Risposta in dettaglio
Ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. b) e dell'art. 41 c. 1 D.Lgs. 81/08, il medico competente è tenuto a programmare e attuare la sorveglianza sanitaria secondo protocolli definiti in funzione dei rischi specifici di ciascuna mansione. Il protocollo è un documento aziendale soggetto a revisione in caso di modifiche organizzative, variazioni dei rischi o aggiornamento delle linee guida scientifiche.
Normativa di riferimento
Art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 (obbligo del medico competente di predisporre il protocollo sanitario); art. 41 c. 1 D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria programmata in coerenza con la valutazione dei rischi); art. 29 c. 3 D.Lgs. 81/08 (aggiornamento della valutazione dei rischi e conseguente revisione del protocollo); art. 55 D.Lgs. 81/08 (sanzioni per il datore di lavoro che omette la sorveglianza sanitaria); art. 58 D.Lgs. 81/08 (sanzioni per il medico competente che non predispone il protocollo o non effettua la sorveglianza).
Cosa fare in azienda
Far redigere il protocollo sanitario dal medico competente subito dopo la nomina e prima dell'avvio della sorveglianza. Condividerlo con il RSPP per verificarne la coerenza con la valutazione dei rischi. Allegarlo al DVR e conservarlo tra la documentazione della sicurezza a disposizione degli organi di vigilanza. Richiedere al medico di aggiornarlo ogni volta che cambiano i rischi, le mansioni soggette a sorveglianza o le indicazioni scientifiche di settore.
Struttura tipica di un protocollo sanitario
Un protocollo sanitario ben redatto ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 include per ciascuna mansione soggetta a sorveglianza:
- Tipologia di visita: preventiva, periodica, su richiesta, di cambio mansione, di rientro.
- Periodicità: annuale, biennale o altro intervallo motivato dal profilo di rischio.
- Accertamenti integrativi: esami ematochimici, audiometria, spirometria, visiotest, ECG, test tossicologici (per le mansioni soggette agli Accordi Stato-Regioni).
- Riferimento normativo e scientifico: articoli specifici del D.Lgs. 81/08 e linee guida SIMLII applicabili.
- Criteri di aggiornamento: condizioni che obbligano alla revisione del protocollo (nuovi rischi, cambio tecnologie, aggiornamento DVR).
Protocollo sanitario e riunione periodica
Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 81/08, nelle aziende con più di 15 lavoratori il datore di lavoro indice almeno una volta all'anno la riunione periodica di prevenzione e protezione. In tale sede il medico competente presenta il protocollo sanitario in vigore (o le sue modifiche) e illustra, in forma aggregata e anonima, i risultati della sorveglianza sanitaria. Il protocollo costituisce quindi sia uno strumento operativo di programmazione sia un documento di confronto trasparente con RLS e RSPP. Nelle aziende con meno di 16 dipendenti la riunione può essere convocata su richiesta del RLS, ma il medico rimane tenuto a partecipare ogni volta che sia ritenuto necessario.