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Medico competente per RSPP

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Per gli RSPP interni ed esterni che hanno bisogno di affiancare alle proprie attività un medico competente affidabile, mettiamo a disposizione la nostra rete nazionale. Coordiniamo nomina, protocollo, visite e scadenze, mantenendo la separazione fra il ruolo dell'RSPP e quello del medico competente.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

RSPP e medico competente: ruoli distinti, responsabilità separate (artt. 31-33 vs artt. 25-38 D.Lgs. 81/08)

L'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e il medico competente sono due figure distinte, con requisiti e responsabilità separati per legge. L'RSPP opera ai sensi degli artt. 31-33 D.Lgs. 81/08: deve possedere i requisiti formativi dell'art. 32 (diploma e attestati modulari A, B, C commisurati al macrosettore ATECO) e ha il compito di individuare i fattori di rischio e collaborare con il MC nella predisposizione dei protocolli sanitari (art. 33 co. 1 lett. c). Il medico competente opera ai sensi degli artt. 25 e 38 D.Lgs. 81/08: deve avere specializzazione in medicina del lavoro o titolo equipollente, effettua la sorveglianza sanitaria ed emette i giudizi di idoneità. I due ruoli si coordinano ma non si sovrappongono: l'RSPP fornisce la valutazione dei rischi, il MC definisce la risposta sanitaria.

Per l'RSPP esterno che gestisce più clienti, l'assenza di un MC affidabile è il principale collo di bottiglia operativo: protocolli non aggiornati, scadenze non monitorate, sopralluoghi non effettuati. 123 MC risolve questo problema con una rete nazionale coordinata e SLA scritte.

Cosa facciamo per l'RSPP

  • Selezione e nomina: identifichiamo il medico competente con i requisiti ex art. 38 D.Lgs. 81/08 sul territorio del cliente e predisponiamo i documenti di nomina formale.
  • Protocollo sanitario: il MC elabora il protocollo sulla base del DVR trasmesso dall'RSPP (art. 33 co. 1 lett. c D.Lgs. 81/08), con aggiornamento a ogni revisione rilevante.
  • Programmazione visite e scadenze: gestiamo il calendario delle visite preventive, periodiche e straordinarie con alert automatici per l'RSPP.
  • Sopralluogo congiunto: il MC effettua il sopralluogo annuale insieme all'RSPP (art. 25 co. 1 lett. l D.Lgs. 81/08) con verbale condiviso.
  • Riunione periodica: il MC partecipa alla riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08 portando la relazione sanitaria anonima; l'RSPP prepara l'ordine del giorno e il verbale.

Per quali aziende

Aziende che già segui come RSPP interno o esterno, di ogni settore e dimensione. Esplora i settori coperti. Per i clienti con sedi multiple vedi la pagina casi multi-sede per RSPP.

Modalità di collaborazione

Possiamo lavorare cliente per cliente o sulla base di un accordo quadro che copra più clienti del portafoglio RSPP. Le modalità economiche sono trasparenti. Per un preventivo su un cliente specifico vai a preventivo; per la panoramica dei servizi consulta la sezione dedicata. Come strumento operativo usa la checklist DVR – medico competente per verificare l'allineamento tra rischi valutati e protocollo sanitario prima di ogni revisione.

Coordinamento operativo RSPP–MC: flusso standard

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (artt. 31-33 D.Lgs. 81/08) e il medico competente (art. 25) collaborano nella valutazione dei rischi (art. 29) e nell'elaborazione del protocollo sanitario. Per l'RSPP che si appoggia a 123 MC, i punti di raccordo standard sono:

  • Attivazione: trasmissione del DVR (o estratto rischi per mansione) ed elenco lavoratori al MC.
  • Revisioni DVR: a ogni modifica rilevante, l'RSPP segnala le variazioni; il MC aggiorna il protocollo entro i tempi SLA concordati.
  • Sopralluogo congiunto annuale: art. 25 co. 1 lett. l D.Lgs. 81/08; verbale firmato da entrambi e archiviato.
  • Riunione periodica ex art. 35: il MC porta la relazione sanitaria anonima, l'RSPP prepara l'ordine del giorno e redige il verbale.
  • Scambio dati su infortuni e malattie professionali: alimenta il ciclo di aggiornamento della valutazione dei rischi e del protocollo sanitario.

Gestione multi-cliente: portafoglio RSPP

L'RSPP esterno che gestisce 10–50 clienti PMI trova nella frammentazione dei medici competenti uno dei principali colli di bottiglia operativi: tariffe disomogenee, protocolli sanitari non standardizzati, scadenze distribuite su calendari separati. Il modello 123 MC per l'RSPP multi-cliente prevede:

  • Un accordo quadro per tutti i clienti del portafoglio: preventivi rapidi per nuove aziende, tariffa prevedibile.
  • Dashboard centralizzata delle scadenze visite per cliente e per sede: l'RSPP ha visibilità su tutto il portafoglio senza gestire calendari separati.
  • Template standardizzati (lettera di nomina, fac-simile protocollo, verbale sopralluogo) riutilizzabili su ogni cliente.
  • Unico referente commerciale e operativo per il consulente, anche su portafogli che coprono più regioni italiane.

Vedi anche: Strumenti e network medici per RSPP e casi multi-sede per RSPP.

Risposta alle ispezioni ATS con documentazione tracciata

Ai sensi dell'art. 25 co. 1 lett. e D.Lgs. 81/08, il medico competente è tenuto a collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione all'attività di informazione dei lavoratori e a comunicare i risultati della sorveglianza sanitaria. In sede di ispezione ATS/ASL o INL, l'RSPP deve essere in grado di produrre in tempo reale: atto di nomina del MC, protocollo sanitario aggiornato coerente con il DVR, registro idoneità corrente, verbali dei sopralluoghi congiunti, relazione sanitaria annuale ex art. 25 co. 1 lett. i D.Lgs. 81/08. Strutturando l'archivio documentale in formato digitale con 123 MC, questa documentazione è disponibile per qualsiasi cliente del portafoglio nel momento dell'ispezione. Vedi la guida dedicata: Risposta a ispezioni ATS.

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Domande frequenti

L'RSPP può anche essere medico competente?
No. L'RSPP (artt. 31-33 D.Lgs. 81/08) e il medico competente (artt. 25 e 38 D.Lgs. 81/08) sono figure distinte con requisiti e responsabilità separate. L'RSPP non deve essere un medico; il medico competente deve avere una specializzazione in medicina del lavoro o titolo equipollente (art. 38 D.Lgs. 81/08). I due ruoli si coordinano nella predisposizione del protocollo sanitario (art. 33 co. 1 lett. c) ma non si sovrappongono né si sostituiscono.
Posso essere io a presentare il medico al mio cliente?
Sì, concordiamo le modalità di interlocuzione coerenti con il tuo rapporto con il cliente. Nella maggior parte dei casi l'RSPP resta il referente principale del cliente per la sicurezza, mentre noi gestiamo la parte sanitaria operativa. Il medico può essere presentato come partner del consulente, senza sostituire il rapporto fiduciario che l'RSPP ha costruito con il cliente.
Lavorate anche con RSPP interni di grandi aziende?
Sì, supportiamo realtà di ogni dimensione: dalla PMI con un RSPP esterno alla grande azienda con RSPP interno e più sedi. Per aziende con RSPP interno, il flusso operativo è lo stesso: il MC riceve i rischi dall'RSPP interno, elabora il protocollo, effettua visite e sopralluogo congiunto. In caso di più sedi, definiamo un coordinatore unico con riferimenti territoriali per ciascuna unità produttiva.
Come gestite l'integrazione con il DVR già redatto dall'RSPP?
Il medico competente riceve dall'RSPP il DVR o l'estratto dei rischi per mansione e redige il protocollo sanitario coerente con la valutazione effettuata (obbligo ex art. 33 co. 1 lett. c D.Lgs. 81/08). In caso di revisione del DVR, l'RSPP ci segnala le variazioni e il medico aggiorna il protocollo entro i tempi concordati nel SLA scritto.
Cosa succede durante un'ispezione ATS se l'RSPP gestisce più clienti?
Per ogni cliente, la documentazione sanitaria — registro idoneità, protocollo sanitario coerente con il DVR, verbali di sopralluogo congiunto, relazione sanitaria annuale, atto di nomina — deve essere disponibile e aggiornata. Strutturando l'archiviazione digitale tramite 123 MC, l'RSPP può produrre la documentazione in tempo reale per qualsiasi cliente del portafoglio, indipendentemente dalla sede ispezionata. Vedi la guida: <Link href="/per-rspp/risposta-ispezione-ats-coordinamento/">risposta a ispezioni ATS</Link>.
L'RSPP deve partecipare alla riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08?
Sì. L'art. 35 D.Lgs. 81/08 prevede che alla riunione periodica partecipino datore di lavoro (o rappresentante), RSPP, MC e RLS. La riunione è obbligatoria almeno una volta l'anno nelle aziende con più di 15 lavoratori; nelle aziende fino a 15 dipendenti viene convocata su richiesta del RLS. L'RSPP in genere cura la preparazione dell'ordine del giorno e il verbale. Il medico competente porta la relazione sanitaria annuale anonima ex art. 25 co. 1 lett. i D.Lgs. 81/08. Vedi la pagina dedicata: <Link href="/per-rspp/riunione-periodica-ruolo-rspp/">Riunione periodica ex art. 35 e ruolo dell'RSPP</Link>.
Come accede l'RSPP agli strumenti di gestione del portafoglio clienti?
L'RSPP con accordo quadro accede a una dashboard che mostra lo stato di ogni cliente del portafoglio: scadenze visite per sede, protocolli sanitari vigenti, verbali di sopralluogo congiunto e storico dei giudizi di idoneità. Gli alert automatici a 90/60/30 giorni dalle scadenze sono inviati direttamente all'RSPP, che mantiene la visibilità su tutto il portafoglio senza gestire calendari separati. La documentazione è disponibile in formato digitale per ogni cliente, accessibile in tempo reale in caso di ispezione ATS. Per avviare la collaborazione su un singolo cliente, scrivi a info@pmiservizi.it o chiama il +39 06 9968846; per un accordo quadro su più clienti, vedi il programma partner (/partner/).

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/2008 – artt. 31-33 (SPP, requisiti e compiti dell'RSPP)
  2. D.Lgs. 81/2008 – art. 25 (obblighi del medico competente)
  3. D.Lgs. 81/2008 – art. 29, co. 1 (elaborazione DVR in collaborazione con MC)
  4. D.Lgs. 81/2008 – art. 35 (riunione periodica)
  5. D.Lgs. 81/2008 – art. 38 (requisiti del medico competente)
  6. Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 – Formazione RSPP e ASPP (moduli A, B, C per macrosettori ATECO)

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