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Partnership professionale

Medico Competente per Consulenti della Sicurezza

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123 Medico Competente collabora con consulenti della sicurezza, RSPP esterni, studi di consulenza del lavoro e commercialisti che hanno bisogno di un partner affidabile per il servizio di medico competente verso i propri clienti. Offriamo copertura nazionale, processi standardizzati e referente dedicato.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Per chi è pensato il servizio

  • RSPP esterni con portafoglio aziende
  • Consulenti della sicurezza sul lavoro
  • Studi di consulenza del lavoro e commercialisti
  • Associazioni di categoria

Vantaggi della collaborazione

  • Un solo interlocutore per tutti i tuoi clienti
  • Copertura nazionale capillare
  • Processi documentali standardizzati
  • Tempi di risposta brevi sui preventivi
  • Coerenza tra DVR redatto dal consulente e protocollo sanitario

Come funziona la partnership

  1. Accordo di collaborazione professionale.
  2. Onboarding dei clienti tramite scheda standard.
  3. Selezione del medico competente per provincia e settore.
  4. Reportistica condivisa sullo stato della sorveglianza.

Normativa di riferimento

  • Art. 25, c. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008 — obblighi del medico competente: sorveglianza sanitaria, protocollo, sopralluogo, cartelle, comunicazioni periodiche
  • Art. 29, c. 1 D.Lgs. 81/2008 — collaborazione del medico competente con il datore di lavoro e l'RSPP nella valutazione dei rischi
  • Artt. 31–33 D.Lgs. 81/2008 — Servizio di prevenzione e protezione e obblighi dell'RSPP esterno
  • Art. 38, c. 1 e 4 D.Lgs. 81/2008 — titoli e requisiti del medico competente; iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute
  • Art. 40 D.Lgs. 81/2008 — comunicazioni periodiche del medico competente (allegato 3B entro il 31 marzo)
  • Art. 58 D.Lgs. 81/2008 — sanzioni a carico del medico competente per violazioni degli obblighi di cui all'art. 25

Coordinamento con RSPP e DVR

Il medico competente collabora con l'RSPP nella valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29, c. 1 D.Lgs. 81/2008 e nell'aggiornamento del DVR. Il nostro modello rispetta i ruoli: il consulente mantiene la relazione con il cliente, noi forniamo il presidio sanitario, inclusa la sorveglianza sanitaria, la gestione delle cartelle sanitarie e di rischio e l'emissione dei giudizi di idoneità.

Come 123 Medico Competente lavora con i consulenti

Forniamo referente dedicato, condizioni economiche stabili e un portale per gestire più clienti, scadenze e report. Vedi anche sezione dedicata ai consulenti.

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Domande frequenti

Posso proporre il servizio ai miei clienti?
Sì. Il consulente della sicurezza o l'RSPP esterno può segnalare o proporre il servizio di medico competente ai propri clienti, mantenendo il proprio ruolo di coordinamento tecnico ai sensi degli artt. 31-33 D.Lgs. 81/2008. Definiamo insieme un modello di collaborazione che rispetti il tuo ruolo, i tuoi rapporti commerciali e le responsabilità professionali di ciascuna figura.
Chi firma il contratto con il cliente?
Il cliente (datore di lavoro) firma la lettera di nomina con il medico competente o con la struttura fornitrice del servizio, ai sensi dell'art. 18, c. 1, lett. a) e dell'art. 39 D.Lgs. 81/2008. La nomina del medico competente è un obbligo non delegabile del datore di lavoro ex art. 17 D.Lgs. 81/2008: il consulente mantiene il ruolo di intermediazione tecnica e operativa, senza potersi sostituire al datore nell'atto formale di nomina.
Avete strumenti per gestire più aziende?
Sì, un portale unico per scadenze, documenti e reportistica multi-cliente, che supporta la tracciabilità richiesta dalle comunicazioni periodiche ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 81/2008 (allegato 3B).
Coprite anche province minori?
Sì, abbiamo copertura nazionale e in aree meno densamente servite ci appoggiamo a centri partner, garantendo in ogni caso un medico iscritto all'elenco nazionale ai sensi dell'art. 38, c. 4 D.Lgs. 81/2008.
Come gestite l'aggiornamento del protocollo sanitario quando cambia il DVR?
Il consulente ci segnala le variazioni al DVR o alle mansioni; il medico competente aggiorna il protocollo sanitario in coordinamento, garantendo coerenza tra valutazione del rischio e sorveglianza.
Il medico competente che forniamo al cliente del consulente è responsabile in proprio?
Sì: gli obblighi del medico competente ai sensi dell'art. 25, c. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008 rimangono in capo al professionista incaricato, indipendentemente dall'intermediazione del consulente. Il medico risponde personalmente delle violazioni ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 81/2008. Il consulente mantiene invece la responsabilità dei propri incarichi RSPP ai sensi degli artt. 31–33 D.Lgs. 81/2008.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08, art. 25, c. 1 e 2 — Obblighi del medico competente
  2. D.Lgs. 81/08, artt. 31–33 — Servizio di prevenzione e protezione e ruolo dell'RSPP
  3. D.Lgs. 81/08, art. 29, c. 1 — Collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi
  4. D.Lgs. 81/08, art. 58 — Sanzioni a carico del medico competente
  5. Accordo Stato-Regioni 07 luglio 2016 (ex Accordo 26 gennaio 2006) — formazione RSPP e ASPP

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