Il consulente della sicurezza e la sorveglianza sanitaria: inquadramento normativo
Il consulente della sicurezza che svolge funzioni di RSPP esterno deve possedere i requisiti dell'art. 32 D.Lgs. 81/08 e opera ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 81/08: individua i fattori di rischio, elabora le misure preventive e collabora con il MC nella predisposizione dei protocolli sanitari (art. 33 co. 1 lett. c D.Lgs. 81/08). Il consulente che non svolge formalmente il ruolo di RSPP ma affianca il cliente nella governance della sicurezza risponde contrattualmente verso il cliente e ha interesse a garantire la compliance dell'intero sistema. In entrambi i casi, la sorveglianza sanitaria è un componente critico del sistema di prevenzione che deve essere integrata — non gestita in parallelo — con il DVR e il protocollo sanitario.
Pain point tipici del consulente che gestisce la sorveglianza sanitaria per un portafoglio clienti:
- MC diversi per ogni cliente, tariffe non confrontabili: la frammentazione rende impossibile garantire standard uniformi e genera lavoro di back-office non scalabile.
- Protocollo sanitario non allineato al DVR: senza un canale strutturato tra RSPP/consulente e MC, il protocollo rischia di restare obsoleto ogni volta che cambia il DVR o l'organico del cliente (violazione art. 33 co. 1 lett. c D.Lgs. 81/08).
- Visibilità frammentata sulle scadenze del portafoglio: gestire le scadenze di visite su 10–50 clienti senza una dashboard centralizzata è la prima fonte di rischio sanzionatorio per i clienti.
- Ispezione ATS a sorpresa su un cliente: senza documentazione aggiornata e tracciata, il consulente non riesce a supportare il cliente in modo efficace. Vedi risposta a ispezioni ATS.
Come si integra con il tuo lavoro
Tu segui la valutazione dei rischi, il DVR e il rapporto strategico con il cliente; noi forniamo il medico competente, gestiamo il calendario visite, le comunicazioni operative e il tracciamento delle scadenze. Il coordinamento avviene tramite un canale dedicato, senza duplicare le comunicazioni verso l'azienda e senza interferire con il ruolo del consulente come referente primario del cliente.
Come collaboriamo con il consulente
- Ricevi il DVR (o estratto rischi per mansione) e l'elenco lavoratori dal cliente e ce li trasmetti. Il medico elabora il protocollo sanitario coerente con il DVR (art. 25 co. 1 lett. b D.Lgs. 81/08) e lo condivide con te per validazione prima di renderlo operativo.
- Gestiamo convocazioni, visite ed esami; tu ricevi gli aggiornamenti di stato per ogni cliente del portafoglio.
- Riunione periodica (art. 35 D.Lgs. 81/08): il medico partecipa portando la relazione sanitaria anonimizzata; tu o l'RSPP del cliente coordinate l'agenda e il verbale.
- Scadenze e rinnovi: ti notifichiamo in anticipo per ogni cliente, con vista consolidata sul portafoglio.
- Aggiornamenti DVR: ci segnali le variazioni rilevanti (nuovi rischi, cambi mansione, nuove sedi) e il MC aggiorna il protocollo entro i tempi SLA concordati.
Cosa includiamo nel servizio
- Nomina del medico competente con atto formale (requisiti art. 38 D.Lgs. 81/08)
- Protocollo sanitario costruito sulla valutazione dei rischi del DVR (art. 33 co. 1 lett. c D.Lgs. 81/08)
- Visite mediche preventive, periodiche e straordinarie (art. 41 D.Lgs. 81/08)
- Esami strumentali integrativi previsti dal protocollo
- Sopralluogo congiunto annuale (art. 25 co. 1 lett. l D.Lgs. 81/08) con verbale condiviso
- Partecipazione alla riunione periodica (art. 35 D.Lgs. 81/08) e relazione sanitaria annuale anonimizzata
- Dashboard scadenze per portafoglio clienti del consulente
Integrazione con il SPP aziendale ex art. 31 D.Lgs. 81/08
L'art. 31 D.Lgs. 81/08 disciplina l'istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, che può essere interno o esterno all'azienda. Il consulente della sicurezza che opera come RSPP esterno costituisce formalmente il SPP per il cliente. In questo schema, il medico competente fornito da 123 MC si integra con il SPP esterno del consulente secondo i meccanismi previsti dagli artt. 29 (collaborazione alla VDR), 33 co. 1 lett. c (collaborazione alla predisposizione del protocollo sanitario) e 35 (riunione periodica). Il vantaggio per il consulente: un unico interlocutore per tutti i clienti del portafoglio, con standard di servizio omogenei e documentazione allineata al modello operativo del consulente stesso.
Trasparenza dei ruoli e responsabilità
Concordiamo chi comunica cosa al cliente. Le responsabilità rimangono attribuite ai rispettivi ruoli: consulente sicurezza / RSPP esterno, medico competente, datore di lavoro. Non c'è sovrapposizione: il consulente mantiene la regia del sistema di prevenzione (DVR, formazione, RSPP), noi gestiamo la parte sanitaria operativa. In caso di ispezione, la documentazione è tracciabile e il consulente può produrla in tempo reale per qualsiasi cliente del portafoglio.
Su scala nazionale
Operiamo in tutte le regioni italiane con medici competenti in possesso dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 81/08. Per clienti con sedi in più regioni definiamo una regia unica con riferimenti territoriali e un unico referente per il consulente. Vedi copertura nazionale e la pagina casi multi-sede per gli scenari più complessi.