Cosa dice la norma
L’art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125 (G.U. n. 90/2001) vieta l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche durante l’orario di lavoro in determinati contesti; le mansioni soggette a sorveglianza con alcoltest sono quelle elencate nell’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006 (Conferenza Stato-Regioni, rep. atti n. 2540), che individua tassativamente le categorie a rischio per la sicurezza di terzi (es. conducenti di veicoli, operatori di macchine pericolose, addetti a impianti a rischio).
Per le sostanze stupefacenti, il Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 (G.U. n. 266 del 15 novembre 2007) elenca tassativamente le mansioni per le quali è obbligatorio l’accertamento di assenza di tossicodipendenza. Le procedure operative (screening urinario, accertamento di secondo livello presso struttura pubblica, comunicazione dell’esito) sono disciplinate dall’Accordo Stato-Regioni 18 settembre 2008 (G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2008), che integra le indicazioni del 2007 e regolamenta la fase di accertamento diagnostico di secondo livello affidata ai SerD/SerT.
A chi si applica
Ai lavoratori adibiti a mansioni elencate negli atti citati (es. conducenti di mezzi pesanti, addetti a macchine pericolose, attività con rischio per terzi). L’elenco va consultato in originale e applicato al contesto aziendale.
Obblighi pratici
- Individuare in DVR le mansioni soggette.
- Inserire nel protocollo gli accertamenti previsti.
- Garantire procedura conforme (preassuntivo, periodico, mirato, dopo incidente).
- Gestire il follow-up in caso di positività o non idoneità.
Cosa fa il medico competente
Esegue gli accertamenti, valuta gli esiti e formula il giudizio di idoneità. In caso di esiti positivi attiva i percorsi previsti dal SerD/SerT.
Sanzioni / conseguenze
La somministrazione di bevande alcoliche in violazione dell’art. 15 Legge 30 marzo 2001, n. 125 è punita con ammenda da 516,00 a 2.582,00 euro ai sensi dell’art. 15, c. 3 della stessa legge. L’omessa sorveglianza sanitaria per le mansioni a rischio elencate negli atti Stato-Regioni è sanzionata ai sensi dell’art. 55, c. 5, lett. c) D.Lgs. 81/2008 con arresto da tre a sei mesi o ammenda a carico del datore di lavoro. In caso di incidente connesso, possono configurarsi responsabilità penali aggiuntive ex artt. 589 e 590 c.p. Vedi sanzioni mancata sorveglianza sanitaria.
Sanzioni correlate
- Mancata sorveglianza sanitaria — fattispecie principale per mansioni a rischio.
- Mancata visita medica del lavoratore
Sentenze rilevanti
Per la giurisprudenza su accertamenti alcol/droghe e responsabilità del datore consulta ildatabase sentenze Cassazione e la schedasentenze su medico competente.