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Dove si conserva la cartella sanitaria?

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La cartella sanitaria e di rischio è custodita dal medico competente in luogo idoneo, con tutela del segreto professionale, presso il proprio studio o presso la sede dell'azienda con armadio chiuso a chiave accessibile solo al medico. È vietato l'accesso al datore di lavoro. In caso di cessazione del rapporto, le cartelle sono consegnate al datore in busta sigillata o al nuovo medico.

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Risposta in dettaglio

L'art. 25 c.1 lett. c) ed e) disciplina custodia e consegna. Il GDPR impone misure di sicurezza adeguate ai dati sanitari, con tracciabilità degli accessi.

Norma di riferimento

D.Lgs. 81/08 art. 25 c.1 lett. c) ed e); GDPR.

Cosa fare in azienda

Definire luogo di custodia, garantire accesso esclusivo al medico, predisporre misure di sicurezza fisica e informatica.

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Domande frequenti

Le cartelle possono essere conservate in azienda?
Sì. Ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08, le cartelle sanitarie e di rischio possono essere custodite presso la sede dell'azienda, purché in un luogo idoneo (armadio chiuso a chiave o locale dedicato) accessibile esclusivamente al medico competente. La custodia in azienda è ammessa a condizione che siano garantite la riservatezza dei dati sanitari e l'inaccessibilità da parte del datore di lavoro e di altri soggetti non autorizzati.
Il datore di lavoro può consultare le cartelle?
No. Le cartelle sanitarie e di rischio sono atti del medico competente, coperti dal segreto professionale (art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08). Il datore di lavoro ha accesso unicamente al giudizio di idoneità (art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08), che riporta l'esito — idoneo, idoneo con prescrizioni, non idoneo — senza diagnosi né dati clinici. Anche l'accesso del responsabile HR o del RSPP alle cartelle è vietato.
In formato elettronico è ammesso?
Sì. Il D.M. 9 luglio 2012 ha introdotto il modello informatizzato della cartella sanitaria (Allegato 3A D.Lgs. 81/08 in formato elettronico). La conservazione in formato digitale è ammessa a condizione che siano adottate misure di sicurezza adeguate ai dati sanitari ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, con tracciabilità degli accessi e backup regolari.
Cosa succede alle cartelle quando il medico cambia?
Al momento della cessazione dell'incarico, il medico competente uscente è tenuto a consegnare le cartelle sanitarie al datore di lavoro in busta sigillata o direttamente al medico subentrante, ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08. La consegna deve avvenire in forma tracciata, preferibilmente con verbale firmato da entrambe le parti. Il mancato rispetto dell'obbligo espone il medico uscente a responsabilità deontologica e civile.
Per quanto tempo vanno conservate?
Il termine di conservazione varia in base ai rischi. Per la maggior parte delle mansioni, almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (Allegato 3A D.Lgs. 81/08). Per lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, il termine è di almeno 40 anni dalla cessazione dell'esposizione (art. 243 c. 3 D.Lgs. 81/08). In caso di chiusura dell'azienda, le cartelle vanno consegnate all'INAIL.

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