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L'elettrocardiogramma (ECG) è un esame non invasivo che registra l'attività elettrica del cuore. In medicina del lavoro può essere previsto dal medico competente per mansioni con particolari richieste fisiche o di sicurezza, come lavori in quota, in spazi confinati o attività con specifici rischi cardiovascolari. La sua esecuzione dipende dal protocollo sanitario.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

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Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

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Calendario visite, allegato 3B, riunioni

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Cos'è l'ECG

È un tracciato dell'attività elettrica cardiaca, eseguito tramite elettrodi posti sul torace e sugli arti. Permette di rilevare alterazioni del ritmo e della conduzione.

Quando serve

Quando il protocollo sanitario lo prevede per la specifica mansione (es. lavori in quota, attività in spazi confinati, mansioni di guida specifiche, alcuni ruoli con rischio cardiovascolare).

Normativa di riferimento

D.Lgs. 81/08, art. 41 e indicazioni delle società scientifiche di medicina del lavoro per specifiche mansioni a rischio.

Come lo organizza 123 Medico Competente

Lo eseguiamo in studio o in azienda con clinica mobile, refertandolo all'interno della visita medica del lavoro a cura del medico competente o di specialista.

Materiali ed esami coinvolti

Elettrocardiografo a 12 derivazioni, elettrodi monouso. Quando indicato, possono essere previsti approfondimenti specialistici cardiologici.

Periodicità dell'ECG

Quando previsto dal protocollo: in genere all'assunzione e poi con cadenza biennale (annuale oltre i 50 anni o in presenza di fattori di rischio cardiovascolare). Per i lavoratori esposti a lavori in quota, microclima severo o impegni cardiocircolatori elevati, il medico competente può richiedere cadenze più ravvicinate ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08.

ECG e settori con rischio cardiovascolare elevato

Nei settori con mansioni ad elevato impegno fisico o di sicurezza, l'ECG rientra frequentemente nel protocollo sanitario del medico competente. Per i lavoratori addetti a lavori in quota (art. 107 D.Lgs. 81/08) e attività in spazi confinati, alterazioni del ritmo cardiaco possono costituire un rischio aggiuntivo per la sicurezza di sé e di terzi. Nel settore edilizia e cantieri l'ECG viene spesso incluso per queste figure. Il medico competente determina la cadenza ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08, tenendo conto dell'età, dei fattori di rischio cardiovascolare e del profilo espositivo della mansione, coerentemente con quanto previsto dall'art. 18, c. 1, lett. g) D.Lgs. 81/08 che pone gli oneri della sorveglianza a carico del datore di lavoro.

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Domande frequenti

È sempre obbligatorio?
No. L'ECG nella sorveglianza sanitaria si effettua quando previsto dal protocollo del medico competente per la specifica mansione.
Con che frequenza si ripete?
La periodicità è definita dal medico competente in base al rischio e all'età del lavoratore.
Si può fare in azienda?
Sì. Tramite la clinica mobile attrezzata di 123 Medico Competente, l'ECG a 12 derivazioni può essere eseguito direttamente in sede aziendale, in coerenza con l'art. 39, comma 1, D.Lgs. 81/08 che prevede che il medico competente svolga la propria attività anche nei luoghi di lavoro, riducendo i tempi di assenza del personale.
In caso di alterazioni cosa succede?
Il medico competente richiede approfondimenti specialistici cardiologici e, in attesa degli esiti, può sospendere o limitare l'idoneità alla mansione ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08, tutelando la sicurezza del lavoratore e di terzi.
Quale valore ha il referto ECG nel giudizio di idoneità?
Il referto ECG è un elemento del quadro clinico complessivo che il medico competente valuta in relazione ai rischi della mansione specifica. Non è di per sé determinante per il giudizio, ma contribuisce in modo sostanziale all'idoneità per lavori in quota (ex art. 107 D.Lgs. 81/08) o attività in spazi confinati, dove alterazioni del ritmo possono rappresentare un rischio aggiuntivo.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Art. 41 D.Lgs. 81/08 – Sorveglianza sanitaria
  2. Art. 107 D.Lgs. 81/08 – Obblighi del datore di lavoro per lavori in quota
  3. Art. 25 D.Lgs. 81/08 – Obblighi del medico competente
  4. Art. 18, comma 1, lett. g) D.Lgs. 81/08 – Oneri sorveglianza sanitaria a carico del datore di lavoro
  5. D.Lgs. 81/08 – Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro

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