Quando segnalarci un cliente
Il commercialista è spesso tra i primi interlocutori dell'imprenditore per qualsiasi adempimento. I momenti in cui la sorveglianza sanitaria entra nella conversazione sono ricorrenti:
- Nuova attività con dipendenti: la prima assunzione con mansioni a rischio attiva l'obbligo non delegabile di nomina del MC (art. 17, co. 1, lett. a, D.Lgs. 81/08).
- Assunzioni con mansioni soggette a sorveglianza: es. addetti VDT oltre 20 ore settimanali, magazzinieri, operatori esposti ad agenti chimici o rumore. La visita preventiva deve precedere l'inizio della mansione a rischio (art. 41, co. 2, lett. a, D.Lgs. 81/08).
- Cambio di medico competente: l'atto di nomina scade o il cliente vuole cambiare fornitore. La sostituzione richiede passaggio formale delle cartelle sanitarie tra MC uscente e subentrante.
- Verifica adempimenti in vista di ispezioni, appalti o due diligence: la sorveglianza sanitaria è uno degli adempimenti verificati per primi da INL, ATS/ASL, acquirenti e appaltanti.
- Riorganizzazioni aziendali o cambi mansione: ogni cambio mansione che introduce nuovi rischi richiede visita straordinaria (art. 41, co. 2, lett. b, D.Lgs. 81/08).
Aspetti normativi che il commercialista deve conoscere
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando il datore di lavoro adibisce lavoratori a mansioni con rischi soggetti a sorveglianza ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'obbligo nasce dalla valutazione dei rischi, non dal numero di dipendenti. L'omessa nomina del medico competente (art. 17, co. 1, lett. a, D.Lgs. 81/08 – obbligo non delegabile) è contravvenzione penale punita con arresto da due a quattro mesi o ammenda ai sensi dell'art. 55, co. 5, lett. b, D.Lgs. 81/08. Per il commercialista che assiste l'azienda cliente su adempimenti e costi, i punti chiave sono:
- Il costo del medico competente è interamente deducibile come costo aziendale per la sicurezza ai sensi del TUIR.
- L'omessa nomina è una contravvenzione penale a carico del datore di lavoro, non sanabile con oblazione senza aver prima adempiuto all'obbligo.
- In sede di audit, ispezione o due diligence M&A, la sorveglianza sanitaria è uno degli adempimenti verificati tra i primi.
- In caso di infortuni o malattie professionali riconducibili all'assenza di sorveglianza, si aggiungono i profili di responsabilità ex artt. 589-590 c.p. e il rischio 231 per le persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies).
Cosa facciamo per il cliente dello studio
Il servizio che 123 Medico Competente eroga per il cliente segnalato dallo studio commercialista è completo e strutturato:
- Preventivo trasparente con voce per dipendente soggetto a sorveglianza e per tipologia di visita.
- Nomina formale del medico competente con atto scritto e firmato da entrambe le parti (requisiti art. 38 D.Lgs. 81/08).
- Elaborazione del protocollo sanitario sulla base del DVR o dell'estratto dei rischi per mansione (art. 41, co. 1, D.Lgs. 81/08).
- Programmazione delle visite preventive, periodiche e straordinarie con scadenziario automatico.
- Sopralluogo congiunto annuale (art. 25, co. 1, lett. l, D.Lgs. 81/08) con verbale documentato.
- Relazione sanitaria annuale anonima (art. 25, co. 1, lett. i, D.Lgs. 81/08) per la riunione periodica.
- Continuità nel tempo: gestione delle scadenze e sostituzione del medico in caso di indisponibilità.
Budget e deducibilità: cosa sapere
Per il commercialista che assiste il cliente nella pianificazione dei costi, la sorveglianza sanitaria è una voce di costo certa e deducibile. I parametri tipici per un'analisi di budget:
- Costo medio annuo per dipendente soggetto a sorveglianza: variabile tra 80 e 200 euro, in funzione del settore, del numero e tipo di esami previsti dal protocollo sanitario.
- Variabili che aumentano il costo: esposizioni a agenti cancerogeni o biologici (esami specialistici), lavoratori notturni, esami audiometrici o spirometrici, sedi multiple.
- Deducibilità: piena, come costo aziendale per la sicurezza (TUIR). Nessun limite specifico.
- IVA: le prestazioni mediche del medico competente sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 18 del DPR 633/1972, se erogate da medico abilitato.
Per benchmark e analisi comparative del settore: costi del medico competente e budget sicurezza – voci tipiche.
Per te commercialista: interlocutore unico
Lo studio commercialista resta il punto di riferimento del cliente per gli aspetti strategici e contabili; noi gestiamo la parte operativa sanitaria con un interlocutore unico. Forniamo materiali informativi da condividere con il cliente (lettere di nomina, fac-simile di protocollo, checklist adempimenti) e comunicazioni chiare verso il cliente finale. Per studi che segnalano più clienti valutiamo accordi quadro con struttura tariffaria dedicata. Vedi il programma partner o contattaci direttamente.
Come segnalarci un cliente
Contattaci tramite la pagina contatti (tel. +39 06 9968846, info@pmiservizi.it) o invitando il cliente a richiedere un preventivo. Lo studio può trasmettere direttamente DVR e anagrafica lavoratori per accelerare l'attivazione. Per la panoramica completa dei nostri servizi: servizi di sorveglianza sanitaria.