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Contratti tra RSPP e medico competente

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Quando uno studio di RSPP si avvale stabilmente di un medico competente per i propri clienti, è utile formalizzare il rapporto con un contratto chiaro: oggetto del servizio, perimetro dei clienti coperti, tariffe, SLA, responsabilità reciproche, gestione della documentazione, trattamento dei dati e modalità di recesso. Una buona base contrattuale riduce attriti e protegge entrambe le parti.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Elementi essenziali

  • Oggetto del servizio
  • Perimetro clienti
  • Tariffe per visita e attività accessorie
  • Livelli di servizio
  • Durata e recesso

Clausole utili

  • Riservatezza e segreto professionale
  • Trattamento dati ex GDPR
  • Foro competente e responsabilità
  • Modalità di passaggio cartelle in uscita

Rapporto con il cliente finale

La nomina del medico competente resta del datore di lavoro: il contratto tra RSPP e medico definisce solo il rapporto interno di fornitura e i livelli di servizio. È importante che il contratto RSPP–MC chiarisca esplicitamente questa distinzione per evitare ambiguità in caso di ispezione o contestazione. In particolare:

  • L'atto di nomina del MC (obbligo non delegabile ex art. 17, co. 1, lett. a, D.Lgs. 81/08) deve essere firmato dal datore di lavoro del cliente, non dall'RSPP.
  • Il contratto RSPP–MC non sostituisce la nomina formale né la integra: è uno strumento commerciale che regola il rapporto di fornitura tra i due professionisti.
  • In caso di ispezione INL o ATS, l'ispettore verificherà la nomina del cliente, non il contratto RSPP–MC: entrambi i documenti devono essere presenti e coerenti.

Modello fornito

Possiamo condividere uno schema-base di contratto da personalizzare sulle specifiche del rapporto RSPP–MC. Il modello include le clausole essenziali (oggetto, perimetro clienti, tariffe, SLA, durata, recesso) e quelle accessorie (riservatezza, GDPR, passaggio cartelle, foro competente). Scrivi tramite la pagina contatti indicando il numero approssimativo di clienti gestiti e le regioni coperte: adattiamo il modello al contesto specifico.

Presupposti normativi e distinzione dei ruoli

Il contratto tra studio RSPP e medico competente è un accordo commerciale di fornitura, distinto dall'atto di nomina del medico competente da parte del datore di lavoro. Quest'ultimo è un obbligo del datore di lavoro ex art. 18, co. 1, lett. a, D.Lgs. 81/08 e non può essere sostituito o integrato dal contratto RSPP-MC. Il contratto definisce i livelli di servizio interni, la gestione operativa dei clienti e le modalità di documentazione, nel rispetto del quadro normativo degli artt. 31-34 D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 per gli obblighi formativi. Per il dettaglio sulle SLA da inserire in contratto, vedi SLA tipico del medico competente per RSPP.

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Domande frequenti

Posso prevedere esclusiva?
Sì, una clausola di esclusiva è possibile, ma è preferibile valutarne pro e contro caso per caso. Per il medico competente, l'esclusiva limita la libertà professionale; per lo studio RSPP, garantisce priorità nelle risposte. Un'alternativa è prevedere un diritto di precedenza (right of first refusal) su nuovi clienti nello stesso territorio.
È obbligatorio un contratto scritto?
Non è un obbligo normativo esplicito, ma è fortemente consigliato a tutela di entrambe le parti. In caso di controversie su tariffe, SLA non rispettati, mancata consegna cartelle o responsabilità in caso di ispezione, il contratto scritto è l'unico strumento che definisce chiaramente le obbligazioni reciproche.
Chi firma il contratto con il medico competente: l'RSPP o il datore di lavoro del cliente?
Il contratto di incarico del medico competente (nomina formale) deve essere firmato dal datore di lavoro del cliente, non dall'RSPP (art. 17, co. 1, lett. a, D.Lgs. 81/08 — obbligo non delegabile). Il contratto tra studio RSPP e medico è un accordo commerciale separato che definisce il rapporto di fornitura e collaborazione tra le due figure professionali, senza sostituire la nomina formale.
Come si gestisce il trattamento dati nel contratto?
Il medico competente tratta dati sanitari dei lavoratori del cliente in qualità di titolare autonomo del trattamento (non responsabile del trattamento del datore di lavoro), data la specifica tutela del segreto professionale. Il contratto RSPP-MC deve prevedere clausole di riservatezza, indicare che le cartelle sanitarie restano sotto la custodia del MC, e regolamentare cosa accade ai dati in caso di cessazione del rapporto. Il GDPR (Reg. UE 2016/679) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si applicano integralmente.
Come si gestisce la cessazione del rapporto nel contratto?
La clausola di recesso deve prevedere: termine di preavviso (30-60 giorni), obbligo di consegna delle cartelle sanitarie al medico subentrante, responsabilità sulla documentazione in transizione, e modalità di comunicazione ai clienti. Senza una clausola chiara, il rischio è che il medico uscente ritardi la consegna delle cartelle, lasciando il cliente scoperto nella sorveglianza sanitaria.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/2008 – art. 17, co. 1, lett. a (nomina del medico competente – obbligo non delegabile del datore di lavoro)
  2. Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR (trattamento dati sanitari)
  3. D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali

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