Domande e risposte
L'impresa edile deve sempre nominare il medico competente?
Quasi sempre sì, ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08, per la presenza di rischi soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria (art. 41 c. 1 D.Lgs. 81/08): rumore (artt. 189-198), MMC (artt. 167-171), vibrazioni (artt. 200-209), polveri di silice cancerogena (artt. 233-245) e lavori in quota.
Quali visite tipiche in edilizia?
Il protocollo sanitario predisposto dal medico competente ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 comprende: visita preventiva e periodica per rumore superiore a 80 dB(A) (art. 196 D.Lgs. 81/08) con audiometria annuale o biennale; sorveglianza per MMC (artt. 167–171 D.Lgs. 81/08) con valutazione muscoloscheletrica; visite per vibrazioni meccaniche (artt. 200–209 D.Lgs. 81/08); idoneità specifica per lavori in quota con valutazione cardiovascolare, neurologica e visiva; screening alcol (Intesa Stato-Regioni 16/03/2006) per le mansioni soggette; sorveglianza per polveri di silice cristallina respirabile (art. 242 D.Lgs. 81/08).
I lavoratori autonomi sono soggetti?
Non come dipendenti, ma in cantiere devono comunque possedere idoneità sanitaria per la specifica attività ove richiesta.
Cosa prevede l'Allegato 3B?
L'Allegato 3B D.Lgs. 81/08 è il modello della relazione sanitaria annuale che il medico competente trasmette ai servizi di prevenzione delle ASL (art. 40 D.Lgs. 81/08), con dati aggregati e anonimi sulla sorveglianza effettuata (tipologie di visite, giudizi, malattie professionali sospette). È distinto dall'Allegato 3A, che è invece il modello della cartella sanitaria e di rischio individuale.
Lavori in quota: quale idoneità?
Ai sensi dell'art. 41 c. 1 D.Lgs. 81/08, il medico competente esprime un giudizio di idoneità specifico per i lavori in quota (art. 107 D.Lgs. 81/08, altezza superiore a 2 m). La valutazione comprende: acuità visiva e campo visivo, funzione vestibolare ed equilibrio, assenza di patologie neurologiche (epilessia, sincopi, vertigini) e stato cardiovascolare (ECG, pressione arteriosa). Eventuali limitazioni (es. divieto di lavoro in quota isolato, obbligo di DPI anticaduta specifici) sono riportate nel giudizio di idoneità. In caso di contestazione è possibile ricorrere all'organo di vigilanza entro 30 giorni ai sensi dell'art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08.
Cosa succede in caso di subappalto?
Ogni impresa è responsabile della sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti; il committente verifica la documentazione.
Le polveri di silice richiedono sorveglianza?
Sì. La silice libera cristallina respirabile è classificata come cancerogeno professionale; si applicano le disposizioni del Titolo IX Capo II (artt. 233-245 D.Lgs. 81/08): sorveglianza sanitaria dedicata (art. 242), registro degli esposti ai sensi dell'art. 243, conservazione delle cartelle per almeno 40 anni e comunicazione annuale all'INAIL.
Il rumore in cantiere come si gestisce?
Valutazione fonometrica (art. 190 D.Lgs. 81/08), obbligo di DPI uditivi oltre 80 dB(A) (art. 193 D.Lgs. 81/08) e sorveglianza sanitaria con audiometria annuale o biennale al superamento di 85 dB(A) (secondo valore d'azione, art. 196 D.Lgs. 81/08).
Vibrazioni meccaniche: quali esami?
Visita medica con esami mirati al sistema mano-braccio (uso di martelli, smerigliatrici) o all'intero corpo (conduttori di mezzi su cantiere) in base alla mansione, ai sensi degli artt. 200-209 D.Lgs. 81/08 (Titolo VIII Capo III); la sorveglianza è obbligatoria al superamento dei valori inferiori d'azione (2,5 m/s² per H-A, 0,5 m/s² per W-B).
Lavoratori extracomunitari?
Stesse regole, con eventuale supporto linguistico nelle visite e nelle informative.
Qual è la periodicità delle visite mediche in edilizia?
La periodicità è stabilita dal medico competente nel protocollo sanitario (art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08) in base ai rischi specifici: per il rischio rumore superiore a 85 dB(A) la visita è annuale o biennale (art. 196 D.Lgs. 81/08); per MMC e vibrazioni in genere annuale; per esposizione a polveri di silice (agente cancerogeno) la sorveglianza è rafforzata con registro degli esposti ai sensi degli artt. 233–245 D.Lgs. 81/08.
Come si coordina la sorveglianza sanitaria in cantieri con più imprese?
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) verifica che ciascuna impresa abbia nominato il proprio medico competente e predisposto il protocollo sanitario. Le cartelle sanitarie restano di competenza del singolo datore di lavoro, ma il CSE può richiedere evidenza dei giudizi di idoneità per i lavoratori presenti in cantiere. In cantieri complessi è opportuno che i medici delle diverse imprese si coordinino sui rischi interferenziali. Il DUVRI o il PSC specifica le modalità di cooperazione in materia di sorveglianza.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) impone la nomina del medico competente?
Il PSC (art. 100 D.Lgs. 81/08), predisposto dal CSP per cantieri con più imprese, non impone direttamente la nomina del medico competente, che resta obbligo esclusivo di ciascun datore ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08. Il PSC identifica i rischi interferenziali: per quelli soggetti a sorveglianza obbligatoria (rumore, vibrazioni, MMC, agenti cancerogeni) ogni datore nomina il proprio medico e predispone il protocollo. Il CSE verifica in fase esecutiva il rispetto degli obblighi e può richiedere i giudizi di idoneità ai sensi dell'Allegato XVII D.Lgs. 81/08.
I lavoratori autonomi operanti in cantiere devono sottoporsi a visita medica?
I lavoratori autonomi non sono assoggettati agli obblighi di sorveglianza sanitaria previsti dall'art. 41 D.Lgs. 81/08, che riguardano i lavoratori subordinati e i soggetti equiparati (art. 2 D.Lgs. 81/08). Per specifiche attività (es. guida professionale, mansioni in ambienti confinati ex D.P.R. 177/2011) normative di settore possono richiedere attestazioni sanitarie autonome. Il committente o il CSE non può imporre la visita al lavoratore autonomo al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Domande correlate
Approfondimenti
Idoneità per lavori in quota: cosa valuta il medico
Per i lavori in quota il medico competente verifica in modo specifico la funzione visiva (acuità, campo visivo), il sistema vestibolare ed equilibrio, lo stato cardiovascolare e la presenza di patologie neurologiche o epilettiche. La valutazione è effettuata con visita clinica ed eventuali accertamenti specialistici; eventuali limitazioni vengono riportate nel giudizio di idoneità con le relative prescrizioni operative (uso di DPI, divieto di lavoro in quota isolato, ecc.).
Cosa dice la normativa sui cantieri edili
La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è disciplinata dal Titolo IV D.Lgs. 81/08 (artt. 88–160), che recepisce la Direttiva 92/57/CEE. L'art. 100 prevede il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); l'art. 101 la nomina del coordinatore per l'esecuzione (CSE). L'obbligo di nomina del medico competente (art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08) si applica a ogni singolo datore presente nel cantiere. I rischi tipici attivano normative specifiche: rumore (artt. 189–198 D.Lgs. 81/08), vibrazioni (artt. 200–209), MMC (artt. 167–171), agenti cancerogeni come la silice cristallina respirabile (artt. 233–245 D.Lgs. 81/08). L'Allegato XVII D.Lgs. 81/08 elenca la documentazione che il CSE può richiedere alle imprese, tra cui i giudizi di idoneità dei lavoratori.
Casi pratici in cantiere
Carpentiere esposto a rumore da utensili pneumatici (>85 dB(A)): sorveglianza obbligatoria con audiometria annuale o biennale (art. 196 D.Lgs. 81/08); DPI uditivi obbligatori (art. 193 D.Lgs. 81/08); il medico competente verifica la progressione del danno uditivo e aggiorna il giudizio di idoneità ad ogni visita.
Demolizione con esposizione a silice cristallina respirabile: classificata come esposizione ad agente cancerogeno (Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08); sorveglianza rafforzata, registro degli esposti (art. 243 D.Lgs. 81/08) e conservazione della cartella sanitaria per almeno 40 anni dalla cessazione dell'esposizione.
Ponteggiatore addetto a lavori in quota: visita preventiva con valutazione cardiovascolare e neurologica specifica (art. 107 D.Lgs. 81/08); il giudizio indica eventuali limitazioni (es. divieto di lavoro isolato in quota); l'inidoneità ai lavori in quota non preclude le mansioni a terra.