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Medico competente per consulenti della sicurezza

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Se sei consulente della sicurezza, possiamo affiancarti con un medico competente per ciascuno dei tuoi clienti. Coordiniamo nomina, protocollo, visite ed esami strumentali in tutta Italia, lasciando a te il rapporto strategico con l'azienda e gestendo noi la parte operativa sanitaria.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Il consulente della sicurezza e la sorveglianza sanitaria: inquadramento normativo

Il consulente della sicurezza che svolge funzioni di RSPP esterno deve possedere i requisiti dell'art. 32 D.Lgs. 81/08 e opera ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 81/08: individua i fattori di rischio, elabora le misure preventive e collabora con il MC nella predisposizione dei protocolli sanitari (art. 33 co. 1 lett. c D.Lgs. 81/08). Il consulente che non svolge formalmente il ruolo di RSPP ma affianca il cliente nella governance della sicurezza risponde contrattualmente verso il cliente e ha interesse a garantire la compliance dell'intero sistema. In entrambi i casi, la sorveglianza sanitaria è un componente critico del sistema di prevenzione che deve essere integrata — non gestita in parallelo — con il DVR e il protocollo sanitario.

Pain point tipici del consulente che gestisce la sorveglianza sanitaria per un portafoglio clienti:

  • MC diversi per ogni cliente, tariffe non confrontabili: la frammentazione rende impossibile garantire standard uniformi e genera lavoro di back-office non scalabile.
  • Protocollo sanitario non allineato al DVR: senza un canale strutturato tra RSPP/consulente e MC, il protocollo rischia di restare obsoleto ogni volta che cambia il DVR o l'organico del cliente (violazione art. 33 co. 1 lett. c D.Lgs. 81/08).
  • Visibilità frammentata sulle scadenze del portafoglio: gestire le scadenze di visite su 10–50 clienti senza una dashboard centralizzata è la prima fonte di rischio sanzionatorio per i clienti.
  • Ispezione ATS a sorpresa su un cliente: senza documentazione aggiornata e tracciata, il consulente non riesce a supportare il cliente in modo efficace. Vedi risposta a ispezioni ATS.

Come si integra con il tuo lavoro

Tu segui la valutazione dei rischi, il DVR e il rapporto strategico con il cliente; noi forniamo il medico competente, gestiamo il calendario visite, le comunicazioni operative e il tracciamento delle scadenze. Il coordinamento avviene tramite un canale dedicato, senza duplicare le comunicazioni verso l'azienda e senza interferire con il ruolo del consulente come referente primario del cliente.

Come collaboriamo con il consulente

  1. Ricevi il DVR (o estratto rischi per mansione) e l'elenco lavoratori dal cliente e ce li trasmetti. Il medico elabora il protocollo sanitario coerente con il DVR (art. 25 co. 1 lett. b D.Lgs. 81/08) e lo condivide con te per validazione prima di renderlo operativo.
  2. Gestiamo convocazioni, visite ed esami; tu ricevi gli aggiornamenti di stato per ogni cliente del portafoglio.
  3. Riunione periodica (art. 35 D.Lgs. 81/08): il medico partecipa portando la relazione sanitaria anonimizzata; tu o l'RSPP del cliente coordinate l'agenda e il verbale.
  4. Scadenze e rinnovi: ti notifichiamo in anticipo per ogni cliente, con vista consolidata sul portafoglio.
  5. Aggiornamenti DVR: ci segnali le variazioni rilevanti (nuovi rischi, cambi mansione, nuove sedi) e il MC aggiorna il protocollo entro i tempi SLA concordati.

Cosa includiamo nel servizio

  • Nomina del medico competente con atto formale (requisiti art. 38 D.Lgs. 81/08)
  • Protocollo sanitario costruito sulla valutazione dei rischi del DVR (art. 33 co. 1 lett. c D.Lgs. 81/08)
  • Visite mediche preventive, periodiche e straordinarie (art. 41 D.Lgs. 81/08)
  • Esami strumentali integrativi previsti dal protocollo
  • Sopralluogo congiunto annuale (art. 25 co. 1 lett. l D.Lgs. 81/08) con verbale condiviso
  • Partecipazione alla riunione periodica (art. 35 D.Lgs. 81/08) e relazione sanitaria annuale anonimizzata
  • Dashboard scadenze per portafoglio clienti del consulente

Integrazione con il SPP aziendale ex art. 31 D.Lgs. 81/08

L'art. 31 D.Lgs. 81/08 disciplina l'istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, che può essere interno o esterno all'azienda. Il consulente della sicurezza che opera come RSPP esterno costituisce formalmente il SPP per il cliente. In questo schema, il medico competente fornito da 123 MC si integra con il SPP esterno del consulente secondo i meccanismi previsti dagli artt. 29 (collaborazione alla VDR), 33 co. 1 lett. c (collaborazione alla predisposizione del protocollo sanitario) e 35 (riunione periodica). Il vantaggio per il consulente: un unico interlocutore per tutti i clienti del portafoglio, con standard di servizio omogenei e documentazione allineata al modello operativo del consulente stesso.

Trasparenza dei ruoli e responsabilità

Concordiamo chi comunica cosa al cliente. Le responsabilità rimangono attribuite ai rispettivi ruoli: consulente sicurezza / RSPP esterno, medico competente, datore di lavoro. Non c'è sovrapposizione: il consulente mantiene la regia del sistema di prevenzione (DVR, formazione, RSPP), noi gestiamo la parte sanitaria operativa. In caso di ispezione, la documentazione è tracciabile e il consulente può produrla in tempo reale per qualsiasi cliente del portafoglio.

Su scala nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane con medici competenti in possesso dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 81/08. Per clienti con sedi in più regioni definiamo una regia unica con riferimenti territoriali e un unico referente per il consulente. Vedi copertura nazionale e la pagina casi multi-sede per gli scenari più complessi.

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Domande frequenti

Posso mantenere il mio brand verso il cliente?
Sì, concordiamo modalità di comunicazione coerenti con il tuo posizionamento. Il medico opera come tuo partner operativo, non come competitor verso il cliente.
Come coordino il medico competente con la mia attività di consulente RSPP?
Il flusso standard: tu ci trasmetti il DVR (o estratto rischi per mansione) e l'elenco lavoratori; il MC elabora il protocollo sanitario e lo condivide con te; gestiamo visite e scadenze e ti aggiorniamo sullo stato per ogni cliente. In caso di revisione del DVR, ci segnali le variazioni e il MC aggiorna il protocollo entro i tempi SLA concordati. Il tutto senza duplicare le comunicazioni verso l'azienda cliente.
Come gestiamo i clienti multi-sede?
Definiamo una regia centrale con un unico referente per il consulente e riferimenti locali per le singole sedi. Puoi avere una vista consolidata delle scadenze per tutto il portafoglio, con alert per sede e per cliente. Per scenari complessi vedi la pagina <Link href="/per-rspp/casi-multi-sede-coordinamento-medico/">casi multi-sede per RSPP</Link>.
Il medico partecipa alla riunione periodica?
Sì, la partecipazione alla riunione periodica (art. 35 D.Lgs. 81/08) è inclusa: il medico porta la relazione sanitaria anonimizzata e il verbale viene preparato dal consulente/RSPP. Coordiniamo l'agenda con te in anticipo.
Avete condizioni dedicate ai consulenti?
Valutiamo accordi quadro con consulenti che gestiscono più clienti, con struttura tariffaria dedicata e possibilità di marginalità ricorrente. Contattaci al +39 06 9968846, scrivi a info@pmiservizi.it o richiedi un preventivo per un cliente specifico per valutare la qualità del servizio.
Come si integra 123 MC con il DVR già redatto dal consulente?
Il medico competente riceve dal consulente (nella sua veste di RSPP esterno) il DVR o l'estratto dei rischi per mansione e redige il protocollo sanitario coerente con quella valutazione (art. 33 co. 1 lett. c D.Lgs. 81/08). Se il DVR viene aggiornato, il consulente ci segnala le variazioni e il MC aggiorna il protocollo entro i tempi definiti nella SLA contrattuale. Questo ciclo chiude l'obbligo di collaborazione tra SPP e MC previsto dagli artt. 29 e 33 D.Lgs. 81/08.
Cosa succede se uno dei miei clienti riceve un'ispezione ATS?
Per ogni cliente del portafoglio, la documentazione sanitaria — registro idoneità, protocollo sanitario coerente con il DVR, verbali di sopralluogo congiunto, relazione sanitaria annuale, atto di nomina del MC — è disponibile e aggiornata in formato digitale. Il consulente può produrla immediatamente su richiesta dell'ispettore, indipendentemente dalla sede ispezionata. Vedi la guida: <Link href="/per-rspp/risposta-ispezione-ats-coordinamento/">risposta a ispezioni ATS</Link>.
Quali strumenti digitali ha a disposizione il consulente per gestire il portafoglio clienti?
Il consulente accede a una dashboard che consolida scadenze, stato delle visite e documentazione per tutto il portafoglio. Gli alert automatici a 90/60/30 giorni dalle scadenze sono inviati al consulente, che mantiene così la visibilità senza dover monitorare calendari separati per ogni cliente. I documenti principali (nomina, protocollo, verbali, relazione sanitaria annuale) sono disponibili in formato digitale con accesso immediato in caso di ispezione. Per ogni cliente attivato tramite accordo quadro, i template di nomina, fac-simile di protocollo sanitario e checklist HR sono già disponibili e adattabili. Le comunicazioni operative con il MC avvengono su un canale dedicato, separato dal flusso verso il cliente finale. Per una demo del portale o per informazioni: info@pmiservizi.it, tel. +39 06 9968846.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/2008 – art. 17 (obblighi non delegabili del datore di lavoro)
  2. D.Lgs. 81/2008 – art. 25 (obblighi del medico competente)
  3. D.Lgs. 81/2008 – art. 29, co. 1 (elaborazione DVR in collaborazione con RSPP e MC)
  4. D.Lgs. 81/2008 – art. 31 (istituzione del SPP)
  5. D.Lgs. 81/2008 – art. 32 (requisiti dei responsabili e degli addetti del SPP)
  6. D.Lgs. 81/2008 – art. 33, co. 1, lett. c (collaborazione SPP–MC nella predisposizione del protocollo sanitario)
  7. D.Lgs. 81/2008 – art. 35 (riunione periodica)
  8. D.Lgs. 81/2008 – art. 38 (requisiti del medico competente)
  9. D.Lgs. 81/2008 – art. 41 (sorveglianza sanitaria)
  10. Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 – Formazione RSPP e ASPP

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