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Generatore lettera di revoca del medico competente

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Tool gratuito per generare la lettera di revoca dell'incarico al medico competente, con motivazione, data di efficacia, preavviso e modalità di consegna delle cartelle sanitarie ex art. 25 D.Lgs. 81/08. Modello orientativo, da validare con il consulente del lavoro.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

A cosa serve

La lettera di revoca formalizza la cessazione dell'incarico del medico competente. Va inviata in forma scritta (PEC o raccomandata A/R) e regola le attività di passaggio delle cartelle sanitarie e di rischio. La procedura completa è in come revocare il medico competente; se invece stai sostituendo il medico vedi come cambiare medico competente.

Documenti richiesti per la compilazione

  • Lettera di nomina vigente (con data della nomina originaria).
  • Eventuali addendum contrattuali (clausole di recesso/preavviso).
  • Dati anagrafici del medico uscente e della nuova nomina (se già designata).
  • Pianificazione visite calendarizzate e Allegato 3B di competenza.

Tempi tipici

  • Compilazione del form: 10-15 minuti.
  • Invio via PEC/raccomandata: 1 giorno.
  • Preavviso contrattuale: tipicamente 30-60 giorni.
  • Consegna cartelle al nuovo MC: entro la data di cessazione, di norma 1-2 settimane.

Compila e scarica

Modello orientativo. Verificare adempimenti e contenuti con il consulente del lavoro, RSPP e medico competente. Il documento generato non costituisce parere legale.

Dati da compilare

Anteprima

aggiornata in tempo reale
MODELLO ORIENTATIVO A SCOPO INFORMATIVO — Adattare al singolo contesto aziendale e verificare gli adempimenti con il proprio consulente del lavoro / RSPP / medico competente. Il presente documento NON costituisce parere legale.
[RAGIONE SOCIALE AZIENDA]
[SEDE LEGALE]
P.IVA/CF: [P.IVA / CF AZIENDA]

Spett.le
[MEDICO COMPETENTE USCENTE]
[INDIRIZZO STUDIO DEL MEDICO]

Inviata via PEC / raccomandata A/R.

Luogo, [LUOGO EMISSIONE], [DATA LETTERA]

Oggetto: Revoca dell'incarico di Medico Competente conferito in data [DATA DELLA NOMINA ORIGINARIA]
ai sensi dell'art. 39 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08.

Egregio Dottore,

con la presente la sottoscritta [RAGIONE SOCIALE AZIENDA], in persona del legale rappresentante [LEGALE RAPPRESENTANTE],
comunica la REVOCA dell'incarico di Medico Competente conferito alla S.V. con lettera del [DATA DELLA NOMINA ORIGINARIA].

Motivazione: [MOTIVAZIONE DELLA REVOCA]

La revoca avrà efficacia dal [DATA DI EFFICACIA DELLA REVOCA], fermo restando il preavviso di [PREAVVISO (GIORNI)] giorni
previsto contrattualmente.

Si invita la S.V. a procedere, ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. e) del D.Lgs. 81/08, alla consegna
delle cartelle sanitarie e di rischio in originale, secondo le seguenti modalità:

[MODALITÀ CONSEGNA CARTELLE SANITARIE]

Il nuovo medico competente designato è: [NUOVO MEDICO COMPETENTE (SE NOTO)] (i dati di contatto saranno comunicati per
le attività di passaggio di consegne).

Si invita inoltre la S.V. a:
  - completare le eventuali visite mediche già calendarizzate fino alla data di efficacia;
  - trasmettere copia dell'ultimo Allegato 3B di competenza;
  - consegnare i giudizi di idoneità in corso di validità.

Resta inteso che, per le visite mediche e gli atti compiuti fino alla data di efficacia della revoca,
sarà corrisposto quanto pattuito nel preventivo / incarico vigente.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.


Il Datore di Lavoro
[LEGALE RAPPRESENTANTE]

______________________________

I file sono generati nel tuo browser. Nessun dato viene inviato ai nostri server.

Cosa deve contenere

  • Riferimento alla nomina originaria e ai contratti vigenti.
  • Motivazione della revoca.
  • Data di efficacia e preavviso.
  • Modalità di consegna delle cartelle sanitarie e di rischio.
  • Indicazione (se nota) del nuovo medico competente.
  • Saldo delle attività e degli atti compiuti.

Riferimenti normativi

  • Art. 25 c. 1 lett. e) D.Lgs. 81/08 — custodia e consegna della cartella sanitaria e di rischio.
  • Art. 39 c. 1-bis D.Lgs. 81/08 — modalità di svolgimento dell'attività e cessazione.
  • Art. 18 D.Lgs. 81/08 — obbligo di garantire continuità della sorveglianza sanitaria.

Cosa fare dopo aver generato il documento

  1. Invia la lettera via PEC o raccomandata A/R.
  2. Concorda il passaggio fisico delle cartelle sanitarie con il nuovo medico.
  3. Nomina il nuovo medico competente (puoi usare il generatore di lettera di nomina).
  4. Aggiorna il DVR e l'organigramma sicurezza.
  5. Conserva la documentazione di consegna firmata.

Avvertenza importante

Modello orientativo: non costituisce parere legale. Verificare contratto vigente, clausole di recesso e adempimenti con il consulente del lavoro prima dell'invio.

Procedure operative

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Indici

Domande frequenti

È obbligatorio motivare la revoca del medico competente?
La legge (D.Lgs. 81/08) non impone una motivazione specifica per la revoca del medico competente, ma il contratto di incarico può prevederla. In assenza di clausole contrattuali, la revoca può avvenire per qualsiasi ragione organizzativa (riorganizzazione del servizio, cambio di fornitore, scadenza dell'incarico), purché vengano rispettati i termini di preavviso contrattualmente pattuiti.
Cosa succede alle cartelle sanitarie quando si revoca il medico?
Ex art. 25 c. 1 lett. e) D.Lgs. 81/08, il medico competente uscente è tenuto a consegnare le cartelle sanitarie e di rischio in busta chiusa al medico subentrante, nel rispetto del segreto professionale. Se non è ancora stato nominato un nuovo medico, le cartelle possono essere temporaneamente custodite dal medico uscente fino alla nomina del successore, fermo restando il rispetto dei termini di conservazione (art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08).
Quale preavviso minimo occorre rispettare?
Il D.Lgs. 81/08 non fissa un termine minimo di preavviso per la revoca: si applica quanto stabilito nel contratto di incarico professionale. In assenza di clausola contrattuale, si applica il principio generale di buona fede ex art. 1375 c.c. e un preavviso ragionevole (tipicamente 30-60 giorni) per consentire la continuità della sorveglianza sanitaria ex art. 18 c. 1 lett. g) D.Lgs. 81/08.
Il datore di lavoro può restare senza medico competente durante il periodo di transizione?
No. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la continuità della sorveglianza sanitaria ex art. 18 c. 1 lett. a) e g) D.Lgs. 81/08. La revoca del vecchio medico deve essere coordinata con la nomina del nuovo medico, in modo che non vi sia soluzione di continuità, soprattutto se sono in programma visite periodiche o vi siano lavoratori con sorveglianza sanitaria in corso.
Cosa fare se il medico uscente si rifiuta di consegnare le cartelle sanitarie?
Il rifiuto del medico uscente di consegnare le cartelle sanitarie e di rischio configura un inadempimento contrattuale e una violazione dell'art. 25 c. 1 lett. e) D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro può diffidare il medico per iscritto, e in caso di mancata risposta, rivolgersi all'Ordine dei Medici competente per segnalare la violazione deontologica, oltre a valutare azione civile per inadempimento contrattuale.
La revoca deve essere inviata via PEC o basta una email?
Non è obbligatoria la PEC per legge, ma è fortemente raccomandata in quanto fornisce prova legale della data di invio e ricezione. In alternativa, è ammessa la raccomandata A/R. La semplice email non certificata non è consigliata per atti di questa rilevanza, in quanto non fornisce certezza sulla ricezione. Verificare il contratto di incarico per eventuali clausole sulle modalità di comunicazione.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 — Continuità della sorveglianza sanitaria
  2. Art. 25 c. 1 lett. e) D.Lgs. 81/08 — Consegna della cartella sanitaria alla cessazione
  3. Art. 39 c. 1-bis D.Lgs. 81/08 — Cessazione del rapporto professionale

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