Identificazione dei rischi (art. 17 e 29 D.Lgs. 81/08)
Il punto di partenza è il DVR, elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con RSPP e medico competente (art. 29, co. 1, D.Lgs. 81/08). Il DVR è l'atto che individua i rischi presenti nell'organizzazione e definisce le misure di prevenzione e protezione. Per l'amministratore, il DVR è il documento di governance da cui discendono tutti gli obblighi specifici — inclusa la necessità di nominare il medico competente (art. 17, co. 1, lett. a, D.Lgs. 81/08).
Il medico competente contribuisce all'identificazione dei rischi con l'analisi sanitaria delle mansioni: rischi biologici, chimici, fisici, ergonomici, VDT. La sua prospettiva sanitaria integra quella tecnica dell'RSPP e consente di definire la sorveglianza sanitaria in modo proporzionato ai rischi reali.
Controlli e mitigazioni
- Sorveglianza sanitaria: presidio diretto del rischio per la salute dei lavoratori; genera giudizi di idoneità che impattano le assegnazioni di mansione
- Formazione obbligatoria: lavoratori, preposti e dirigenti (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011); riduce i rischi comportamentali e aumenta la consapevolezza
- DPI e dispositivi di protezione: barriera di ultima istanza dopo le misure collettive; da verificare periodicamente per adeguatezza e stato di manutenzione
- Procedure operative: standardizzano i comportamenti sicuri per mansioni a rischio; il MC può contribuire alla definizione delle procedure per i rischi sanitari
- Sopralluogo congiunto RSPP–MC: almeno annuale ex art. 25, co. 1, lett. l, D.Lgs. 81/08; verifica sul campo l'efficacia delle misure preventive
KPI utili all'amministratore
- % copertura visite mediche: lavoratori con idoneità valida / totale lavoratori soggetti a sorveglianza. Target: 100%. Soglia di allerta: sotto 98%.
- Idoneità scadute: numero di lavoratori con idoneità scaduta che continuano a svolgere la mansione. Target: 0% — ogni unità è potenzialmente sanzionabile ex art. 55 D.Lgs. 81/08.
- Tempi di rientro da infortuni: giorni medi di assenza per infortunio; indicatore indiretto dell'efficacia delle misure preventive.
- Near miss segnalati: un numero elevato indica cultura della sicurezza attiva; un numero molto basso può indicare sottosegnalazione.
- Stato azioni correttive: % di azioni definite nel verbale di riunione periodica completate entro la scadenza.
- Non conformità da ispezioni: prescrizioni INL/ATS nell'anno, con trend anno su anno.
Governance integrata
Il risk management della sicurezza sul lavoro si chiude con un ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) che include: DVR come atto di pianificazione, misure preventive come fase operativa, audit interni e riunione periodica come fase di verifica, aggiornamento del DVR come azione correttiva. L'amministratore presidia il ciclo garantendo che le tre funzioni (RSPP, MC, HR) ricevano gli input reciproci e producano output verificabili.
Strumenti: riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08 (almeno annuale), audit interno con checklist (vedi audit checklist), report unificato KPI da presentare al CdA o agli azionisti.
Il medico competente nel risk management aziendale
Ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 81/08, il medico competente collabora con datore di lavoro e RSPP alla valutazione dei rischi, elabora il protocollo sanitario in funzione dei rischi specifici, fornisce la relazione sanitaria annuale anonima e collettiva. Questi output alimentano direttamente il risk management: la relazione sanitaria aggrega i dati sullo stato di salute dei lavoratori per mansione e sede, consentendo di individuare tendenze che richiedono interventi preventivi prima che si manifestino infortuni o malattie professionali. Per un'integrazione efficace, l'amministratore deve garantire che il MC riceva aggiornamenti tempestivi dal DVR ogni volta che cambiano i rischi. Vedi DVR e collaborazione con il medico competente.