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SLA del medico competente: cosa chiedere

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Per governare il rapporto con il medico competente è utile concordare SLA chiari: tempi di risposta alle richieste HR, tempi di refertazione, gestione delle urgenze, programmazione dei sopralluoghi, partecipazione alla riunione periodica e reportistica delle scadenze. SLA realistici, condivisi e misurabili tutelano sia l'azienda sia il medico.

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Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Indicatori utili e SLA di base

I principali indicatori di livello di servizio da concordare con il medico competente riguardano quattro aree operative:

  • Tempo di risposta alle richieste HR: entro 24-48 ore lavorative per quesiti ordinari; entro 4 ore per urgenze (idoneità alla mansione, rientro dopo lungo periodo di assenza).
  • Tempo di refertazione dopo la visita: emissione del giudizio di idoneità entro 5 giorni lavorativi dalla visita; consegna della copia al lavoratore ai sensi dell'art. 41, co. 6-bis, D.Lgs. 81/08.
  • Tempo di gestione urgenze: visita entro 48 ore per cambi mansione urgenti o infortuni con rientro immediato al lavoro.
  • Numero sopralluoghi annui: almeno uno per sede ai sensi dell'art. 25, co. 1, lett. l, D.Lgs. 81/08; da definire contrattualmente se più sopralluoghi per sedi complesse.
  • Frequenza report scadenze: mensile o trimestrale, in funzione dell'organico e della rotazione delle visite.

Reportistica essenziale e obblighi del medico competente (art. 25 D.Lgs. 81/08)

L'art. 25 D.Lgs. 81/08 elenca gli obblighi del medico competente, tra cui la comunicazione al datore di lavoro dei risultati della sorveglianza, la predisposizione della relazione sanitaria annuale (art. 40) e la collaborazione all'aggiornamento del DVR. Gli SLA integrano questi obblighi di legge con un livello di servizio misurabile:

  • Report mensile o trimestrale: coperture delle visite, scadenze entro 60 giorni, giudizi emessi e anomalie
  • Relazione sanitaria annuale consegnata entro il 31 marzo dell'anno successivo (art. 40, co. 1, D.Lgs. 81/08)
  • Comunicazione tempestiva di variazioni nel protocollo sanitario e nei giudizi di idoneità limitata o non idoneità

Un report periodico sintetico condiviso tra amministratore, HR e RSPP è lo strumento principale per il monitoraggio. Vedi scadenze – team grande.

Gestione urgenze, cambi mansione e tipologie di visita (art. 41 D.Lgs. 81/08)

L'art. 41 D.Lgs. 81/08 definisce le tipologie di visite mediche obbligatorie: preventiva prima dell'adibizione alla mansione, periodica, su richiesta del lavoratore, in occasione di cambio mansione, pre-ripresa per rientro da assenza superiore a 60 giorni continuativi, e pre-pensionamento. Per ciascuna tipologia vanno concordati negli SLA:

  • Cambio mansione: visita preventiva prima dell'adibizione; non è possibile avviare la nuova mansione senza giudizio di idoneità (vedi iter HR cambio mansione)
  • Urgenza: canale dedicato (email/telefono del MC o della struttura) con SLA di risposta entro 4-8 ore lavorative
  • Rientro da lunga assenza: visita pre-ripresa obbligatoria per assenze superiori a 60 giorni continuativi; da pianificare prima del rientro effettivo

SLA e prevenzione del rischio sanzionatorio (art. 55 D.Lgs. 81/08)

SLA non rispettati non sono solo un problema di servizio: se un lavoratore viene adibito a mansioni a rischio senza visita medica aggiornata, l'azienda incorre nella violazione degli obblighi di sorveglianza sanitaria, sanzionata ai sensi dell'art. 55, co. 5, lett. b, D.Lgs. 81/08 con arresto da due a quattro mesi o ammenda. Monitorare il rispetto degli SLA da parte del medico è quindi anche un presidio di compliance. Per il dettaglio delle sanzioni: sanzioni D.Lgs. 81/08. Per l'impatto sul budget: budget sicurezza – voci tipiche.

Revisione periodica degli SLA

Gli SLA vanno rivisti almeno una volta l'anno — idealmente in occasione della riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08 — o quando cambia il perimetro aziendale (nuove sedi, variazione di organico, nuove mansioni a rischio, aggiornamento del DVR). La revisione deve essere documentata (verbale o allegato contrattuale) per dimostrare l'esercizio del dovere di vigilanza del datore di lavoro. Per il quadro normativo di riferimento: normativa D.Lgs. 81/08.

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Domande frequenti

Gli SLA sono obbligatori per legge?
Non sono un obbligo normativo, ma sono lo strumento gestionale per misurare il servizio e prevenire criticità operative e sanzionatorie. Definirli contrattualmente tutela sia l'azienda sia il medico competente.
Quali SLA sono realistici?
Vanno calibrati sull'organico, sulla copertura territoriale e sulla tipologia di mansioni. Per aziende fino a 50 dipendenti concentrati in una sede, un tempo di refertazione di 5 giorni lavorativi dalla visita e una risposta alle richieste HR entro 24-48 ore sono standard ragionevoli. Per multi-sede, aggiungere tempi di sopralluogo definiti per sede.
Chi misura gli SLA?
Tipicamente l'HR, con un report mensile o trimestrale condiviso con il medico competente e l'amministratore. Il report deve includere almeno: numero di visite effettuate vs programmate, giudizi emessi entro i tempi SLA, scadenze imminenti non ancora coperte.
Gli SLA vanno inseriti nel contratto con il medico competente?
È fortemente consigliabile. L'atto di nomina è un adempimento formale obbligatorio (art. 18, co. 1, lett. a, D.Lgs. 81/08), ma può essere integrato da un allegato contrattuale che definisca i livelli di servizio: tempi di risposta, refertazione, gestione urgenze, frequenza sopralluoghi, modalità di reportistica.
Come gestire un medico che non rispetta gli SLA concordati?
Prima fase: segnalazione formale scritta con richiesta di piano correttivo. Se il problema persiste, attivare la procedura di cambio medico competente nel rispetto degli obblighi di continuità sulla sorveglianza sanitaria e consegna delle cartelle. Per la procedura di cambio, vedi la pagina dedicata sul sito.
Quali obblighi ha il medico competente ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 81/08 che incidono sugli SLA?
L'art. 25 D.Lgs. 81/08 elenca gli obblighi del medico: collaborare alla valutazione dei rischi, programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio, predisporre la relazione sanitaria annuale (art. 40), comunicare i giudizi di idoneità al lavoratore e al datore di lavoro, effettuare almeno un sopralluogo annuale degli ambienti di lavoro (art. 25, co. 1, lett. l), partecipare alla riunione periodica ex art. 35. Gli SLA concordati contrattualmente integrano questi obblighi di legge con parametri misurabili di livello di servizio.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/2008 – art. 18, co. 1, lett. a (obbligo di nomina del medico competente)
  2. D.Lgs. 81/2008 – art. 25 (obblighi del medico competente)
  3. D.Lgs. 81/2008 – art. 35 (riunione periodica)
  4. D.Lgs. 81/2008 – art. 40 (relazione sanitaria annuale del medico competente)
  5. D.Lgs. 81/2008 – art. 41 (sorveglianza sanitaria – periodicità e tipologie di visita)
  6. D.Lgs. 81/2008 – art. 55, co. 5, lett. b (sanzioni penali per omessa sorveglianza sanitaria)

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