Risposta in dettaglio
La qualificazione del rapporto è centrale: collaborazioni coordinate e continuative possono ricadere nell'art. 2 D.Lgs. 81/08, con conseguente applicazione dell'intero impianto di tutele. Il collaboratore occasionale autenticamente autonomo che opera con proprie attrezzature, senza vincolo di orario, per più committenti, è invece soggetto solo agli obblighi dell'art. 21 D.Lgs. 81/08 (lavoratori autonomi). Per i soggetti in una zona grigia tra autonomia e subordinazione, la riqualificazione del rapporto da parte degli organi di vigilanza può determinare l'applicazione retroattiva degli obblighi di sorveglianza sanitaria.
Norma di riferimento
Art. 2 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 – definizione di lavoratore tutelato (include collaborazioni di fatto subordinate); art. 21 D.Lgs. 81/08 – obblighi e facoltà per lavoratori autonomi; art. 26 D.Lgs. 81/08 – coordinamento e cooperazione in caso di affidamento di lavori a imprese o lavoratori autonomi nei luoghi dell'azienda; art. 28 D.Lgs. 81/08 – valutazione dei rischi comprensiva di tutti i soggetti operanti nell'organizzazione; art. 41 D.Lgs. 81/08 – obblighi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi.
Cosa fare in azienda
Qualificare correttamente il rapporto con il supporto del consulente del lavoro; includere nel DVR la valutazione dei rischi per tutti i soggetti che operano nell'organizzazione, compresi collaboratori e autonomi; in caso di dubbio sulla natura del rapporto, applicare le tutele del lavoratore subordinato; per i lavoratori autonomi che operano nei locali aziendali, applicare le misure di coordinamento ex art. 26 D.Lgs. 81/08.
Distinzione pratica: autonomo vs. collaboratore parasubordinato
Lavoratore autonomo genuino (art. 21 D.Lgs. 81/08): opera con proprie attrezzature, più committenti, senza vincolo di orario né luogo. Sorveglianza sanitaria non obbligatoria per il committente.
Collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.): se inserito nell'organizzazione aziendale con prevalente subordinazione di fatto, può ricadere nell'art. 2 D.Lgs. 81/08 e richiedere sorveglianza sanitaria a carico del committente.
Partita IVA "monocommittente": rischio di riqualificazione come rapporto subordinato (artt. 2 e 69-bis D.Lgs. 276/2003); in caso di riqualificazione, si applicano retroattivamente tutti gli obblighi del D.Lgs. 81/08.