Risposta entro 24h lavorative — Richiedi preventivo
123

Confronto normativo

Differenza tra Medico Competente e RSPP: Ruoli, Compiti e Responsabilità

Risposta rapida

Lettura ~1 min
Medico competente e RSPP sono figure distinte del sistema di prevenzione: il medico competente è un sanitario che svolge la sorveglianza sanitaria e collabora alla valutazione dei rischi (art. 25), mentre l'RSPP coordina il servizio di prevenzione e protezione (artt. 32-33). Collaborano ma hanno requisiti, compiti e responsabilità diversi.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Definizione normativa del medico competente

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. h D.Lgs. 81/08, il medico competente è il "medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto". Si tratta dunque di un sanitario specialista, non di un generico medico di base.

Chi è il medico competente

Sanitario con titoli ex art. 38, incaricato dal datore di lavoro per la sorveglianza sanitaria e per collaborare alla valutazione dei rischi e all'organizzazione del primo soccorso.

Chi è l'RSPP

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona designata dal datore di lavoro con requisiti formativi specifici (Accordo Stato-Regioni). Coordina il SPP, la redazione del DVR e le misure di prevenzione.

Tabella di confronto sintetica

  • Profilo: medico vs tecnico/responsabile prevenzione
  • Norma: artt. 25, 38, 39, 41 vs artt. 31-34
  • Compito: sorveglianza sanitaria vs valutazione e gestione rischi
  • Output: giudizio di idoneità vs DVR e misure di prevenzione
  • Nomina: obbligatoria solo se previsto vs sempre obbligatoria

Dove si incontrano i due ruoli

Durante la valutazione dei rischi, il sopralluogo annuale, la riunione periodica e l'aggiornamento del protocollo sanitario. La collaborazione tra le due figure è esplicitamente prevista dagli artt. 29, c. 1 e 35 D.Lgs. 81/2008.

Come 123 Medico Competente collabora con l'RSPP

Lavoriamo a fianco di RSPP interni o consulenti esterni: forniamo medico competente coerente con il DVR, partecipiamo alla riunione periodica e armonizziamo protocollo sanitario e misure di prevenzione.

Approfondimenti correlati

Esplora tutti i contenuti correlati

Risorse operative

Esplora tutti i contenuti correlati

Domande frequenti

Una stessa persona può essere RSPP e medico competente?
No: si tratta di figure distinte con requisiti professionali diversi e incompatibili nello stesso incarico. Il medico competente deve possedere i titoli ex art. 38 D.Lgs. 81/2008; l'RSPP i requisiti formativi ex art. 32 D.Lgs. 81/2008 (Accordo Stato-Regioni).
Chi nomina chi?
Entrambi sono nominati dal datore di lavoro. La nomina dell'RSPP è sempre dovuta ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008; quella del medico competente solo quando emergono mansioni soggette a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 18, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008.
Il medico competente può fare formazione?
Sì: ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008, il medico competente collabora con il datore di lavoro e con l'RSPP alla predisposizione del servizio di pronto soccorso, nonché alla formazione e informazione dei lavoratori sui rischi specifici per la salute.
In aziende piccole posso fare a meno di entrambi?
L'RSPP è sempre obbligatorio (il datore di lavoro può svolgere direttamente tale funzione nei casi previsti dall'art. 34 D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni); il medico competente solo se i rischi del DVR lo richiedono.
Chi redige il protocollo sanitario: il medico competente o l'RSPP?
Il protocollo sanitario è redatto dal medico competente ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008, in collaborazione con il datore di lavoro e l'RSPP. L'RSPP fornisce le informazioni sui rischi presenti nel DVR; il medico le traduce in visite, esami e periodicità. La firma è del medico competente.
RSPP e medico competente devono partecipare alla stessa riunione periodica?
Sì: ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 81/2008, nelle aziende con più di 15 lavoratori il datore convoca almeno una volta l'anno la riunione periodica cui partecipano datore di lavoro o suo rappresentante, RSPP, RLS e medico competente. La riunione è un momento fondamentale di coordinamento tra le due figure.
Il medico competente può accedere ai locali di lavoro senza autorizzazione dell'RSPP?
Sì: il medico competente ha il diritto-dovere di effettuare il sopralluogo negli ambienti di lavoro ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. l) D.Lgs. 81/2008, anche in modo autonomo, sebbene sia raccomandabile coordinarsi con l'RSPP per ottimizzare la visita e condividere le osservazioni.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08, art. 2, co. 1, lett. h — Definizione di medico competente
  2. D.Lgs. 81/08, art. 17, c. 1, lett. b) — Nomina obbligatoria dell'RSPP
  3. D.Lgs. 81/08, artt. 31–34 — Servizio di prevenzione e protezione e RSPP
  4. D.Lgs. 81/08, art. 32 — Capacità e requisiti professionali degli addetti e responsabili dei servizi
  5. D.Lgs. 81/08, art. 38 — Titoli e requisiti del medico competente
  6. D.Lgs. 81/08, art. 25 — Obblighi del medico competente
  7. D.Lgs. 81/08, art. 35 — Riunione periodica

Richiedi un preventivo per la tua azienda

Compila il modulo: ti contattiamo per valutare nomina, visite mediche e sorveglianza sanitaria adatte alla tua azienda.

  • Risposta entro 24h lavorative
  • Senza impegno
  • Trattamento dati conforme GDPR
Richiedi preventivo

oppure scrivi a info@123medicocompetente.it

Non inviare dati sanitari personali