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Domanda

Per quanto tempo si conserva la cartella sanitaria?

Risposta rapida

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I tempi di conservazione variano in base al rischio: per la generalità dei lavoratori almeno fino alla cessazione del rapporto, poi consegnata. Per esposizioni a cancerogeni e mutageni la conservazione è di 40 anni dalla cessazione dell'esposizione (art. 243 D.Lgs. 81/08). Per agenti biologici del gruppo 3 e 4 fino a 10 anni; per amianto e radon valgono regole specifiche pluridecennali.

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Risposta in dettaglio

I termini lunghi per cancerogeni e amianto rispondono al tempo di latenza delle patologie professionali. La conservazione è affidata al datore (che custodisce) o all'ISPESL/INAIL secondo i casi.

Norma di riferimento

D.Lgs. 81/08 art. 243 (cancerogeni), art. 281 (biologici), Titolo IX Capo III (amianto).

Cosa fare in azienda

Classificare le cartelle in base al rischio, predisporre archivio a lungo termine, prevedere trasferimenti previsti.

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Domande frequenti

Il termine di 40 anni vale anche dopo la chiusura dell'azienda?
Sì. Ai sensi dell'art. 243 c. 3 D.Lgs. 81/08, le cartelle sanitarie dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni devono essere conservate per 40 anni dalla cessazione dell'esposizione, indipendentemente dalla sorte dell'azienda. In caso di cessazione dell'attività, le cartelle vanno consegnate all'INAIL, che le custodisce per il periodo residuo. Il datore di lavoro non può distruggerle né ometterne la consegna: l'inadempimento integra violazione dell'art. 243 c. 3 D.Lgs. 81/08.
Il lavoratore può richiederne copia?
Sì, in qualsiasi momento. Il lavoratore ha diritto di accedere alla propria cartella sanitaria ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. e) D.Lgs. 81/08 e del Reg. UE 2016/679 (GDPR), artt. 15-17 (diritto di accesso ai dati personali). La copia viene consegnata dal medico competente, che rimane il custode originale del documento e deve garantire la riservatezza dei dati rispetto a terzi, incluso il datore di lavoro.
La conservazione digitale è ammessa?
Sì. Il D.M. 9 luglio 2012 ha introdotto il modello informatizzato dell'Allegato 3A D.Lgs. 81/08. La conservazione in formato digitale è ammessa a condizione che siano garantite: integrità e autenticità del documento (firma digitale), accessibilità nel tempo (formati standard), misure di sicurezza adeguate ai dati sanitari (art. 9 GDPR) e backup regolari con tracciabilità degli accessi.
Qual è il termine minimo per mansioni ordinarie (non cancerogeni)?
Per i lavoratori non esposti ad agenti cancerogeni o biologici del gruppo 3/4, l'Allegato 3A D.Lgs. 81/08 prevede la conservazione delle cartelle per almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il termine decorre dalla data di fine rapporto e non dall'ultima visita medica. Le cartelle vengono consegnate al datore in busta sigillata al termine dell'incarico del medico competente.
Cosa si rischia se le cartelle vengono distrutte prima del termine?
La distruzione anticipata configura violazione degli obblighi del medico competente ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08, sanzionabile ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 81/08. Per le cartelle di esposti a cancerogeni, la distruzione viola anche l'art. 243 D.Lgs. 81/08. Nelle fattispecie più gravi, l'omissione può aggravare la responsabilità civile del datore o del medico in caso di malattia professionale con lungo periodo di latenza, rendendo più difficile la prova dell'esposizione.

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