08 e con i Titoli specifici sui singoli rischi: tipicamente annuale per esposti a agenti chimici, semestrale per monitoraggio biologico di metalli pesanti, biennale per mansioni alimentaristiche. Cadenze più ravvicinate sono previste per esposizione a cancerogeni e mutageni.

Esami ematochimici e settori a rischio elevato

Nel settore metalmeccanica il monitoraggio biologico per piombo (art. 234 D.Lgs. 81/08), solventi e altri metalli pesanti è parte integrante del protocollo sanitario. Nel settore sanitario la sorveglianza biologica per rischio infettivo (Titolo X Capo II D.Lgs. 81/08) prevede accertamenti mirati per epatite B, epatite C e altri agenti biologici. Nell'edilizia, mansioni di bonifica da amianto richiedono specifici accertamenti ai sensi del Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/08. In tutti questi contesti il medico competente seleziona il panel di esami in coerenza con i valori limite biologici ex art. 232 D.Lgs. 81/08 e con gli agenti di rischio identificati nel DVR.

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Domande frequenti

Sono sempre necessari?
No. Sono previsti quando il protocollo sanitario lo stabilisce in base ai rischi specifici della mansione.
Chi vede i risultati?
I risultati clinici sono trattati dal medico competente nel rispetto del segreto professionale e del GDPR. Al datore di lavoro viene comunicato solo il giudizio di idoneità.
Si possono eseguire in azienda?
Sì, con clinica mobile e procedure di raccolta dei campioni dedicate, in funzione del tipo di esame.
Cos'è il monitoraggio biologico?
È la misura di indicatori biologici (sangue, urine) di esposizione o effetto per agenti chimici (es. piombo, solventi). È previsto dal Titolo IX D.Lgs. 81/08 quando i valori di esposizione superano i livelli di azione e va inserito nel protocollo sanitario ex art. 41.
Gli esami ematochimici sono diversi per ogni tipo di rischio?
Sì. Il medico competente seleziona gli esami in funzione dell'agente di rischio specifico: per esposizione a piombo sono previsti esami specifici ai sensi dell'art. 234 D.Lgs. 81/08; per cancerogeni e mutageni il Titolo IX Capo II indica accertamenti specifici; per mansioni alimentaristiche si applicano le norme igienico-sanitarie di settore. Il panel di esami è sempre motivato dai rischi del DVR.
Chi sostiene i costi degli esami ematochimici?
Gli oneri della sorveglianza sanitaria, inclusi gli esami ematochimici e il monitoraggio biologico, sono integralmente a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. g) D.Lgs. 81/08. Nessun costo può essere addebitato al lavoratore.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Art. 41 D.Lgs. 81/08 – Sorveglianza sanitaria
  2. Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/08 – Agenti chimici pericolosi (monitoraggio biologico)
  3. Art. 229 D.Lgs. 81/08 – Sorveglianza sanitaria per agenti chimici
  4. Art. 25 D.Lgs. 81/08 – Obblighi del medico competente
  5. Allegato XXXVIII D.Lgs. 81/08 – Valori limite biologici obbligatori e procedure di monitoraggio biologico per agenti chimici
  6. Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/08 (art. 240 ss.) – Protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione al piombo
  7. D.Lgs. 81/08 – Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro

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